03/03/2026 - 06:32
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CIRCOLARE COVID 19 DEL 10 GENNAIO 2022

CIRCOLARE COVID 19 DEL 10 GENNAIO 2022

  • Calendario nuovi obblighi  
  • Ministero della Salute: Circolare di chiarimenti sulle nuove misure in vigore dal 10 gennaio
  • Pubblicato il DL 7 gennaio 2022, n. 1: obbligo vaccinale per gli over 50 e altre misure. Testo integrale
  • ORDINANZA REGIONE LIGURIA N.1/2022
  • PNRR Turismo: contributi a fondo perduto e crediti d’imposta al turismo, stabilite le regole per usufruirne
  • Cumulabilità misure PNRR – Circolare della Ragioneria Generale dello Stato
  • ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

 

Allegati: tabella_sulle_disposizioni_ordinanza_1_2022_regione_liguriaCircolare_Ministero_della_Salute_7_gennaio_2022Decreto_Legge_7_gennaio_2022_n._1scheda_divulgativa_assegno_ unicoTabella_attivita_consentite_aggiornata_al_31_dicembre_2021
Calendario nuovi obblighi

Alla luce degli ultimi provvedimenti, riportiamo qui di seguito il calendario dell’entrata in vigore dei nuovi obblighi di maggiore interesse per il settore

8 GENNAIO 2022

Obbligo vaccinale per gli over 50

Dall’8 gennaio è in vigore l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50. L’obbligo riguarda italiani e stranieri residenti in Italia. Eventuale esenzione deve essere rilasciata dal medico di base o dal medico vaccinatore. Se non ci si vaccina entro il 1° febbraio scatta una sanzione da cento euro.

10 GENNAIO 2022

Green pass rafforzato per:

  • Alberghi e strutture ricettive. Viene anche meno l’esenzione fin qui prevista per la ristorazione riservata agli alloggiati.
  • Ristorazione all’aperto
  • Centri congressi
  • Museicentri culturali, sociali e ricreativi
  • Feste conseguenti a cerimonie religiose e civili
  • Impianti di risalita
  • Palestre, piscine, centri natatorisport di squadra, centri benessere, anche all’aperto
  • Aerei, treni, navi, bus, tram, metro

Green pass base per:

  • Parrucchieri e barbieri
  • Centri estetici

1° FEBBRAIO 2022

  • Sanzione una tantum di 100 euro per gli over 50 italiani e stranieri residenti in Italia che non si sono vaccinati (Agenzia delle entrate provvede incrociando i dati di popolazione residente e anagrafe vaccinale)

15 FEBBRAIO 2022

Obbligo di green pass rafforzato al lavoro per gli over 50 (per ottenere un green pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio, considerato che il pass è attivo dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, è necessario effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio).

Il ministero della Salute ha precisato che i bambini sotto i 12 anni sono esenti dal Green pass. “Il decreto legge – rileva il ministero – stabilisce con chiarezza che i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il Green pass base e rafforzato”.

Molto importante! In Allegato Tabella attività consentite aggiornata al 31 dicembre 2021

Ministero della Salute: Circolare di chiarimenti sulle nuove misure in vigore dal 10 gennaio


Validità e controlli delle certificazioni internazionali

Il MINISTERO SALUTE, ha diffuso lo scorso 7 gennaio, la circolare in allegato: “Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021, decreti-legge n.221 del 24 dicembre 2021 e n. 229 del 30 dicembre 2021: chiarimenti”

La circolare contiene tra l’altro alcune indicazioni relative a validità e controlli delle certificazioni internazionali in vista dell’entrata in vigore il prossimo 10 gennaio, dell’obbligo di Greenpass rafforzato per numerose attività tra cui Alberghi , ristorazione inclusi i servizi di ristorazione interni riservati ai clienti; mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale (aerei per voli nazionali, treni sul territorio nazionale, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, autobus, funivie, cabinovie, seggiovie); Convegni, congressi, sagre, fiere; Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose; Musei e mostre o altri luoghi della cultura; Centri termali (eccetto le prestazioni essenziali a fini riabilitativi e terapeutici), centri culturali, sociali e ricreativi, parchi tematici e di divertimento.

 

In particolare per quanto riguarda i certificati esteri si precisa:

“le certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione, emesse da uno Stato terzo e conformi a quanto stabilito alla Circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021 prot. 0042957 (“EQUIVALENZA DI VACCINI ANTI SARS-COV-2/COVID SOMMINISTRATI ALL’ESTERO”) sono equipollenti alle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione emesse dallo Stato italiano o da uno degli Stati dell’Unione Europea per le finalità previste dalla legge, come in questo caso l’accesso ai mezzi di trasporto.

Le certificazioni potranno in tal caso essere presentate in formato cartaceo e si chiede agli Organi di controllo di valutarne la veridicità e l’autenticità.

Tuttavia, si rappresenta che diversi Stati terzi hanno aderito al sistema del Certificato COVID digitale dell’UE e quindi emettono dei certificati interoperabili e verificabili dall’app VerificaC19, già in uso per la verifica del green pass.

Alla data del 5.01.21 i Paesi che hanno aderito sono i seguenti: Albania, Andorra, Armenia, Capo Verde, El Salvador, Isole Fær Øer, Georgia, Israele, Islanda, Libano, Liechtenstein, Repubblica di Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Panama, San Marino, Serbia, Singapore, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Tunisia, Togo, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Uruguay, Città del Vaticano (link per aggiornamenti: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_it )

Qualora si verificassero dei problemi tecnici di lettura, dovrà essere consentita la verifica cartacea come già sopra indicato.

Si specifica, inoltre, che le certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione rilasciate dalle Autorità sanitarie del Canada, Giappone, e Stati Uniti sono equivalenti a quelle dell’Unione europea per l’accesso ad attività e servizi sul territorio italiano e per usufruire dei mezzi di trasporto. Possono essere presentate in formato cartaceo o digitale, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Circolare del Ministero della salute del 30 luglio 2021 prot. 34414.”

 

In Allegato Circolare Ministero della Salute 7 gennaio 2022

Pubblicato il DL 7 gennaio 2022, n. 1: obbligo vaccinale per gli over 50 e altre misure. Testo integrale


GU n.4 del 7-1-2022, in vigore dall’8 gennaio 2022. Controlli in azienda dal 15 febbraio

Il decreto legge anti-Covid “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, approvato dal Cdm il 5 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 1 del 7 gennaio scorso.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

 

 

L’obbligo vaccinale anti-Covid per gli over-50, entra in vigore dall’8 gennaio, ma l’obbligo di green pass rafforzato sul posto di lavoro per gli over 50, scatta il 15 febbraio.

A partire da tale data l’azienda dovrà provvedere ai relativi controlli. Per i lavoratori sprovvisti è prevista la conservazione del posto di lavoro, ma la sospensione dalla retribuzione fino alla regolarizzazione dello status vaccinale.

 

8 GENNAIO 2022

In vigore la misura che prevede l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50. L’obbligo riguarda italiani e stranieri residenti in Italia. Eventuale esenzione deve essere rilasciata dal medico di base o dal medico vaccinatore. Se non ci si vaccina entro il 1° febbraio scatta una sanzione da cento euro.

15 FEBBRAIO 2022

Dal 15 febbraio scatta l’obbligo di super green pass al lavoro per gli over 50: per entrare in ufficio lavoratoti pubblici e privati che hanno più di 50 anni dovranno avere in tasca il pass rafforzato che si ottiene se si è vaccinati o guariti da Covid-19.

Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un green pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose, ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione)

In Allegato Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1

 

 

ORDINANZA N.1/2022 – ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-9. UTILIZZO DEL TEST ANTIGENICO RAPIDO NELLA DIAGNOSI DI INFEZIONE DA SARS-COV2 E NELLA VALUTAZIONE DEL TERMINE DI ISOLAMENTO E QUARANTENA

 

Regione Liguria ha pubblicato l’ordinanza n. 1 del 2022 inerente l’utilizzo del test antigenico rapido nella diagnosi di infezione da SARS-CoV2 e nella valutazione del termine di isolamento e quarantena che entra in vigore il 10 gennaio 

Link al provvedimento: www.regione.liguria.it

Di seguito infografica sulle disposizioni contenute nell’ordinanza:

 

PNRR Turismo: contributi a fondo perduto e crediti d’imposta al turismo, stabilite le regole per usufruirne

Tra i beneficiari, alberghi, agriturismi, complessi fieristici e congressuali, stabilimenti balneari, terme, porti turistici e parchi tematici, anche acquatici e faunistici

Con un avviso pubblico, il ministero del il Turismo definisce modalità applicative, requisiti, interventi e spese ammissibili per usufruire degli incentivi destinati dal Pnrr (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), Dl n. 152/2021) alle imprese turistiche. Le sovvenzioni possono essere erogate in forma di credito d’imposta o contributo a fondo perduto o in entrambi i modi. E se gli incentivi non sono sufficienti, è possibile chiedere un finanziamento agevolato.

Beneficiari
Potranno usufruire dei fondi messi a disposizione dal Pnrr per risollevare il settore turistico, particolarmente colpito dalla pandemia, gli alberghi, gli agriturismi, le strutture ricettive all’aria aperta, e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
L’impresa deve possedere i requisiti per il riconoscimento del beneficio al momento della presentazione dell’istanza e per i cinque anni successivi all’erogazione del pagamento finale della somma riconosciuta.

Credito d’imposta o contributo a fondo perduto
Il sostegno economico può arrivare ai destinatari in due modi.
La somma può essere utilizzata come credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021.
Gli stessi beneficiari potranno ricevere anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50% dei costi sostenuti per i medesimi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40mila euro. Il cfp può salire cumulativamente nella misura e nei casi previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del Dl n. 152/2021 (digitalizzazione, imprese a maggioranza donne o giovani, con sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Contributo a fondo perduto e credito d’imposta sono cumulabili a patto che l’importo totale non superi la spesa complessivamente ammissibile per gli interventi.
Gli aiuti potranno essere utilizzati nei limiti de minimisstabiliti dalla normativa Ue e secondo le deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Sono inoltre incompatibili con altri sostegni economici e agevolazioni pubblici concessi per le stesse opere.
La somma non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini dell’imposte sui redditi e dell’Irap.
L’attribuzione dell’incentivo avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande e nel limite massimo di spesa in relazione al fondo stanziato pari a 500 milioni di euro.

