03/03/2026 - 02:44
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Circolare del 28 dicembre 2022

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Circolare del 28 dicembre 2022

     Argomenti:

  • Aiuti di Stato: proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione al 31 gennaio 2023
  • Crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas

Ø  DL Aiuti quater – Pubblicazione in Gazzetta ufficiale

Ø  Indennità una tantum 150 euro: domande fino al 31 gennaio 2023

Ø  Welfare aziendale 2022, l’Agenzia chiarisce la nuova disciplina

Ø   LA RICCHEZZA DEI COMUNI TURISTICI

Ø  PROTOCOLLO COVID19 E ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO

DL Aiuti-quater – Nota testo GU –  DL_n176_2022_AiutiQuater_Modifiche_al_110 –  DLAIUTI_QUATER –  INPS_n_4159_del_17_novembre_2022 –  La_ricchezza_dei_comuni_turistici –  Nota DL Aiuti quater – Misure Credito e Finanza

Aiuti di Stato: proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione al 31 gennaio 2023
Nuovo rinvio del termine per la presentazione del Modello

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento con cui proroga il termine per la presentazione del Modello di dichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo al 31 gennaio 2023.

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 avranno quindi due mesi di tempo in più rispetto alla scadenza di oggi 30 novembre, per inviare la dichiarazione sostitutiva.

Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, già prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento, slitta così alla nuova data del 31 gennaio 2023.

Agenzia delle Entrate: le Faq sull’autodichiarazione aiuti Covid
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato 28 Faq sulle modalità di compilazione del modello (https://agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-frequenti-framework-imprese), chiarendo i dubbi sollevati da operatori e associazioni.

Tra i principali chiarimenti forniti, si segnalano i seguenti:

  • nell’ambito dell’impresa unica, i soggetti che non hanno fruito di aiuti ricompresi nel cosiddetto “regime ombrello” non devono presentare l’autodichiarazione. È libera, inoltre, la scelta sul soggetto chiamato a regolarizzare l’eventuale splafonamento, purché tale soggetto abbia beneficiato di aiuti inclusi nel “regime ombrello” per un ammontare capiente rispetto alla somma da restituire;
  • è consentito allocare nella Sezione 3.12 – se sussistono le condizioni – anche gli aiuti della Sezione 3.1 ricevuti prima del 13 ottobre 2020, data a partire dalla quale è stata istituita la Sezione 3.12;
  • nelle operazioni straordinarie che comportano l’estinzione del soggetto dante causa, il soggetto avente causa presenta, per conto del dante causa, l’autodichiarazione relativa agli aiuti fruiti da quest’ultimo. In particolare, in caso di fusione propria, per effetto della quale le società fuse si estinguono dando origine a una nuova società, quest’ultima presenta un’autodichiarazione per ciascuna delle società estinte (per gli aiuti da queste fruite) e un’autodichiarazione per sè con riferimento agli aiuti fruiti dopo l’operazione straordinaria;
  • per il tax credit locazioni, la data di maturazione – che rappresenta la data di concessione dell’aiuto in alternativa alla data di presentazione della dichiarazione e alla data di compensazione – coincide con la data di pagamento del canone;
  • in presenza di esonero Irap (concesso il 19 maggio 2020) e Decontribuzione Sud per il terzo trimestre 2020, l’impresa può regolarizza l’eventuale splafonamento attingendo dal beneficio Irap;
  • le esenzioni Imu previste dal “regime ombrello” non vanno indicate nel prospetto “Aiuti di Stato” (RS401) del modello Redditi, in quanto si tratta di aiuti non gestiti dall’Agenzia delle

Calcolo interessi da recupero, nuova Faq sugli Aiuti di Stato

Nuovo chiarimento sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione del Temporary Framework

Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate un nuovo chiarimento relativo alla compilazione dell’autodichiarazione per gli Aiuti di Stato Covid-19, che attesta il rispetto dei requisiti indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”. L’autodichiarazione deve essere presentata entro mercoledì 30 novembre dagli operatori economici, beneficiari degli aiuti richiamati dall’articolo 1 del decreto Mef 11 dicembre 2021.
Il focus della nuova Faq è sul calcolo degli interessi da recupero, per poter di contenere il più possibile errori da parte del chi che, volontariamente, restituisce gli aiuti fruiti illegittimamente.
Il “regime ombrello” consente di restituire l’ammontare dell’aiuto eccedente l’importo del massimale pro tempore vigente, includendo gli interessi di recupero. Nelle istruzioni al modello di autodichiarazione, è chiarito che questi vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento Ce n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02).
In proposito, l’Agenzia conferma che gli interessi da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale con tutte le conseguenze derivanti. In particolare, in relazione alle modalità di calcolo, per la determinazione degli interessi da recupero, in caso di allocazione degli aiuti dal massimale di 800mila a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).
Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12 gli interessi da recupero devono essere calcolati:

  • per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000
  • per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).