Uno sguardo al turismo e l’altro all’ambiente
Gli interventi che consentono di accedere all’agevolazione, in linea generale, devono essere diretti a migliorare l’efficienza energetica delle strutture, alla riqualificazione antisismica, al superamento delle barriere architettoniche, obiettivi raggiungibili anche attraverso lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri.
La sovvenzione può essere richiesta anche per la realizzazione di terme, interventi di digitalizzazione, e in specifici casi, per l’acquisto di mobili e componenti di arredo.
I lavori devono iniziare entro sei mesi dalla pubblicazione, sul sito del ministero del Turismo, dell’elenco dei beneficiari e devono essere terminati entro ventiquattro mesi dalla stessa data. In quest’ultimo caso è possibile chiedere una proroga ma il “cantiere” deve essere chiuso non oltre il 31 dicembre 2021.
Per quanto concerne le spese ammissibili ai fini della determinazione dell’incentivo, il ministero del Turismo rinvia a un successivo documento che verrà pubblicato sul sito del ministero entro 30 giorni dall’avviso in esame.

L’istanza viaggia online
La domanda per il riconoscimento del contributo dovrà essere trasmessa online attraverso la piattaforma informatica le cui modalità di accesso saranno comunicate dal ministero entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso in commento. Dall’apertura della piattaforma le imprese avranno trenta giorni di tempo per la presentazione dell’istanza. Stesso termine per modificare i dati già inseriti o aggiungere documenti.

Fa fede la data
I contributi sono assegnati secondo l’ordine cronologico delle domande. Entro sessanta giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze, il ministero pubblicherà l’elenco dei beneficiari.
L’erogazione dell’importo riconosciuto avverrà tenendo conto della data di comunicazione della conclusione dell’intervento, nel rispetto delle risorse stanziate nell’anno.

Per il credito d’imposta, F24 alla mano
Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro il 31 dicembre 2025.
Il bonus è cedibile, in tutto o in parte, a terzi, comprese banche e altri intermediari finanziari, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020.

Il cfp arriva con bonifico
Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione sul conto bancario del beneficiario a conclusione dell’intervento.
Le imprese possono chiedere un anticipo non superiore al 30% del cfp riconosciuto, a fronte della presentazione di una garanzia fideiussoria.

In aiuto anche il finanziamento agevolato
E se credito d’imposta e contributo a fondo perduto non sono sufficienti a coprire le spese ammissibili sostenute per realizzare il progetto, l’impresa può ricorrere al finanziamento a tasso agevolato a condizione che almeno il 50% dei costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.

 

Cumulabilità misure PNRR – Circolare della Ragioneria Generale dello Stato

La Ragioneria Generale dello Stato ha diramato lo scorso 31 dicembre la circolare in allegato per chiarire i profili di cumulo delle misure agevolative adottate nell’ambito del PNRR.

Il documento, a seguito e in linea con la tesi sostenuta da Confindustria, chiarisce che il cosiddetto divieto di doppio finanziamento non è da intendersi come divieto di cumulo di diverse misure agevolative; il predetto principio preclude, invece, che il costo di un intervento possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

Ritenendo di far cosa gradita si invia in allegato la circolare pervenuta dall’INPS relativa al nuovo ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO, che a decorrere da marzo 2022 andrà a sostituire sia gli attuali assegni familairi che le detrazioni in busta paga per i figli a carico.

Si prega di consegnarne copia ai propri dipendenti, in modo che possano attivarsi in tempo utile.

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

 

CIRCOLARE COVID 19 DEL 3 GENNAIO 2022

CIRCOLARE COVID 19 DEL 3 GENNAIO 2022

Dal 10 gennaio super green pass per gli alberghi e per la ristorazione anche all’aperto

Allegati: DECRETO_LEGGE_30_dicembre_2021_N_229  – NUOVE_MISURE_QUARANTENA_30_dicembre_2021
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229. Testo integrale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.309 del 30-12-2021 il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.” che contiene tra le altre le nuove disposizioni riguardanti alberghi e ristorazione, anche all’aperto.

 

A partire dal prossimo 10 gennaio, il super green pass sarà richiesto anche per l’accesso ad alberghi ed altre strutture ricettive.

 

Viene meno anche l’esenzione relativa alla ristorazione degli alloggiati e il super greenpass sarà richiesto anche per la ristorazione all’apertoconvegni congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili o religioseimpianti di risalita,  e per le attività all’aperto di piscinecentri natatori, sport di squadra e di contatto e centri benessere.

 

In allegato il testo integrale del provvedimento 

 

La nuova regolamentazione delle quarantene

Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare con le nuove regole per la quarantena covid. Queste le principali misure.

 

In caso di contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:

rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:

la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

 

3) Soggetti asintomatici che: – abbiano ricevuto la dose booster, oppure – abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure – siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti:

NON si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

 

In allegato il testo completo della circolare

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

 

CIRCOLARE COVID 19 DEL 29 DICEMBRE 2021

CIRCOLARE COVID 19 DEL 29 DICEMBRE 2021

Le regole per le festività: la circolare del Ministero degli Interni ai Prefetti su divieti e controlli in vista del Capodanno

 

In data odierna il Ministero dell’Interno, a seguito del decreto-legge n. 221 che proroga fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi dell’epidemia da Covid19, ha indirizzato ai prefetti una circolare a firma del capo di Gabinetto, Bruno Frattasi.

 

La circolare segnala disposizioni in materia di:

  1. a) durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8);
  2. b) utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4);
  3. c) eventi, feste e discoteche (art. 6);

 

e sottolinea l’esigenza di una intensificazione mirata dei controlli “anche nelle giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un’intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico”.

 

La circolare conferma che per la ristorazione in albergo è richiesto il greenpass base nel caso in cui sia riservata esclusivamente agli alloggiati, mentre se aperta anche ai non alloggiati necessita del greenpass rafforzato.

 

Di seguito il testo integrale della Circolare 0088170 del 29/12/2021

Oggetto: Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Sulla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305, è stato pubblicato il decreto legge di pari data n. 221 (di qui in poi DL 221) che proroga fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi dell’epidemia da COVID-19 modulando, in considerazione dell’aggravamento della curva dei contagi, il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus.

Parimenti sono prorogate al 31 marzo 2022 le disposizioni transitorie recate dall’art. 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n.172, per il cui commento si rinvia alla circolare di questo Gabinetto del 2 dicembre 2021.

Con riferimento agli ambiti di interesse maggiormente pregnanti ai fini delle attività di controllo, si segnalano all’attenzione delle SS.LL. le disposizioni in materia di: a) durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8); b) utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4); c) eventi, feste e discoteche (art. 6).

  1. Durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8)

L’art. 3 stabilisce che dal prossimo 1° febbraio 2022 la durata del green pass rilasciato a seguito dell’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 sia ridotta da nove a sei mesi.

L’art. 5 dispone che, dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il consumo di cibi e bevande al chiuso nei servizi di ristorazione, anche quando avviene al banco, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde “rafforzata”. Restano ferme le disposizioni che, in relazione ai servizi di ristorazione alberghiera riservati ai clienti ivi alloggiati, come anche per le mense aziendali e il catering continuativo su base contrattuale, prescrivono l’utilizzo del green pass “base”.

Il successivo art. 8 stabilisce che, dal prossimo 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il possesso del green pass “rafforzato” è obbligatorio per l’accesso a:

– musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

– piscine, centri natatori, palestre e sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;

– centri benessere al chiuso;

– centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

– parchi tematici e di divertimento;

– centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

– sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Le previsioni normative sul possesso del green-pass non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

  1. Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4)

Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, è ripristinato, anche in zona bianca, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto, di cui all’art. 1 del d.P.C.M. 2 marzo 2021.

Inoltre, dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, dando seguito alla previsione di carattere generale di cui al citato art. 1, comma 7, dello stesso d.P.C.M., che fa salve specifiche disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è fatto obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2:

– in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto o al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è anche vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

– per l’accesso e l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto di cui all’art. 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

  1. Eventi, feste e discoteche (art. 6)

Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

Nel medesimo periodo, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

***

Tanto premesso, si richiamano le indicazioni già fornite alle SS.LL. in materia di controlli sull’osservanza delle disposizioni finalizzate al contenimento dell’epidemia, sottolineando, in particolare, l’esigenza di una accurata pianificazione dei servizi in concomitanza con il Capodanno.

Peraltro, si rammenta come, a mente dell’art. 6 del DL 221, le tradizionali feste organizzate negli spazi pubblici all’aperto nella serata del 31 dicembre, già oggetto in alcuni contesti urbani di specifiche ordinanze sindacali di divieto, risultino ora generalmente vietate laddove implichino il rischio di assembramenti.

L’esigenza di una mirata intensificazione dei dispositivi di controllo viene in rilievo anche nelle successive giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un’intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico.

Si conferma, infine, la disposizione, già contenuta nella citata circolare del 2 dicembre u.s., riguardante l’invio della relazione settimanale circa gli esiti dell’attività di controllo e le conseguenti sanzioni applicabili ai casi di violazione delle disposizioni del DL 221 in base alla normativa vigente e, in particolare, all’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione e si ringrazia per l’attenzione.

IL CAPO DI GABINETTO

F.to Frattasi


DL Recovery – Conversione in legge

Sintesi delle novità introdotte

Il 23 dicembre è stata approvata la legge di conversione del DL 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” (cd.DL Recovery).

In attesa della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, anticipiamo di seguito le modifiche apportate in sede di conversione di maggior interesse delle imprese del settore.

Articolo 1 – Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche

Come noto, l’articolo 1 introduce un credito di imposta all’80% e un contributo a fondo perduto di 40mila euro, incrementabile fino a 100mila euro al verificarsi di determinate condizioni, per interventi – di efficientamento energetico, riqualificazione antisismica, interventi edilizi funzionali all’efficientamento energetico e alla riqualificazione antisismica, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; interventi per la digitalizzazione – realizzati dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024.