Salgono, dunque, a 30 le risposte ai quesiti pubblicate il 17 novembre scorso nell’area dedicata del sito dell’Agenzia, volte a chiarire i dubbi più frequenti sollevati da operatori e associazioni (vedi articolo “Aiuti di Stato “Covid 19”: in rete le Faq sull’autodichiarazione”).

Riversamento Aiuti di Stato percepiti in eccedenza dei massimali – pubblicazione FAQ Agenzie delle Entrate

Comunicato Ministero del Turismo

Si informa tutti i soggetti che abbiano beneficiato di aiuti di stato in eccedenza dei massimali relativi al regime di aiuti di Stato di riferimento che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le seguenti FAQ. In particolare, la FAQ rubricata “Riversamento degli splafonamenti” stabilisce che gli aiuti di stato percepiti vadano a saturare il plafond in base all’ordine cronologico di registrazione sul Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA). Il calcolo delle eventuali eccedenze dovrà pertanto tener conto dell’ordine cronologico con cui i diversi aiuti (sia quelli rientranti nel «regime ombrello» sia quelli che non vi rientrano) sono stati e saranno registrati nel RNA, SIAN e SIPA.

E’ opportuno segnalare inoltre che il massimale applicabile a ciascuna misura è individuato dalla specifica Decisione con cui la Commissione Europea ha autorizzato l’erogazione di contributi, fatte salve eventuali successive Decisioni che approvino variazioni dei massimali dei contributi erogabili a ciascun beneficiario.

Fonte: Ministero del Turismo

Crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 – Codice tributo per l’utilizzo in compensazione

Risoluzione 72/E

Con la risoluzione n. 72 di ieri, 12 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il mese di dicembre.

A riguardo ricordiamo che il DL Aiuti quater, all’articolo 1, co. 1, ha esteso al mese di dicembre 2022, i crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale previsti per i mesi di ottobre e novembre dal DL Aiuti ter.

I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30 giugno 2023, inserendo i seguenti codici tributo:

– “6995” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;

– “6996” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto- legge 18 novembre 2022, n. 176

I codici tributo andranno esposti, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti di imposta potranno essere ceduti, solo per intero, a terzi.

 

Chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36/E/2022, pubblicata ieri, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.

Nel documento sono, altresì, elaborate risposte puntuali ad alcuni quesiti specifici formulati da imprese e associazioni di categoria.

Allegati

Circolare AE n 36 crediti energia gas terzo e quarto trimestre-1

 


Consorzio LUCE        

Libera Unione tra Consumatori di Energia
Via Degli Orefici, 3/2 – 17100 Savona
Partita IVA e C.F. 01628660092

Approfondimenti bozza del Ddl Bilancio 2023

 

Punti di particolare interesse, previsti:

  • azzeramento oneri di sistema per il primo trimestre 2023
  • proroga con aumento aliquote dei crediti d’imposta per il primo trimestre 2023:
    • 35% per imprese non energivore e non gasivore
    • 45% per imprese energivore e gasivore

 

Nei primi 10 articoli sono presenti le norme contro il “caro energia”, in particolare:

 

  • Art. 2 è contribuzione sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo trimestre 2023:

 

    • ENERGIA ELETTRICA:
      • Imprese “energivore” (iscritte nell’elenco CSEA 2023 ai sensi del DM 21 dicembre 2017) è 45% (anche per energia prodotta e autoconsumata)
      • Imprese “non energivore” è 35%

 

    • GAS NATURALE:
      • Imprese “gasivore” (iscritte nell’elenco CSEA 2023 ai sensi del DM 21 dicembre 2021) è 45%
      • Imprese “non gasivore” è 45%

 

  • Art. 3 è Azzeramento oneri generali sistema elettrico per il primo trimestre 2023

 

  • Art. 4 è Riduzione IVA e degli oneri generali del settore gas per il primo trimestre 2023