 

NEW  
Beneficiari Ampliata la platea dei beneficiari del nuovo credito d’imposta e del contributo a fondo perduto: le due agevolazioni saranno riconosciute anche alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata l’attività imprenditoriale
Contributo a fondo perduto escluso base imponibile ai fini Ires e Irap Accolta la nostra richiesta: la nuova versione del testo normativo prevede che sia credito di imposta che contributo a fondo perduto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR , di cui al DPR 917/1986
Classificazione alberghiera Entro il 31 marzo 2023 il Ministero del turismo dovrà emanare un decreto di aggiornamento degli standard minimi nazionali per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche
Ristorazione Istituito presso il Mise un fondo di 10 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto per le imprese operanti nel settore della ristorazione

 

Ci riserviamo di fornire ulteriori approfondimenti su credito di imposta e contributo a fondo perduto dopo la pubblicazione dell’avviso con le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi e l’individuazione delle spese eleggibili atteso per i prossimi giorni

Articolo 2 – Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

Come noto, l’articolo 2 istituisce nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI una “Sezione Speciale Turismo” con dotazione di 358 milioni di euro (100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025) per la concessione di garanzie rilasciate alle imprese che rientrano tra i potenziali beneficiari del credito di imposta all’80% e del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1[1], nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

 

NEW  
Rilascio Garanzia Nell’attività di rilascio della Garanzia, il consiglio di gestione del Fondo dovrà adottare un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche
Composizione del consiglio di gestione del Fondo La composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche

 

NEWArticolo 3 bis – Fondo turismo

Incrementata la dotazione del Fondo ex art. 178 del DL 34/2020 di 40 milioni di euro per il 2022; 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 30 milio0ni di euro per il 2025

 

[1] Imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica, imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici; imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali indicate in precedenza.

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

 

CIRCOLARE COVID 19 DEL 28 DICEMBRE 2021

CIRCOLARE COVID 19 DEL 28 DICEMBRE 2021

  • Dl 24 dicembre 2021, n. 221. Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19
  • Covid-19, viaggi
  • PNRR Turismo: pubblicato l’Avviso con le modalità applicative per il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto per ristrutturazioni e riqualificazioni
  • PNRR Turismo: disponibile il decreto interministeriale incentivi diretti al sostegno degli investimenti
  • DL 24 dicembre 2021, n. 221 – Sintesi delle misure di interesse per le imprese
  • Bonus Vacanze: le FAQ aggiornate del Ministero del Turismo

Allegati: DECRETO EX ART. 3 D.L. 6 NOVEMBRE 2021  – FAQ BONUS VACANZE  – TESTO INTEGRALE DEL PROVVEDIMENTO –  AVVISO EX ART.1

Dl 24 dicembre 2021, n. 221. Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

il testo completo, in vigore dal 25 dicembre

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  GU Serie Generale n.305 del 24-12-2021 il decreto legge che ha introdotto nuove misure di contrasto alla diffusione della pandemia da Covid 19

Mascherine

  • obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso

  • Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

Eventi, feste, discoteche fino al 31 gennaio 2022

  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:

  • al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
  • musei e mostre;
  • al chiuso per i centri benessere;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Allegati

TESTO INTEGRALE DEL PROVVEDIMENTO

Covid-19, viaggi

Ricordiamo che le misure disposte con provvedimento  del  Ministro  della salute 22 ottobre 2021 concernente il regime per gli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o  territori  esteri,

sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di  emergenza, estesa al 31 marzo 2021 e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

Riepiloghiamo le nuove misure per gli ingressi in Italia. Ordinanza del Ministro della Salute 14 dicembre 2021  in tema di spostamenti da e verso l’estero.

Attenzione! La compilazione obbligatoria del modulo di localizzazione del passeggero (Passenger Locator Form – PLF) PLF, prevista dall’Ordinanza del 16 aprile 2021, riguarda tutti i passeggeri in arrivo in Italia, attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale. Segui le istruzioni per la compilazione nella sezione dedicata:

Sono una persona vaccinata proveniente da un Paese UE, devo fare il tampone prima di entrare in Italia?

Per l’ingresso in Italia è previsto l’obbligo di presentazione della certificazione attestante un tampone risultato negativo (tampone molecolare effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso, oppure un tampone antigenico, risultato negativo, effettuato nelle 24 ore antecedenti). La presentazione del tampone, unitamente alla presentazione della Certificazione verde COVID-19, o altra certificazione equipollente, attestante il completamento del ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2, consente di non sottoporsi a isolamento fiduciario. È altresì prevista la presentazione del Passenger Locator Form.

 

Sono una persona NON vaccinata proveniente da un Paese UE quali regole devo seguire per entrare in Italia?

Per l’ingresso in Italia da un Paese UE coloro che non sono in possesso della Certificazione verde attestante il completamento del ciclo vaccinale, o l’avvenuta guarigione da COVID-19, dovranno presentare il Passenger Locator Form, nonché la certificazione attestante un tampone risultato negativo (tampone molecolare effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso, oppure un tampone antigenico, risultato negativo, effettuato nelle 24 ore antecedenti) e sottoporsi a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di effettuare un tampone molecolare o antigenico, al termine dell’isolamento.

Ho il Green pass, devo sottopormi a isolamento al mio rientro in Italia da un Paese UE?

No, se sei in possesso di una Certificazione verde COVID-19, o altra certificazione equipollente, attestante il completamento del ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2, o l’avvenuta guarigione da COVID-19, fermo restando l’obbligo di presentazione della certificazione attestante un tampone risultato negativo e del Passenger Locator Form.

Viceversa, se sei in possesso di una Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta effettuazione di un tampone, risultato negativo, si applica l’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di effettuare un tampone molecolare o antigenico, al termine dell’isolamento.

 

Sono una persona proveniente da un Paese inserito nell’elenco D, quali regole devo seguire per entrare in Italia?

Per coloro che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti, in un Paese dell’elenco D, è consentito l’ingresso in Italia, presentando:

  1. il Passenger Locator Form;
  2. la certificazione attestante un tampone molecolare risultato negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale (48 ore per gli ingressi da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) oppure un tampone antigenico, risultato negativo, effettuato nelle 24 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale;
  3. la certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall’EMA. I soggetti provenienti da Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, possono, altresì, esibire la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l’avvenuta guarigione.

In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui al punto 2 o 3, si applica la misura dell’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di effettuare un tampone molecolare o antigenico, al termine dello stesso.

 

Sono una persona proveniente da un Paese inserito nell’elenco E, quali regole devo seguire per entrare in Italia?

L’ingresso da Paesi inseriti nell’elenco E è consentito solo nei casi previsti dalla normativa vigente e nel rispetto delle seguenti modalità:

  • presentazione del Passenger Locator Form;
  • presentazione della certificazione attestante un tampone risultato negativo (tampone molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso, oppure un tampone antigenico, risultato negativo, effettuato nelle 24 ore antecedenti).

Sottoposizione a isolamento fiduciario per dieci giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di effettuare un tampone al termine dell’isolamento.

 

Quali sono le regole per i lavoratori transfrontalieri?

A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora devono presentare il Passenger Locator Form. Tale obbligo non si applica al lavoratore transfrontaliero che si sposta, con mezzo privato, e che permane per non più di 48 ore in una località che dista non più di 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione.

Quali sono le regole per gli alunni e gli studenti transfrontalieri?

A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, gli alunni e gli studenti che frequentano un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana devono presentare il Passenger Locator Form. Tale obbligo non si applica all’alunno o allo studente transfrontaliero che si sposta, con mezzo privato, e che permane per non più di 48 ore in una località che dista non più di 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione.

Sono un cittadino italiano, devo rientrare in Italia a quali regole mi devo attenere?

Le regole di ingresso sono stabilite con ordinanza ministeriale e variano in base al Paese di provenienza o di transito.

Per approfondire consulta la pagina Viaggiatori.

Quali sono le regole per il rientro in Italia per un minore?
Tutti i bambini di età inferiore ai 6 anni che fanno ingresso in Italia sono esentati dalla presentazione del tampone.

I bambini dai sei anni in su, invece, sono tenuti ad effettuare il tampone antigenico o molecolare prima della partenza, in base agli adempimenti previsti per chi proviene dai Paesi dell’elenco C, dell’elenco D e dell’elenco E.

Qualora oltre al tampone abbiano un green pass da vaccinazione o da guarigione saranno esentati dall’isolamento all’arrivo in Italia, laddove previsto. Se non hanno il green pass da vaccinazione o guarigione sono esentati dall’isolamento, a condizione che si sottopongano a tampone, solo se il genitore che li accompagna è in possesso di green pass da vaccinazione o da guarigione e di un tampone pre-partenza negativo, sempre in accordo alle regole stabilite dalle Ordinanze del Ministro della Salute.

 

PNRR Turismo: pubblicato l’Avviso con le modalità applicative per il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto per ristrutturazioni e riqualificazioni

art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152.

Ricordiamo che l’art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, prevede un credito di imposta fino all’80% per ristrutturazioni e riqualificazioni, nonchè un contributo a fondo perduto fino a 100.000 euro sugli stessi investimenti.

Riservandoci tutti i necessari approfondimenti, ad una prima lettura l’avviso sembra aver accolto alcune delle nostre richieste, come l’inserimento degli arredi tra le spese ammissibili, ma restano alcuni aspetti critici tra cui in primis l’esiguità delle risorse.
Allegati

AVVISO EX ART.1

 

PNRR Turismo: disponibile il decreto interministeriale incentivi diretti al sostegno degli investimenti

Art. 3 D.L. 6 novembre 2021, n. 152

Il Ministero del Turismo ha pubblicato il Decreto Interministeriale, già firmato dal Ministro del Turismo On. Massimo Garavaglia e per cui è in corso di acquisizione la firma del Ministro dell’Economia e delle finanze On. Daniele Franco, emanato dal Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione degli incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il settore del turismo coerenti con le finalità di cui alla misura M1C3-25, intervento 4.2.5 del PNRR e, in particolare, degli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, secondo quanto previsto all’articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nonché quelli stabiliti nella misura M1C3-33 del PNRR.

 

Allegati

DECRETO EX ART. 3 D.L. 6 NOVEMBRE 2021

 

DL 24 dicembre 2021, n. 221 – Sintesi delle misure di interesse per le imprese

Nuovi ambiti di utilizzo del super green pass, proroga dello stato di emergenza, green pass sui luoghi di lavoro, mascherine, ecc

Facciamo seguito alla nostra comunicazione dello scorso 26 dicembre, per fornire una sintesi delle misure di maggior interesse del settore introdotte dal Decreto legge 24 dicembre 2021, n 221 che oltre alla proroga dello stato di emergenza, contiene anche le disposizioni approvate dal Consiglio dei Ministri dello scorso 23 dicembre

 

Stato di emergenza

Art. 1

 

Prorogato fino al 31 marzo 2021
Riduzione durata certificazioni verdi

Art. 3

Dal 1° febbraio 2022, la validità del green pass rilasciato a seguito di vaccinazione (ciclo primario ovvero a seguito di somministrazione della dose booster) si riduce da 9 a 6

Stessa previsione (validità 6 mesi) per la certificazione rilasciata dall’avvenuta guarigione, ai soggetti risultati positivi al virus dopo 14 giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino ovvero successivamente al completamento del ciclo vaccinale

 

Mascherine

Art. 4

–       Dal 25 dicembre e fino al 31 gennaio 2022, obbligatorio l’uso di mascherine anche all’aperto in zona bianca

–       Dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligatorio l’uso di mascherine di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto

–       Dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligatorio l’uso di mascherine di tipo FFP2 per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto (aerei, navi e traghetti, treni, autobus, funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale anche ove ubicate in comprensori sciistici, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale)

Green pass rafforzato per il consumo al banco al chiuso

Art. 5

Dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato e ai soggetti esonerati (minori di 12 anni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica

 

Feste ed eventi all’aperto

Art. 6, co.1

Dal 25 dicembre e fino al 31 gennaio 2022 vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti
Chiusura discoteche

Art. 6, co. 2

Dal 25 dicembre e fino al 31 gennaio 2022 sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
Ulteriori casi di estensione del green pass rafforzato

Art. 8, co. 1

Dal 10 gennaio e fino alla cessazione stato di emergenza, esclusivamente ai soggetti in possesso del super green pass e ai soggetti esonerati (minori di 12 anni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica è consentito l’accesso a:

–       musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

–    piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere,  anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al  chiuso, nonché’ spazi adibiti a spogliatoi e docce (esclusi dall’obbligo gli accompagnatori di persone non autosufficienti a causa dell’età o di disabilità)

–     centri termali – salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo  svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche – parchi tematici e di divertimento;

–       centri  culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione

–       attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino

 

Green pass base per corsi di formazione in presenza

Art. 8, co.2

In zona bianca l’accesso ai corsi di formazione privati, svolti in presenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base
 

Green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro fino al 31 marzo 2022

Art. 8, co.3

 

Fino al 31 marzo 2022 per l’accesso ai luoghi di lavoro è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta il green pass base

 

 

Proroga disposizioni straordinarie zone bianche

Art. 8, co. 5

È prorogato al 31 marzo la norma (art. 6, co. 1 DL 172/2021) che estende la disciplina del Super green pass delle zone gialle alle zone bianche

 

 

Smart working semplificato

Art. 16

Prorogata al 31.03.2022 la possibilità di avviare o proseguire lo smart working anche in assenza di un accordo individuale e con una procedura agevolata nella comunicazione al Ministero del Lavoro

 

Lavoratori Fragili

Art. 17, co. 1

Prorogata fino all’adozione del DM salute – che individuerà le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita’ in presenza delle quali, fino al 28 febbraio  2022, la prestazione lavorativa e’ normalmente svolta in modalità agile – e comunque non oltre il 28 febbraio 2022 la norma che prevede, per i lavoratori fragili, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

 

Congedi parentali

Art. 17, co. 3

Prorogato al 31.03.2022 il congedo parentale straordinario, previsto dall’art. 9, del D.L. n. 146/2021, per:

a) lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni in caso di: sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; infezione da SARS-CoV-2 del figlio; quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto

b) lavoratori dipendenti, genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’ar. 3, co. 3, L. 104/92, a prescindere dall’età del figlio in caso di: sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; infezione da SARS-CoV-2 del figlio; quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto; chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalla singola struttura.

c) lavoratori dipendenti con figli minori di 16 anni in caso di: sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; infezione da SARS-CoV-2 del figlio; quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto

 

DPCM 2 marzo 2021

Art. 18

Si applicano fino al 31 marzo 2022 le misure di cui al DPCM 2.03.2021

 

Bonus Vacanze: le FAQ aggiornate del Ministero del Turismo

Il Ministero del Turismo ha reso disponibile un documento che sintetizza le risposte ai principali quesiti trasmessi dagli utenti in relazione al Bonus Vacanze (cfr. art. 176, DL n. 34/2020).

Ricordiamo inoltre che per ulteriori informazioni, è possibile consultare la Guida al Bonus vacanze redatta dall’Agenzia delle Entrate.

Allegati

FAQ BONUS VACANZE

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 23 dicembre 2021

Allegati: SAVONA DECRETO LEGGE 152 .v03

    Argomenti:

  • Obblighi informativi erogazioni pubbliche termine per l’adempimento al 31 dicembre: applicazione delle sanzioni dal 1° gennaio 2022
  • MAE: spostamenti dall`estero all`Italia e viceversa
  • Certificato COVID digitale dell’UE
  • Convertito in Legge il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146: ulteriori misure a tutela del lavoro
  • Aperte le iscrizioni ai due percorsi ITS di ITS Turismo Liguria:

         –  Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali mediante le nuove tecnologie digitali e i social    network
–  Tecnico superiore della ristorazione e di cucina per l’hotellerie 4.0

 

Obblighi informativi erogazioni pubbliche termine per l’adempimento al 31 dicembre: applicazione delle sanzioni dal 1° gennaio 2022

Ricordiamo che al momento non è prevista ulteriore proroga del sistema sanzionatorio per l’adempimento inerente l’obbligo di pubblicazione dei contributi e provvidenze pubbliche ricevute dagli Enti pubblici che doveva essere assolto entro il termine ordinario del 30 giugno 2021, di fatto prorogato al 31 dicembre dell’anno in corso.

Se non interverranno auspicabili proroghe dei termini dell’ultima ora , dal 1 gennaio 2022 in caso di mancata pubblicazione dei contributi e provvidenze pubbliche ricevute si renderanno applicabili le sanzioni previste di legge.

L’aspetto sanzionatorio nella fattispecie non è proprio da sottovalutare.

L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione dei contributi e provvidenze pubbliche ricevute può infatti comportare una sanzione pari al 1% delle provvidenze ricevute con un minimo di € 2.000,00.

L’inosservanza sempre degli obblighi prescritti può comportare la restituzione delle somme percepite ai soggetti eroganti se entro tre mesi dalla contestazione l’ Ente beneficiario non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle informazioni ed al pagamento della sanzione contestata.

Si ricorda che la legge n 124 del 04/08/2017 ( Legge annuale per il mercato e la concorrenza) allo scopo di implementare gli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte degli enti no profit e delle imprese che hanno percepito provvidenze pubbliche a vario titolo nell’esercizio precedente , prevede per gli stessi particolari obblighi di rendicontazione se la somma di tutti i contributi ricevuti è pari o superiore a 10.000,00 euro. Viene previsto dall’articolo 1 al comma 125 l’obbligo a decorrere dall’anno 2018 per le associazioni , le Onlus  e le fondazioni le associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 L 349 del 08/07/1986 nonché alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale che intrattengano rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, nonché con le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, di pubblicare entro il 30 giugno(termine fissato dal Decreto “crescita” e originariamente previsto al 28 febbraio) di ogni anno, nei propri siti o portali digitali le informazioni  relative a sovvenzioni , contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche  amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.

Per le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere dalle  pubbliche  amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Tale obbligo viene previsto anche per le imprese sociali e cooperative sociali. Nel caso delle microimprese e dei soggetti i cui obblighi di redazione del bilancio non prevedono l’obbligo di redazione della nota integrativa viene previsto l’obbligo di pubblicare le suddette informazioni entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito internet o portali digitali o in mancanza sui portali delle proprie associazioni di categoria di appartenenza.

Gli Enti non commerciali –compreso gli Enti del terzo settore -ETS e le imprese comprese le cooperative sociali devono entro la data del 30 giugno rendere pubbliche le informazioni e gli importi percepiti a titolo di contributi , sovvenzioni, vantaggi economici di qualsiasi genere ed incarichi retribuiti (anche in natura) corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni nell’anno precedente. Il Ministero del Lavoro con circolare n 6 del 25 giugno 2021 ha fornito  chiarimenti in merito agli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche previsti dai commi da 125 a 129 dell’articolo 1 della legge 124/2017( come modificati dall ‘articolo 35 del DL 34/2019) Nella circolare il Ministero chiarisce anche la non obbligatorietà degli obblighi di pubblicità recati dalla normativa in questione per i contributi del cinque per mille. Nel caso degli Enti non commerciali la pubblicazione dovrà avvenire attraverso i siti o portali digitali. Nel caso in cui l’Ente non sia provvisto del sito Internet , il riferimento ai portali digitali conferma la possibilità dell ‘adempimento in questione anche attraverso la eventuale pagina facebook dell’ente beneficiario. Nel caso in cui l’ente non sia dotato di una propria pagina facebook tale adempimento potrà essere assolto anche attraverso la pubblicazione dei dati richiesti sul sito Internet dell’eventuale Rete associativa cui aderisce l ‘associazione o Ente del Terzo settore

Per tutte le tipologie di operatori l’obbligo in esame non dovrebbe sussistere per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis già contenuti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA)

Il comma 125- quinques  L 124/217 infatti dispone:

“per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale  degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema , con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista,operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125 –bis”

Questo a condizione che nella Nota integrativa del bilancio oppure, dove non tenute alla redazione della  nota integrativa, sul proprio sito Internet o in mancanza portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza venga dichiarata l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel RNA.

Infine l’obbligo in questione non trova applicazione qualora le somme ricevute dal soggetto beneficiario siano inferiori all’importo di 10.000,00€ nell’esercizio considerato.

 

Approfondimento Informativa sulle erogazioni pubbliche
L. 4.8.2017 n. 124
L’art. 1 co. 125 -129 della L. 4.8.2017 n. 124 prevede un obbligo di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche. Le modalità di adempimento si differenziano in base al soggetto obbligato.


Ambito soggettivo di applicazione
I destinatari degli obblighi possono essere classificati in tre categorie, che sono riepilogate nella seguente tabella.

 

 

PROCEDURE PRATICHE

 

Provenienza delle erogazioni

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti indicati nella seguente tabella.

Sono escluse le risorse riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee.