 

  • Art. 9 è Tetto ai ricavi dei produttori elettrici da rinnovabili a 180 euro/MWh (in applicazione del regolamento 2022/1854 del Consiglio UE del 6 ottobre 2022 per i ricavi delle produzioni inframarginali)

 

  • Art. 10 è Aste Terna per la selezioni di soggetti che si assumano l’impegno di riduzione dei consumi di energia elettrica nel periodo 1/12/2022 – 31/03/2023 ai sensi del regolamento UE 2022/1854. Il servizio sarà coordinato con la procedura finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio Terna dovrà trasmettere una proposta di procedura al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica che dovrà approvarla sentita l’Arera

 

All’Art. 26, attualmente lasciato in bianco, le “Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette” per la rielaborazione della tassa sugli extraprofitti che la premier Giorgia Meloni ha detto salirà al 35%.

 

Fonte https://www.quotidianoenergia.it/

 

Manovra: 21 mld € per il caro-energia. Ma con DL scende lo sconto sui carburanti

 

 

Confermata per il primo trimestre 2023 l’eliminazione degli oneri, sale il credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di elettricità e gas, rafforzato il bonus sociale. Contributo extraprofitti al 35%. Da dicembre si riduce il taglio accise

Meloni in conferenza stampa

Arriva la prima manovra economica del Governo Meloni. Con un Consiglio dei ministri terminato ieri sera dopo mezzanotte l’Esecutivo ha approvato il Ddl bilancio 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (Dpb).

 

La manovra, sottolinea una nota di Palazzo Chigi, vale in tutto 35 miliardi di euro di cui 21 miliardi di euro per far fronte al caro-energia e all’aumento dell’inflazione. In attesa della diffusione del Ddl, che dovrà essere trasmesso in Parlamento per essere approvato entro fine anno, si possono indicare alcune delle misure che la compongono sulla base di quanto indicato dal Governo e delle indiscrezioni in circolazione.

 

In sintesi, per quanto di interesse, viene confermata per il primo trimestre l’eliminazione degli oneri delle bollette, rifinanziato fino al 30 marzo 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale che per bar, ristoranti ed esercizi commerciali salirà dal 30% al 35% mentre per le imprese energivore e gasivore dal 40% al 45%. Viene altresì rafforzato il meccanismo del bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro.

 

Il Ddl Bilancio sospende poi anche per il 2023 l’entrata in vigore delle cosiddette plastic e sugar tax. Viene rifinanziato il Fondo garanzie Pmi con 1 miliardo per il 2023. Il fondo, spiega la nota del Governo, “garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro)”. Prorogato anche il bonus Ipo (credito imposta per favorire la quotazione pmi in borsa).

 

Con la manovra arriva poi la riscrittura della norma sugli extraprofitti delle società energetiche fino al 31 luglio 2023: dall’attuale aliquota del 25% si dovrebbe passare al 35% come consentito dal Regolamento Ue; cambia anche la base imponibile su cui viene calcolata, non più sul fatturato ma sugli utili.

 

Non è invece chiaro dove dovrebbe trovare posto la fissazione di un tetto nazionale a 180 euro/MWh ai ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attuazione del regolamento Ue 2022/1854 che diventerà esecutivo dal 1° dicembre. La misura è stata annunciata ieri dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Come già segnalato, il cap dei 180 euro dovrebbe riguardare le rinnovabili escluse dall’applicazione della norma sui cosiddetti extra-profitti Fer che era stata introdotta dall’art. 15-bis del DL Sostegni ter n. 4/2022 (QE 21/11).

 

Con separato provvedimento il Governo rimette poi mano allo sconto sulle accise carburanti che il DL Aiuti quater aveva invece appena prorogato interamente fino a fine anno. Con l’approvazione delDL, la bozza di nuovo in allegato, il Cdm ha deciso ora di ridurre dal 1° dicembre lo sconto sulle accise di benzina, diesel e Gpl che era in vigore dal 22 marzo.

 

In particolare, a dicembre l’accisa sulla benzina andrà ad attestarsi a 578,40 euro per mille litri, mentre quella sul diesel a 467,40 euro per mille litri. Tradotto in cent/litro significa che dall’attuale taglio di 25 centesimi che, comprensivo di Iva, equivale a uno sconto al distributore di 30,5 centesimi, si scenderà a una riduzione di 15 centesimi che con l’Iva arrivano a 18,3 centesimi. Ossia 12 centesimi in meno di alleggerimento fiscale rispetto a oggi. Nel caso del Gpl a dicembre l’aliquota di accisa si posizionerà a 216,67 euro per mille kg (nella bozza per errore c’è scritto litri): in cent/litro il taglio si contrae al consumo a 3,4 cent rispetto ai 5,7 cent attuali, Iva inclusa.

 

La diminuzione degli sconti, precisa una nota del Mef confermandone l’entità, non ha effetto sugli autotrasportatori che possono contare su altri regimi agevolati.

 

Con lo stesso DL, che ha per titolo “Misure urgenti in materia di accise e Iva sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi metereologici”, si incrementano poi le risorse destinate al contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali in relazione alla spesa sostenuta per utenze di energia elettrica e gas. Infine, il DL – sottolinea Palazzo Chigi – aumenta il Fondo istituito presso il Mit destinato a fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione all’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario.

 

Si inoltra di seguito quanto uscito sulla stampa di settore in merito alla bozza del DL Aiuti Quater di recente pubblicazione.

In particolare confermati i crediti d’imposta così come previsti dal DL Aiuti Ter anche per il mese di dicembre 2022.

 

Dalla revisione del Superbonus al rinvio della tutela gas: la bozza di DL Aiuti quater

Confermate le altre misure annunciate contro il caro-energia: spinta upstream legata alla gas release, crediti di imposta, proroga taglio accise carburanti. Rinvio vendita gas Gse. Novità su beni demanio militare e Fer

 

Potrebbe arrivare con il DL Aiuti quater la revisione selettiva del Superbonus annunciata mercoledì in Parlamento dal ministro dell’Economia Giorgetti (QE 9/11). Nella bozza del provvedimento, atteso all’esame del Cdm, è infatti contenuto un articolo, ancora in fase di valutazione, che riduce la detrazione dal 110% al 90% a partire dal 2023, legandolo anche al reddito.

Nel testo anche il rinvio di un anno – a gennaio 2024 – della fine tutela nel gas, allineandolo all’attuale scadenza prevista per i domestici nell’elettrico.

 

Per il resto la bozza di DL, composta da 13 articoli, conferma le misure annunciate contro il caro-energia, a partire dall’estensione delle attività upstream nazionali unita al meccanismo della gas release: si tratta della norma autorizzata in Cdm la scorsa settimana e che inizialmente doveva essere presentata come emendamento al DL Aiuti ter (QE 8/11).

 

Il testo di decreto in circolazione prevede poi per il mese di dicembre il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Esteso inoltre fino al 31 dicembre il taglio sulle accise di benzina, diesel e Gpl, così come l’azzeramento dell’accisa del metano auto, prodotto quest’ultimo per il quale si prolunga – sempre a tutto il 2022 – anche la riduzione dell’Iva al 5%.  

 

Nello schema di decreto anche la possibilità per le imprese residenti in Italia di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023, mediante istanza ai fornitori. Per l’applicazione della disposizione, la bozza di decreto prevede una garanzia Sace alle imprese di assicurazione per crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.

 

Nella bozza anche lo slittamento – indicato nella Nadef – a marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022) del termine ultimo entro il quale il Gse dovrà vendere il gas stoccato nell’ambito del servizio di riempimento di ultima istanza. Nella Nadef si sottolinea in proposito che poiché “la recente caduta del prezzo nazionale del gas potrebbe essere temporanea”, ciò consentirà di “rivendere in seguito il gas a prezzi meno penalizzanti per la finanza pubblica anziché cristallizzare immediatamente le relative perdite”. I proventi attesi in base ai prezzi a termine del gas saranno percepiti e contabilizzati nel 2023 (QE 7/11).

 

Nel testo arrivano altresì novità sull’utilizzo dei beni del demanio militare per l’installazione di impianti Fer, norma introdotta nel DL Energia n. 17/2022. Previsto ora tra l’altro la nomina, con decreto del ministero della Difesa, di un commissario, con due vice, per la programmazione degli interventi e per la gestione dei procedimenti autorizzativi.

 

Il DL Aiuti quater, il primo provvedimento del Governo Meloni contro i rincari energetici, stanzia complessivamente circa 9 miliardi di euro.

 

La bozza del decreto è in allegato.