 

 

 

 

MAE: spostamenti dall`estero all`Italia e viceversa

Aggiornamenti post ordinanza Ministero della Salute del 14 dicembre 2021

Ricordiamo che dal 16 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022, con questa Ordinanza del Ministro della Salute è stato disposto che chi fa ingresso in Italia provenendo dai Paesi inclusi nell’Elenco C dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 deve: compilare il Passenger Locator Form, presentare la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o guarigione (o certificazione equipollente) ed effettuare un test (molecolare nelle 48 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, oppure antigenico nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale) con esito negativoIn caso di mancata presentazione della certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o guarigione, e fermo restando l’obbligo del test sopra citato, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico).

E’ stata anche aggiornata la lista dei Paesi inclusi nell’elenco D dell’Allegato 20. Chi proviene da questi Paesi deve: compilare il Passenger Locator Form, presentare la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione (o certificazione equipollente) ed effettuare un test (molecolare nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, oppure antigenico nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale) con esito negativo. Il termine del test molecolare è ridotto a 48 ore per gli ingressi da Regno Unito. In caso di mancata presentazione della certificazione verde Covid-19 di vaccinazione (solo da USA, Canada e Giappone si può presentare la certificazione di guarigione in alternativa alla vaccinazione), e fermo restando l’obbligo del test sopra citato, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico).

Il regime degli ingressi da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 novembre 2021, viene inoltre prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

Fonte: Ministero del Lavoro

Importante! Si ricorda che un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è sufficiente ai fini dell’ingresso in Italia dall’estero.

Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso dall’estero selezionare il link relativo all’Elenco di Paesi di interesse https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
Per maggiori informazioni sul Green Pass “base”: https://www.dgc.gov.it/web/ 

Certificato COVID digitale dell’UE

Fissato il periodo obbligatorio di nove mesi per l’accettazione dei certificati di vaccinazione ai fini dei viaggi all’interno dell’UE.

La Commissione ha adottato oggi norme relative al certificato COVID digitale dell’UE che stabiliscono un periodo obbligatorio di nove mesi (per la precisione 270 giorni) per l’accettazione dei certificati di vaccinazione ai fini dei viaggi all’interno dell’UE. Un periodo di accettazione chiaro e uniforme per i certificati di vaccinazione garantirà che le misure sui viaggi introdotte dagli Stati membri continuino a essere coordinate, come richiesto dal Consiglio europeo in seguito alla sua ultima riunione del 16 dicembre 2021. Le nuove norme faranno sì che le restrizioni siano basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili e su criteri obiettivi. Continuare a coordinarsi è essenziale per il funzionamento del mercato unico e fornirà chiarezza ai cittadini dell’UE nell’esercizio del diritto di libera circolazione.

Il certificato COVID digitale dell’UE è stato un successo, e continua a facilitare i viaggi in sicurezza per i cittadini di tutta l’Unione europea in questi tempi di pandemia. Finora sono stati rilasciati nell’UE 807 milioni di certificati. Il certificato COVID digitale dell’UE è diventato un punto di riferimento su scala mondiale: 60 paesi e territori, in cinque continenti, hanno già aderito a questo sistema.

Le nuove norme sui viaggi all’interno dell’UE armonizzano le diverse norme adottate dagli Stati membri. Il periodo di validità è stato stabilito tenendo conto degli orientamenti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che raccomandano di somministrare dosi di richiamo al più tardi sei mesi dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario. Il certificato rimarrà valido per un periodo di tolleranza aggiuntivo di tre mesi dopo i sei mesi raccomandati, per consentire l’adeguamento delle campagne di vaccinazione nazionali e l’accesso dei cittadini alle dosi di richiamo.

Le nuove norme sul periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione si applicano ai fini dei viaggi. Quando introducono disposizioni diverse per l’uso dei certificati a livello nazionale, gli Stati membri sono incoraggiati ad allinearle a queste norme per fornire certezza ai viaggiatori e ridurre le perturbazioni.

Oggi la Commissione ha inoltre adeguato le norme per la codifica dei certificati di vaccinazione. La modifica è necessaria per garantire che i certificati di vaccinazione attestanti il completamento del ciclo primario possano essere sempre distinti da quelli rilasciati a seguito di una dose di richiamo.

Le dosi di richiamo saranno registrate nel seguente modo:

  • 3/3 per una dose di richiamo successiva a un ciclo di vaccinazione primario a due dosi;
  • 2/1 per una dose di richiamo successiva a un ciclo di vaccinazione monodose o a una dose di un vaccino bidose somministrato a una persona guarita.

Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio

Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: “Un periodo di validità armonizzato per il certificato COVID digitale dell’UE è necessario per la libera circolazione in condizioni di sicurezza e per il coordinamento a livello dell’Unione. La forza e il successo di questo strumento prezioso per i cittadini e le imprese si fondano sul suo uso coerente nell’intera UE. Ora bisogna fare in modo che la campagna di richiamo proceda con la massima rapidità, che il maggior numero possibile di cittadini sia protetto da una dose addizionale e che i nostri certificati rimangano uno strumento cruciale per i viaggi e la protezione della salute pubblica”. 

Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: “Il certificato COVID digitale dell’UE è stato un successo. Dobbiamo mantenerlo tale e adeguarlo alle circostanze in evoluzione e alle nuove conoscenze. Se gli Stati membri adottassero misure unilaterali ritorneremmo alla frammentazione e alle incertezze che abbiamo sperimentato la primavera scorsa. Il periodo di accettazione di nove mesi per i certificati di vaccinazione darà ai cittadini e alle imprese la certezza di cui hanno bisogno per pianificare i viaggi con fiducia. Spetta ora agli Stati membri avviare rapidamente la somministrazione delle dosi di richiamo per proteggere la nostra salute e garantire viaggi sicuri”.

Il Commissario per il Mercato interno Thierry Breton ha dichiarato: “Il certificato COVID digitale dell’UE è diventato un punto di riferimento su scala mondiale; riflettendo le conoscenze scientifiche più aggiornate sulle dosi di richiamo, rimane uno strumento essenziale per combattere le varie ondate della pandemia. Insieme alla produzione e alla fornitura di vaccini su larga scala, il certificato aiuterà gli Stati membri ad accelerare la somministrazione dei richiami, necessaria per proteggere la salute pubblica salvaguardando al contempo la libera circolazione dei nostri cittadini”.

Contesto

Per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19, il 14 giugno 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento relativo al certificato COVID digitale dell’UE. Al momento dell’adozione del regolamento non erano ancora disponibili dati affidabili sulla durata della protezione dalla COVID-19 dopo il ciclo di vaccinazione primario. Di conseguenza, i campi di dati da inserire nei certificati di vaccinazione non includono dati relativi a un periodo di accettazione, a differenza dei campi di dati inclusi nei certificati di guarigione. Finora spettava quindi agli Stati membri stabilire norme sulla durata della validità dei certificati di vaccinazione ai fini dei viaggi.

Poiché attualmente sono in corso di somministrazione le dosi di richiamo dei vaccini anti COVID-19, sempre più Stati membri hanno adottato norme sulla durata del periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione che indicano il completamento del ciclo di vaccinazione primario, tenendo conto del fatto che la protezione dall’infezione da COVID-19 indotta dalla vaccinazione risulta indebolirsi nel corso del tempo. Tali norme possono applicarsi esclusivamente ai casi di uso nazionale oppure anche all’uso dei certificati di vaccinazione a fini di viaggio.

L’atto delegato è coerente con l’approccio adottato dalla Commissione nella sua proposta relativa a una nuova raccomandazione del Consiglio su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19, a decorrere dal 25 novembre 2021. I certificati di vaccinazione saranno accettati dagli Stati membri per un periodo di nove mesi dalla somministrazione dell’ultima dose del ciclo primario, ovvero 270 giorni dalla prima e unica dose di un vaccino monodose, 270 giorni dalla seconda dose di un vaccino bidose o, in linea con la strategia di vaccinazione dello Stato membro di vaccinazione, dalla prima e unica dose somministrata dopo la guarigione dal virus. Secondo queste nuove norme UE per i viaggi all’interno dell’Unione, gli Stati membri devono accettare tutti i certificati di vaccinazione emessi se non sono trascorsi più di nove mesi dalla somministrazione dell’ultima dose del ciclo primario. Gli Stati membri non possono fissare un periodo più breve né uno più lungo.

Gli Stati membri dovrebbero prendere immediatamente tutte le misure necessarie per garantire l’accesso ai vaccini per i gruppi della popolazione i cui certificati di vaccinazione, rilasciati in precedenza, si avvicinano al termine del periodo standard di accettazione. Per il momento non si applicherà alcun periodo standard di accettazione ai certificati rilasciati a seguito della somministrazione di dosi di richiamo, dato non sono ancora disponibili dati sufficienti sul periodo di protezione.

Il periodo di accettazione non sarà indicato nel certificato stesso. Saranno invece adattate le applicazioni mobili utilizzate per verificare i certificati COVID digitali dell’UE: se la data di vaccinazione risale a più di 270 giorni prima, l’applicazione mobile usata per la verifica indicherà che il certificato è scaduto.

Per lasciare il tempo necessario all’attuazione tecnica del periodo di accettazione e delle campagne di vaccinazione degli Stati membri per la somministrazione delle dosi di richiamo, le nuove norme dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2022.

 

Convertito in Legge il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146: ulteriori misure a tutela del lavoro

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

In sede di conversione sono state apportate le seguenti principali modifiche:

Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale (art. 11 bis)
I termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Inoltre, le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non  accolte, sono considerate validamente presentate.

Fondo Nuove Competenze (art. 11 ter)
Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse stanziate dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 324, L. 30 dicembre 2020, n. 178) possono essere altresì destinate in favore dell’ANPAL per essere utilizzate per le finalità indicate dall’art. 88, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito con modificazioni in L. n. 77/ 2020). Quest’ultima disposizione, in particolare, prevede che – per consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica – per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa oppure per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 13)
La Legge di conversione, modificando l’art. 14 del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), introduce la previsione secondo cui, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, per svolgere il monitoraggio e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia  contrattuale, l’avvio dell’attività di tali lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, secondo le modalità operative previste dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 per il lavoro intermittente. In caso di violazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Peraltro, in caso di provvedimento di sospensione per violazioni sulla sicurezza o per lavoro irregolare, per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). In tali ipotesi, il datore di lavoro è comunque tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

 

Per maggiori dettagli, consulta al seguente link la Legge.