DL Aiuti quater – Pubblicazione in Gazzetta ufficiale LE MISURE DI INTERESSE PER GLI ALBERGHI
Crisi energetica e finanza pubblica gli ambiti di intervento

Il decreto Aiuti quater prevede misure per contrastare la crisi energetica, i rincari sui prezzi del carburante e la crescita dell’inflazione. Su tax credit energia elettrica e gas proroga del credito di imposta a dicembre e fissata la nuova scadenza per la loro compensazione, stabiliti i criteri di cedibilità e stabilita la data per la comunicazione all’AdE. Prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione mensile, da 12 a 36 rate, degli importi dovuti per la componente energetica. Stabilito l’aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione per i fringe benefit. Individuato un contributo per l’adeguamento dei registratori telematici. Rideterminate accise ed IVA sui prodotti petroliferi e sul gas.

Le principali misure di interesse per le imprese

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176 recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, cd. DL Aiuti Quater, entrato in vigore lo scorso 19 novembre.

Di seguito la sintesi delle principali novità di interesse per le imprese del settore.

 

Prorogati a dicembre i tax credit energia elettrica e gas I contributi straordinari sotto forma di crediti di imposta previsti dall’articolo 1, co. 3 e 4, DL 144/2022 per le imprese non energivore e non gasivore per l’acquisto di energia elettrica e gas per i mesi di ottobre e novembre, sono riconosciuti, alle medesime condizioni, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022.

 

Compensazione entro il 30 giugno 2023 per i crediti di imposta relativi al III trimestre 20222 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre I crediti di imposta maturati per l’acquisto di energia elettrica e del gas relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre sono utilizzabili in compensazione entro la data del 30 giugno 2023.

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Le agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR.

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto

 

Cedibilità I crediti di imposta maturati per l’acquisto di energia elettrica e del gas relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal Testo Unico Bancario (articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo apposito (articolo 64 TUB) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private.

In caso di cessione dei crediti d’imposta le imprese beneficiarie sono tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. Inoltre il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 30 giugno 2023

 

Comunicazione all’AdE entro il 16 marzo 2023 pena decadenza diritto alla fruizione dei crediti d’imposta Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al III trimestre e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto

 

 

Rateizzazione bollette alternativa ai crediti di imposta energia elettrica e gas Le imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate possono richiedere ai fornitori la rateizzazione mensile, da 12 a 36 rate, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Per ottenere la rateizzazione l’impressa dovrà presentare apposita richiesta ai fornitori secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il fornitore – a fronte di copertura assicurativa stipulata dall’impresa a favore di questo, a copertura dell’intero credito rateizzato – dovrà offrire una proposta all’impresa richiedente, specificando l’ammontare degli importi dovuti, il tasso di interesse eventualmente applicato (che comunque non potrà essere superiore al saggio di rendimento dei Btp di pari durata), le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle stesse.

La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive.

L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta per energia elettrica e gas relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.

 

 

Fringe benefits Previsto l’aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione per i fringe benefit per i lavoratori dipendenti per sostenerli nel contenere il caro bollette (art. 3, comma 10).

In particolare, per il 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, fino a 3.000 euro non concorrono, dunque, a formare il reddito imponibile ai fini Irpef.

 

Contributo adeguamento registratori telematici Ai soggetti obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate spetta un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 100% della spesa sostenuta – per un massimo di 50 euro per ogni registratore telematico – per l’adeguamento dei registratori telematici, anche al fine di consentire la partecipazione alla lotteria degli scontrini, da effettuarsi entro il 2023

 

Il credito d’imposta va utilizzato in compensazione e non soggiace agli attuali limiti di compensazione (art. 1, c.53 Legge n. 244/2007 e art. 34 Legge n. 388/2000).

Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

 

Accise ed IVA sui prodotti petroliferi e sul gas

 

A decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

 

a) le aliquote di accisa dei prodotti sotto indicati sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

 

b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

 

In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dalla lettera a), numero 2), l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022

 

Dl Aiuti quater: le ultime modifiche al Superbonus spiegate dall’Ance

Il Dossier dell’ANCE illustra le novità sul 110% previste dal D.L. Aiuti-quater.

Salvaguardia del Superbonus al 110% per il 2023 con condizioni molto stringenti per i condomini, i “mini condomini” con unico proprietario, le ONLUS e le APS. Negli altri casi, nel 2023 la percentuale del beneficio scende al 90%.