Fonte: ministero del Lavoro

Aperte le iscrizioni ai due percorsi ITS di ITS Turismo Liguria

Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni ai due percorsi ITS di ITS Turismo Liguria. Le schede informative e i moduli di iscrizione sono pubblicati sui siti https://www.accademiadelturismo.eu/https://www.marcopolo.edu.it/  (in attesa del sito ufficiale dell’ITS)

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

Programma Operativo ASSE 3 “Istruzione e Formazione”

Obiettivo specifico 10.5 “innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente” – azione 10.5.3 “potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo

Regione Liguria FSE 2014 – 2020

ITS – Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali mediante le nuove tecnologie digitali e i social network

Categorie:

Percorsi ITS

Inizio modulo

Fine modulo

 

Iscrizioni aperte dal 13 dicembre 2021 al 18 febbraio 2022

Figura nazionale:

Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali

Declinazione regionale:

Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali mediante le nuove tecnologie digitali e i social network

Obiettivi

Il corso Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali mediante le nuove tecnologie digitali e i social network ha come obiettivo quello di formare 25 giovani affinché conseguano il diploma di Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali.
La declinazione regionale del Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali mediante le nuove tecnologie digitali e i social network mira a for-mare nello specifico un professionista sa promuovere le risorse esistenti sul territorio, ne cura la valorizzazione e integrazione in un’ottica di maggiore attrattività turistica, impiegando in modo consapevole gli strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie e dalla digitalizzazione ed in particolare i social media. L’obiettivo è puntare su servizi diffusi, implementabili, personalizza-bili, replicabili e che possano raggiungere anche il pubblico più giovane tramite strumenti con i quali hanno una maggiore familiarità utilizzando un linguaggio, testuale e visivo, appropriato an-che in funzione dei diversi target di utenti. In quest’ottica saranno acquisite le strategie di gestione di business digitali (posizionamento sui motori di ricerca, sui social network, web marketing, georeferenziazione, profilazione dei clienti, storytelling, gestione della brand reputation, realtà aumentata, sentiment analysis) che permettono a tale tecnico di essere un protagonista nella promozione turistica integrata, nel rispetto di budget ed obiettivi prefissati delle aziende, e sapendo progettare e gestire contenuti di qualità per una moderna comunicazione multicanale. Sarà in grado di utilizzare i medesimi strumenti, con linguaggi appropriati, con tutti gli stakeholder coinvolti nell’organizzazione e gestione della filiera turistica e culturale.
Il percorso ITS “Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e del-le attività culturali mediante le tecnologie digitali e i social network” forma in modo professionalizzante delle figure chiave da inserire all’interno della filiera del turismo, che abbiano competenze specialistiche di gestione e utilizzo di strumenti social, capaci di adattarli alle esigenze del comparto, per implementare azioni di promozione e marketing nel settore turistico e culturale per aziende private e/o enti pubblici, utilizzando linguaggi testuali e visivi appropriati.

Diploma di 5°livello EQF

Conseguimento di un Diploma legalmente riconosciuto a livello nazionale.

Destinatari

Il percorso è rivolto a n. 25 partecipanti con cittadinanza europea o cittadini di Paesi terzi purché titolari di regolare permesso di soggiorno UE in possesso un diploma di scuola secondaria superiore o di un diploma di percorso quadriennale di Istruzione e Formazione tecnica Professionale (IeFP) integrato da un percorso Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS) di durata annuale, come indicato dal-la Legge del 13 luglio 2015 n.107 e delineato nell’Accordo approvato in Conferenza Stato Regioni del 20 gennaio 2016.

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Il percorso ha una durata biennale pari a 1800 ore di cui 600 di stage in azienda.
Struttura del corso:

  • Modulo 1: Orientamento: L’orientamento fa parte della programmazione didattica ed è suddiviso in quattro fasi che si svolgono parallelamente. L’obiettivo è quello di supportare la scelta del per-corso intrapreso comprendendo ruoli e mansioni della figura professionale, tenere alta la motiva-zione e favorire l’inserimento lavorativo_ 44 ore
  • Modulo 2: Competenze trasversali: In questo modulo verranno sviluppate le competenze necessarie alla comunicazione (lingua italiana, inglese, informatica) di testi scritti, orali relativamente agli strumenti anche tecnologici che si affronteranno_120 ore
  • Modulo 3: Economia e gestione delle filiere turistiche: L’obiettivo del modulo è quello di fornire agli allievi le competenze necessarie per definire strategie di sviluppo integrato della filiera turistica del territorio grazie alla conoscenza delle realtà imprenditoriali e delle loro strategie_236 ore
  • Modulo 4: Progettazione e promozione dei prodotti turistici: L’obiettivo del modulo è quello di fornire strumenti e competenze, passando dalla conoscenza delle risorse e dei prodotto, affinché gli allievi possano arrivare a costruire un prodotto turistico con l’ausilio delle competenze 4.0_616 ore
  • Modulo 5: Le Strutture: L’obiettivo del modulo è fornire una conoscenza delle strutture in cui potranno trovare impiego gli allievi e di conseguenza renderli consapevoli del ruolo delle soft skills_124 ore
  • Modulo 6: Consolidamento ed applicazione: Project Work. L’utilizzo del project work come forma di apprendimento basata sul “learning by doing” è orientata a far sperimentare direttamente agli allievi le nozioni acquisiti durante gli insegnamenti teorici. In questo modo vengono stimolati a mettere in gioco la propria creatività, capacità interpretativa, di analisi critica e soprattutto collegamento fra aspetti teorici ed operativi_60 ore
  • Stage: Lo stage si svolgerà sia nella prima che nella seconda annualità per un totale di 600 ore suddivise equamente nei due anni. Lo stage ha come obiettivo quello di sedimentare e sviluppare le competenze apprese in aula e nei laboratori e facilitare l’inserimento lavorativo

 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 3 “Istruzione e Formazione”
Obiettivo specifico 10.5 “innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo for-mativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente” – azione 10.5.3 “potenziamento dei percorsi di its, rafforzandone l’integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo
Regione Liguria FSE 2014 – 2020

 

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ITS – Tecnico superiore della ristorazione e di cucina per l’hotellerie 4.0

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Iscrizioni aperte dal 13 dicembre 2021 al 18 febbraio 2022

Figura nazionale:

Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari ed agroindustriali

Declinazione regionale:

Tecnico superiore della ristorazione e di cucina per l’hotellerie 4.0

Obiettivi

Il corso Tecnico superiore della ristorazione e di cucina per l’hotellerie 4.0 ha come obiettivo quello di formare 25 giovani affinché conseguano il diploma di Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari ed agroindustriali.
La declinazione regionale del Tecnico superiore della ristorazione e di cucina per l’hotellerie 4.0
mira a formare nello specifico un professionista che si occupa della produzione di servizi per la cucina e la ristorazione all’interno prevalentemente delle strutture alberghiere con l’utilizzo di tecniche e tecnologie alimentari innovative 4.0. Possiede inoltre competenze manageriali che gli consentono di pianificare e organizzare eventi, di comunicare e promuovere il territorio e il patrimonio enogastronomico. Conosce accuratamente il territorio e le sue filiere, con approfondimenti storici, geografici e culturali. Saprà accontentare le esigenze del cliente, anche con esigenze alimentari particolari legate alla salute, alla cultura o alla religione, con piatti sani, equilibrati e gustosi.
Lo sbocco lavorativo sarà all’interno di aziende della filiera del turismo e dell’hotellerie nei reparti ristorazione e cucina, in contesti lavorativi nazionali ed internazionali.

Diploma di 5°livello EQF

Conseguimento di un Diploma legalmente riconosciuto a livello nazionale.

Destinatari

Il percorso è rivolto a n. 25 partecipanti con cittadinanza europea o cittadini di Paesi terzi purché titolari di regolare permesso di soggiorno UE in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore in ambito alberghiero o di un diploma di percorso quadriennale di Istruzione e Formazione tecnica Professionale (IeFP) integrato da un percorso Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS) di durata annuale nel settore della ristorazione, come indicato dalla Legge del 13 luglio 2015 n.107 e delineato nell’Accordo approvato in Conferenza Stato Regioni del 20 gennaio 2016.

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Il percorso ha una durata biennale pari a 1800 ore di cui 600 di stage in azienda.
Struttura del corso:

  • Modulo 1 _ Orientamento: L’orientamento fa parte della programmazione didattica ed è suddiviso in quattro fasi che si svolgono parallelamente. L’obiettivo è quello di supportare la scelta del per-corso intrapreso comprendendo ruoli e mansioni della figura professionale, tenere alta la motiva-zione e favorire l’inserimento lavorativo_36 ore
  • Modulo 2_ Competenze trasversali: In questo modulo verranno sviluppate le competenze necessarie alla comunicazione (lingua italiana, inglese, informatica) di testi scritti, orali relativamente agli strumenti anche tecnologici che si affronteranno_64 ore
  • Modulo _3_ Le strutture ricettive: L’obiettivo del modulo è sviluppare la conoscenza dell’organizzazione delle strutture ricettive_120 ore
  • Modulo 4_ Proporre soluzioni tecnologiche che introducono elementi innovativi competitivi di pro-dotto e di processo: Fornire le competenze per saper proporre soluzioni tecnologiche che introducono elementi innovativi competitivi di prodotto e di processo_804 ore
  • Modulo 5: Applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia di salvaguardia e tu-tela ambientale, qualità e sicurezza, import e export_28 ore
  • Modulo 6: Applicare le integrazioni possibili fra piattaforme logistiche e strumenti di marketing_60 ore
  • Modulo 7: Gestire i processi di produzione e di trasformazione nell’ambito di specializzazioni e peculiarità del Made in Italy_48 ore
  • Modulo 8: Gestire i processi produttivi secondo i principi di ecocompatibilità e sostenibilità_20 ore
  • Modulo 9: Applicare sistemi di controllo su materiali, processi e prodotti per il miglioramento della qualità_4 ore
  • Modulo 10: Eseguire e/o interpretare analisi sulle produzioni e sui prodotti agro-alimentari_8 ore
  • Modulo 11: Applicare le metodologie per le valutazioni dell’impatto ambientale e strategico_8 ore
  • Stage: Lo stage si svolgerà sia nella prima che nella seconda annualità per un totale di 600 ore suddivise equamente nei due anni. Lo stage ha come obiettivo quello di sedimentare e sviluppare le competenze apprese in aula e nei laboratori e facilitare l’inserimento lavorativo

 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 3 “Istruzione e Formazione”
Obiettivo specifico 10.5 “innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente” – azione 10.5.3 “potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo
Regione Liguria FSE 2014 – 2020

 

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Atti convegno “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dagli aspetti teorici a quelli operativi “in allegato

 

 

 

VISITE GUIDATE GRATUITE VACANZE NATALIZIE 2021

in allegato manifestino comprendente  TREKKING NATURALISTICI  e visite guidate nei centri storici previste durante il periodo delle festività.