Per le unifamiliari, proroga del 110% fino al 31 marzo 2023 solo con realizzazione del 30% dei lavori entro settembre 2022 e Superbonus al 90% per il 2023 per i soli proprietari (o titolari di diritto reale di godimento) di “abitazioni principali” e con vincolo reddituale legato al cd. “quoziente familiare”.

Utilizzo in 10 quote annuali per i soli crediti d’imposta oggetto di opzione per sconto in fattura o cessione del credito entro il 31 ottobre 2022, con specifica richiesta del fornitore o del cessionario da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

Queste le novità in tema di Superbonus contenute del Decreto Legge 18 novembre 2022, n.176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 ed in vigore dal 19 novembre scorso.

In particolare, l’art.9 del D.L. 176/2022, prevede alcune modifiche alla disciplina del Superbonus, tra cui la riduzione, sin dal 2023, al 90% (dal 110%) della misura del bonus per condomini, “mini condomini” di unico proprietario, ONLUS e APS, salvo che per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILAS e, in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che abbia approvato i lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022, cioè entro il 24 novembre 2022 (in questo caso, resta ferma la percentuale del 110 anche per il 2023).

Ulteriori novità sono stabilite per i lavori eseguiti sulle unifamiliari, per i quali il 110% viene prorogato sino al 31 marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022), sempre a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati realizzati il 30% dei lavori.

Sempre per le unifamiliari, viene poi ammesso il bonus al 90% nel 2023 ma solo per le “abitazioni principali” e solo per i soggetti con reddito sino a 15.000 euro, calcolato come “quoziente familiare” in base criteri fissati dallo stesso DL e solo se proprietari, o titolari di altro diritto reale, sull’abitazione stessa.

Per i soggetti a basso reddito, è prevista l’erogazione di un contributo da parte dell’Agenzia delle Entrate, con modalità che verranno definite con decreto del MEF.

Inoltre, in tema di cessione dei crediti d’imposta da Superbonus al 110%, viene previsto che per i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, e non ancora utilizzati, gli stessi crediti possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 5 o 4 rate annuali, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario.

Le modalità operative saranno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

In allegato Prima nota di commento di Confindustria

Legge del 17 novembre 2022 n.175

 

Indennità una tantum 150 euro: domande fino al 31 gennaio 2023

Attiva online sul sito INPS la procedura per richiedere l’indennità una tantum

È attiva online sul sito INPS la procedura per richiedere l’indennità una tantum prevista dall’articolo 19, decreto Aiuti ter (decreto-legge 144/2022). Possono presentare la domanda i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi con borsa di studio, i lavoratori stagionali, gli intermittenti e i lavoratori dello spettacolo, in possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS 16 novembre 2022, n. 127.

Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 150 euro, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021.

Per quanto riguarda stagionali e intermittenti, la domanda va presentata laddove tali lavoratori non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

È possibile trasmettere la domanda tramite il servizio online Indennità una tantum 150 euro – Domanda, accessibile anche tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. Una volta autenticati con le proprie credenziali, sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.

In alternativa al servizio online, l’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2023.

Indennità “una tantum” pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti – Precisazioni INPS

Precisazione sulla determinazione della retribuzione imponibile e sulla esposizione a conguaglio

L’INPS, con messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022, che si allega, facendo seguito alla circolare n. 116/2022, fornisce ulteriori indicazioni e istruzioni operative sull’applicazione dell’articolo 18 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, il quale prevede che venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, un’indennità “una tantum” di importo pari a 150 euro “ai lavoratori dipendenti, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro”.

L’Istituto chiarisce, in relazione al limite retributivo di 1.538 euro, che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

Si ritiene che tale chiarimento valga anche per gli operai edili il cui rateo di tredicesima (gratifica natalizia) viene accantonato mese per mese alla Cassa Edile.

L’Istituto ricorda, inoltre, che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del D.L. n. 144/2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l’importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

L’INPS chiarisce, infine, che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

Si rimanda al testo del messaggio per le nuove istruzioni in merito all’esposizione dei dati nella sezione del flusso UniEmens.


Indennità una tantum 200 euro: la gestione dei riesami

Messaggio Inps 30 novembre 2022, n. 4314

La circolare INPS 24 giugno 2022, n. 73 fornisce le istruzioni amministrative sull’indennità una tantum da 200 euro, disposta dal decreto Aiuti (articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50).