Riferimento Valerio Peluffo  339-4402668  mail guideliguria@libero.it

VISITA DI VARIGOTTI

MARTEDì 28 dicembre ore 10,30

VENERDì 7 gennaio ore 15,00

Appuntamento nel borgo vecchio di Varigotti (piazza Cappello da Prete) Info: 339-4402668. Non occorre prenotare. Iniziativa gratuita.

E’ possibile raggiungere Varigotti con bus di linea TPL (linea 40/).

VISITA DI FINALMARINA

MARTEDì 28 dicembre ore 16,00

MARTEDì 4 gennaio ore 16,00

Appuntamento in piazza Vittorio Emanuele a Finalmarina (sotto l’Arco di Margherita di Spagna) Non occorre prenotare. Info: 339-4402668. Iniziativa gratuita.

VISITA DI FINALBORGO

MERCOLEDì 29 dicembre ore 16,00

MERCOLEDì 5 gennaio ore 16,00

CENTRO STORICO, COLLEGIATA DI SAN BIAGIO, CHIOSTRI DI SANTA CATERINA

Appuntamento in piazza San Biagio a Finalborgo (di fronte alla Basilica). Iniziativa gratuita. Non occorre prenotare.

Info: 339-4402668  E’ possibile raggiungere Finalborgo con bus di linea TPL (linea 40/). Orari:

transito da Varigotti 15,30 –   transito da Finalpia 15,38  – transito da Finalmarina 15,40  – arrivo al capolinea di Finalborgo 15,45           ritorno da Finalborgo: 17,50 – oppure 18,20     

VISITA DI CASTEL SAN GIOVANNI

VENERDì 7 gennaio ore 10,30

Appuntamento in piazza S. Biagio a Finalborgo (di fronte alla Basilica). Iniziativa gratuita. Prenotazione al cell. 339.4402668 (anche whatsapp) –necessario Green pass.

VISITA DI NOLI

Venerdì 31 dicembre ore 16,00

Prenotazione obbligatoria al numero 339.4402668 (anche whatsapp). Ritrovo a Noli in piazza Milite Ignoto (di fronte al Comune). Iniziativa gratuita.

PERCORSO SUI SENTIERI STORICI DI NOLI

MERCOLEDì 5 gennaio ore 10,00

Prenotazione obbligatoria al numero 339.4402668 (anche whatsapp). Ritrovo a Noli in piazza Milite Ignoto (di fronte al Comune). Iniziativa gratuita.

GIRI IN GIRO NEL GOLFO DELL’ISOLA
(escursioni gratuite – prenotazione obbligatoria alla guida)

26 dicembre ANELLO LE MANIE, CAPONOLI, SEMAFORO, TORRE DELLE STREGHE
Elena 3495060096 Ritrovo ore 14 ristorante Ferrin Le Manie

27 dicembre GROTTA, CHIESA E CASTELLO DI SPOTORNO *portare torcia*
Rosella 3484735752 Ritrovo ore 10 Parco Monticello – Spotorno

28 dicembre IL BORGO DI BERGEGGI con sorpresa natalizia presso il circolo bergeggino
Rosella 3484735752 Ritrovo ore 15 Scalinata Magazzeno – Bergeggi

29 dicembre CENTRO STORICO, CHIESA, ORATORI E PRESEPI
Rita 3472743644 Ritrovo ore 9.30 chiesa Parr. SS. Annunziata – Spotorno

30 dicembre L’ALBA ALLA GROTTA DEI FALSARI *portare torcia*
Paola 3490936366 Ritrovo ore 6.30 parcheggio bus – Noli

31 dicembre TRA I CARUGGI EI PESCATORI
Valerio 3394402668 Ritrovo ore 16 Piazza Milite ignoto – Noli

1 gennaio ALTA VIA DEL GOLFO, ANELLO DA SPOTORNO A BERGEGGI *portare pranzo al sacco*
Barbara 3470842691 Ritrovo ore 10.30 Bar Chicco – Spotorno

2 gennaio SPOTORNO DELL’OTTOCENTO E OSPITI ILLUSTRI
Rita 3472743644 Ritrovo ore 14.30 chiesa Parr. SS. Annunziata – Spotorno

3 gennaio VAL PONCI E VISITA DEL PRESEPE DI PORTIO *portare pranzo al sacco*
Paola 3490936366 Ritrovo ore 9.30 parcheggio uscita casello – Spotorno

4 gennaio IL GOLFO DELL’ISOLA PERCORRENDO L’ANTICA STRADA ROMANA
Elena 3495060096 Ritrovo ore 10 Bar Chicco – Spotorno

5 gennaio DA NOLI AL CASTELLO LUNGO I SENTIERI CHE ISPIRARONO DANTE
Valerio 3394402668 Ritrovo ore 10 Piazza Milite ignoto – Noli

6 gennaio NATURA E STORIA sulle orme di pellegrini, marinai e celebri esploratori *portare pranzo al sacco*
Barbara 3470842691 Ritrovo ore 10 Chiesa di S.Pietro – Noli

7 gennaio ANELLO BRIC BERBA E VISITA AL MUSEO DELLE API E DEL MIELE *portare pranzo al sacco*
Paola 3490936366 Ritrovo ore 9.30 parcheggio uscita casello – Spotorno

 

Partecipa al nuovo Contest Fotografico Scatta la tua “cartolina di auguri” e condividi la foto su Facebook e Instagram utilizzando l’hashtag ufficiale #Augurida Golfo e taggando @ilgolfodellisola
Termine 9 gennaio 2022 Saranno decretate le 3 foto più creative e originali del Natale nel Golfo dell’Isola

www.ilgolfodellisola.it

 

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Luca Bove – – Importanza dell’ecosistema basato su Google Maps e della Local Search nel turismo

24 gennaio e 25 gennaio iscriviti utilizzando il form in fondo alla pagina:

– Importanza dell’ecosistema basato su Google Maps e della Local Search nel turismo. (Alcuni numeri di mercato e cenni sul comportamento degli utenti, evoluzione di Google, prospettive nel futuro prossimo, …)
– Le differenze tra la schede Google “standard” e tra le schede per Hotel (parlerò anche di ristoranti e delle altre attività legate al turismo)
– Google My Business: cos’è, come fare ad apparire al meglio, come ottimizzare la presenza nell’ottica di vendita delle camere
– Rivendicazioni e creazione
– creazione di schede multiple per servizi particolari
– Gestire le informazioni sulla scheda
– Gestire ed ottimizzare le foto
– Segnali da curare per avere un buon ranking
– Recensioni su GMB (chiederle, rispondere, gestirle )
– Problemi Comuni e come gestirli
– Curare il proprio sito in ottica Local (ottimizzazione, Micro dati, Contenuti
– Misurare le performance delle schede
– Cenni su Hotel Ads
– Cenni su Google Travel
– Cenni su altri sistemi di Local Search (Tripadvisor, Bing Maps, Apple Maps…)


Programma della giornata IL CORSO SI TERRA’ ONLINE

ore 14.30 registrazione al corso
ore 15.00 inizio corso
ore 17.30 fine.
ore15.00 inizio seconda parte del corso
ore 17.300 fine

 

Stefano Civiero – Google Ads e Neuromarketing per la creazione di annunci efficaci

31 gennaio e 1 febbraio iscriviti utilizzando il form in fondo alla pagina altaformazione

 

Tematiche: Neuromarketing fondamenti base, Viaggio nella mente del consumatore turistico.

Google Ads: principi fondamentali, Google Ads nella pratica: come configurare una campagna di marketing efficace in Google

Google Ads e Neuromarketing per la creazione di annunci efficaci.

 


Programma della giornata:

ore 14.30 registrazione al corso
ore 15.00 inizio corso
ore 18.00 fine. A seguire apericena UPACLUB
ore 9.30 inizio seconda parte del corso
ore 13.00 fine

Nicola Zoppi – Branding e Web Marketing delle Recensioni

7 febbraio e 8 febbraio iscriviti utilizzando il form a fondo pagina cliccando qui:

Branding e Web Marketing delle Recensioni nel 2022
Sfateremo insieme un pò di falsi miti, parleremo di Revenue Management e Marketing per capire il valore della reputazione e analizzeremo in modo inedito le recensioni delle vostre strutture. Ci divertiremo tanto….

Facciamoci un Branding…..
Il check up online aziendale: l’importante non è esserci, ma primeggiare
Le relazioni della reputazione:
Reputazione e Revenue
Reputazione e Marketing
Reputazione e Comunicazione
Reputazione e Target
Reputazione e Allocazione camere
Reputazione e Digitalizzazione aziendale
Reputazione e Destinazione
Indicatori di performance:
ROX & ROE ( Ritorno sulle esperienze & Ritorno sulle aspettative )
ROSP ( Ritorno sui servizi erogati )
ROHV ( Ritorno sul valore umano )
Recensioni:
Il mondo delle recensioni nel 2022
Recensioni e Marketing
Recensioni e Ads
Recensioni e Narrazione
Recensioni e Sito Web
Arte della guerra e nuovi metodi: Imposteremo insieme un nuovo metodo di lavoro….


 

Programma della giornata:

ore 14.30 registrazione al corso
ore 15.00 inizio corso
ore 18.00 fine. A seguire apericena UPACLUB
ore 9.30 inizio seconda parte del corso
ore 13.00 fine

CIRCOLARE COVID 19 DEL 15 DICEMBRE 2021 Proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022

CIRCOLARE COVID 19 DEL 15 DICEMBRE 2021

Proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022

Allegati: tabella_attivita_consentite – Ordinanza_Min_Salute_14_dicembre_2022
Ingresso cittadini EU in Italia: la nuova ordinanza del Ministro Speranza

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede l’obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea.

Per i non vaccinati, oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni.

Sono prorogate inoltre le misure già previste per gli arrivi dai Paesi Extraeuropei.

L’ordinanza è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio.

Attenzione! In dettaglio, per l’ingresso in Italia dai Paesi europei sarà necessario un test molecolare per mezzo di tampone effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso nel territorio nazionale o un test antigenico con tampone nelle 24 ore antecedenti all’ingresso in Italia.

La validità del test antigenico è dunque portata a 24 ore dalle 48 al fino ad ora previste per gli ospiti stranieri
In Allegato Ordinanza Ministero della Salute

COVID-19, PROROGA DELLO STATO D’EMERGENZA

Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (decreto-legge)

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.

Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

Restano in vigore altresì le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.

Importante! Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.

 

Super Green Pass – Indicazioni Garante Privacy

Covid 19: Garante privacy, il super green pass non va chiesto nei luoghi dove la legge non lo prescrive, tra cui gli alberghi

Sono pervenute al Garante segnalazioni di cittadini che lamentano l’uso da parte di albergatori o datori di lavoro dell’app per il green pass rafforzato invece che la versione base. In questo modo chi ha effettuato un tampone e può quindi legittimamente accedere all’albergo o al luogo di lavoro, si vede precluso l’ingresso perché la sua certificazione verde risulterà non valida.

A tale proposito il Garante per la privacy ricorda che – come previsto per legge e come chiaramente indicato dalle Faq predisposte dal Ministero della salute – non vi è alcun obbligo di possedere il cosiddetto “Super green pass” per i clienti degli alberghi, i lavoratori o, ad esempio, gli accompagnatori dei pazienti negli ospedali.

L’uso della app per il Super green pass per queste categorie di soggetti è dunque illegittimo

L’Autorità, in vista della revisione del Dpcm del 17 giugno scorso, ha già indicato al Ministero della salute le misure per evitare l’uso non corretto della funzionalità dell’app di verifica riservata ai green pass rafforzati, in particolare per quanto riguarda l’ambiente lavorativo.

 

Fonte: Garante Privacy

 

ATTIVITA’ CONSENTITE NEL PERIODO 6 DICEMBRE 15 GENNAIO (estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla)

– FAQ del Governo

Sul sito del governo è stata rilasciata una FAQ con la tabella in allegato delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”.

La tabella del Governo tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

 

 

Decontribuzione turismo (art. 43 DL 73/2021) – Differimento termine presentazione domanda

Messaggio INPS 4438/2021 – Differito al 16 dicembre 2021 il termine per la presentazione delle domande di esonero

Con messaggio 4438 di ieri, 13 dicembre, l’INPS differisce al prossimo 16 dicembre il termine di presentazione delle domande di esonero ex art. 43 DL 73/2021.

Come noto tale norma prevede, a decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

Nel messaggio l’Istituto ricorda, facendo seguito a quanto già indicato nel messaggio n. 4420/2021 che il termine del 31 dicembre 2021 previsto dall’articolo 43 del decreto legge n. 73/2021 per la fruizione della misura, non va inteso come un termine decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell’esonero in argomento, bensì come il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di competenza (dal 26 maggio 2021 alla competenza del mese di novembre 2021) nel quale l’esonero, quantificato in base al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere applicato, nel limite della contribuzione datoriale dovuta nel predetto periodo.

Con apposito messaggio, che verrà pubblicato all’esito dell’elaborazione delle domande di esonero pervenute all’Istituto, saranno emanate le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

 

CIRCOLARE COVID 19 DEL 6 DICEMBRE 2021 Super Greenpass misure in vigore da oggi 6 dicembre al 15 gennaio 2022

CIRCOLARE COVID 19 DEL 6 DICEMBRE 2021

Super Greenpass misure in vigore da oggi 6 dicembre al 15 gennaio 2022

ALLEGATI: Tabella_DL_172_riassuntiva_alberghiCircolare_Viminale_2_dicembre_2021 – Super greenpass_nota di aggiornamento_imprese__Confindustria

Rilasciata la nuova versione App Verifica C19 per greenpass rafforzato

E’ stato rilasciato l’aggiornamento della app VerificaC19 che permette anche il controllo della validità della certificazione verde “rafforzata”.

La nuova versione consente la selezione della modalità di verifica del codice QR:

– RAFFORZATA per il controllo laddove è richiesto il super greenpass da avvenuta vaccinazione o guarigione.

– BASE consente di utilizzare la App come avvenuto finora, con la validità estesa anche a chi abbia effettuato un tampone con esito negativo.

Come previsto dalle nuove norme, da lunedì 6 dicembre, per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, discoteche, feste e cerimonie pubbliche si dovrà avere il green pass “rafforzato”, cioè un green pass per vaccinazione o guarigione.

Ricordiamo che per alberghi ed attività ricettive è richiesto il greenpass base, cosi come per i servizi di ristorazione al chiuso la tavoloriservati esclusivamente agli alloggiati.

 

ATTIVITA’ CONSENTITE NEL PERIODO 6 DICEMBRE 15 GENNAIO – FAQ del Governo

Sul sito del governo è stata rilasciata una FAQ con la tabella link delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”, per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022.

La tabella del Governo tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

SUPER GREENPASS – tabella riassuntiva Strutture Ricettive

Facendo seguito alle comunicazioni precedenti ed alle verifiche effettuate in questi giorni, trasmettiamo qui di seguito la tabella aggiornata di attività e servizi accessibili con greenpass base o con super greenpass, a partire da oggi lunedì 6 dicembre. In allegato nota di aggiornamento per le imprese di Confindustria.

Attività

Bianca

Gialla

e zona bianca nel periodo transitorio

6 /12– 15/1

Arancione

Alberghi e strutture ricettive

Greenpass base

Greenpass base

Greenpass base

Servizi di ristorazione consumo al tavolo al chiuso clienti alloggiati[1]

Greenpass base

Greenpass base

Greenpass base

Servizi di ristorazione consumo al tavolo al chiuso, aperto ai non alloggiati [2]

Greenpass base

Super greenpass

Super greenpass

Mense e catering continuativo su base contrattuale

Greenpass base

Greenpass base

Greenpass base

Convegni e congressi

Greenpass base

Greenpass base

Super greenpass

Riunioni private[3]

Greenpass base

Greenpass base

Greenpass base

Fiere

Greenpass base

Greenpass base

Super greenpass

Piscine, centri natatori, palestre, centri benessere (per le attività al chiuso), spogliatoi e docce

Greenpass base

Greenpass base

Super greenpass

Erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche

Libero

Libero

Libero

Attività sportiva di base e attività motoria all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati.

Libero

Greenpass base per spogliatoi e docce

Libero

Greenpass base per spogliatoi e docce

Libero

Interdetto l’uso di spogliatoi interni

Impianti e comprensori sciistici [4]

Greenpass base

Greenpass base

Super greenpass

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Greenpass base

Greenpass base

Super greenpass

Erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche

Libero

Libero

Libero

Accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia

Libero

Libero

Libero

Spettacoli aperti al pubblico

Greenpass base

Super greenpass

Super greenpass

Sale da ballo, discoteche e locali assimilati [5]

Greenpass base

Super greenpass

Super greenpass

Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose[6]

Greenpass base

Greenpass base

Super greenpass

Altre feste

Greenpass base

Super greenpass

Super greenpass

Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino[7]

Greenpass base

Greenpass base

Super greenpass

Corsi di Formazione

Liberi, assumono gli obblighi dello spazio in cui si svolgono

Liberi, assumono gli obblighi dello spazio in cui si svolgono

Super greenpass

Corsi di Formazione ex art. 25 DPCM 2 marzo 2021[8]

Liberi, assumono gli obblighi dello spazio in cui si svolgono

Liberi, assumono gli obblighi dello spazio in cui si svolgono

Liberi, assumono gli obblighi dello spazio in cui si svolgono

Attività commerciali

Accesso all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili

Libero

Libero

Super greenpass nelle giornate festive e prefestive

Accesso alle attività commerciali al dettaglio

Libero

Libero

Libero


[1] Se la ristorazione è in locale aperto anche agli esterni, tutti, anche gli alloggiati, devono avere il super greenpass ove richiesto

[2] Senza limiti di persone al tavolo

[3] Assumono le regole del luogo in cui si svolgono. A partire dalla zona gialla sono consentite, ma con raccomandazione di tenerle in modalità a distanza ove possibile.

[4] Green pass per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio

[5] Capienza consentita non superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 50% al chiuso. Impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria. Obbligo di mascherina, a eccezione del momento del ballo. Tracciamento degli accessi

[6] Anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting

[7] Consentite, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente

[8] Sono consentiti in presenza i corsi di formazione individuali, i corsi che necessitano di attività di laboratorio, i corsi in materia di salute e sicurezza, la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa. Per maggiori informazioni sugli altri corsi consentiti in presenza (senza green pass o Super green pass), v. art. 25, DPCM 2 marzo 2021

Conferenza delle Regioni: aggiornate ulteriormente le linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali

Le linee dovranno essere recepite con Ordinanza del Ministro della Salute

“La Conferenza delle Regioni è tornata ad aggiornare, dopo le ulteriori indicazioni del CTS, le linee guida link per la riapertura delle attività economiche e sociali”, ad annunciarlo è il presidente, Massimiliano Fedriga.

“Abbiamo lavorato per migliorare il testo secondo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, abbiamo definito meglio le regole di prevenzione con l’obbligo delle mascherine per i lavoratori e gli addetti alle diverse attività ed introducendo anche riferimenti puntuali alle ultime normative in materia di green pass. E’ stata infine definita meglio la normativa relativa alla capienza di convegni e congressi, attraverso un coinvolgimento attivo delle autorità sanitarie locali in base alla specificità degli eventi.

Ora attendiamo – conclude Fedriga – l’ordinanza del Ministro della Salute che recepisca tali linee guida che, con la stagione invernale ormai avviata, assumono carattere di assoluta urgenza”.

Link al testo delle linee guida
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 – Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Super Greenpass: la circolare del Viminale sui controlli

È stata pubblicata la  circolare del ministero dell’Interno 2 dicembre 2021, firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi, con le indicazioni ai prefetti in merito alle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali introdotte dal decreto-legge 26 novembre 2021, n.172.

la circolare ripercorre i principali contenuti del provvedimento e contiene le indicazioni ai prefetti sulle modalità di controllo.

Cordiali saluti

La Segreteria Upa