A seguito del completamento della prima fase di gestione delle domande, con il messaggio 30 novembre 2022, n. 4314 l’Istituto fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami, da parte dei richiedenti, le cui domande sono state respinte.

Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio (ovvero dalla conoscenza del rigetto della domanda, se successiva). L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.


Indennità 200 euro: misura estesa ai lavoratori in mobilità in deroga

Messaggio Inps 23 novembre 2022, n. 4231

L’INPS, con il messaggio 23 novembre 2022, n. 4231, comunica che l’indennità una tantum di 200 euro sarà riconosciuta d’ufficio anche ai percettori di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità, che ne abbiano fruito nel mese di giugno 2022. I pagamenti avverranno a dicembre 2022.

Il bonus di 200 euro è stato introdotto dal decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) per i lavoratori dipendenti che, nel mese di giugno 2022, risultino titolari delle indennità di disoccupazione NASpI DIS-COLL.

Il successivo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali consente di interpretare le disposizioni in maniera estensiva, includendo tra i destinatari della misura anche i percettori di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità, sempre con riferimento al mese di giugno 2022.

 

WELFARE AZIENDALE 2022: BONUS UTENZE DOMESTICHE

A chi spetta ed a chi viene erogato il bonus per pagare le utenze domestiche

ll Decreto Aiuti-bis ha innalzato, per il 2022, fino a 600 Euro il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Tale limite è stato poi innalzato a 3.000 Euro a opera del Decreto Aiuti-quater.

Con la Circolare Agenzia delle Entrate 35/2022 l’Istituto ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale. In particolare, per il solo 2022, sono incluse anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, cioè quelle relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.

Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio, quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari.

Il contributo non deve essere richiesto, infatti, è l’azienda che decide se erogarlo o meno, potendo anche scegliere liberamente le persone cui destinarlo.

Il bonus può essere erogato direttamente al fornitore da parte dell’azienda o come rimborso in busta paga per il lavoratore, previa documentazione, quindi fattura. Questo significa che i datori di lavoro possono pagare oppure rimborsare i costi delle utenze domestiche per acqua, gas ed elettricità. Dopo aver visionato i documenti giustificativi, il datore di lavoro potrà così attribuire la somma corrispondente, a copertura parziale o totale delle somme, nella retribuzione. L’individuazione delle tempistiche e dei dipendenti beneficiari sono comunque scelte di politica aziendale.

Con la stessa circolare l’Agenzia ha, inoltre, precisato che, in alternativa alle fatture, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali, ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e, se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

In entrambi i casi è opportuno comunque acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva dev’essere conservata dal dipendente in caso di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Le somme erogate (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nel 2023, purché riguardino consumi effettuati nel 2022.

ll regime dei 3.000 Euro (articolo 51, comma 3, Tuir), limitato all’anno d’imposta 2022, è un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante. Perciò, nel 2022, i beni e i servizi erogati a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 Euro in buoni benzina (bonus carburante) e di 3.000 Euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

Per ogni ulteriore approfondimento e chiarimento in merito si riporta comunque alla Circolare dell’Agenzia delle entrate sopra citata.

 

LA RICCHEZZA DEI COMUNI TURISTICI
Analisi Sociometrica sul valore aggiunto creato dal turismo nei comuni italiani

Una recente indagine di Sociometrica sull’elaborazione dei dati ISTAT ha stimato il valore aggiunto, cioè la ricchezza creata dal turismo, in ciascuno dei comuni italiani.
Tra le principali conclusioni, Roma si classifica al primo posto con 7,7 miliardi di euro seguita da Milano con circa 3,5 miliardi, Venezia che supera di poco i 3 miliardi e Firenze con più di 2,8 miliardi.
Il focus dello studio è sui primi 500 comuni per presenze turistiche, dove si concentra l’83% del totale degli ospiti. Sono 3.390 i comuni in Italia che creano ricchezza (circa il 40% di tutti i comuni).
Nell’indagine viene anche stimato l’andamento del 2022 che vede l’avvicinarsi dei flussi ai livelli del 2019. In termini di presenze complessivamente lo studio prevede per quest’anno 389,4 milioni di presenze contro i 436,7 milioni del 2019 con un gap del 10,8%.

In termini di valore aggiunto generato dalle presenze turistiche nel 2022 si superano gli 89,1 miliardi di euro contro i 99,9 miliardi del 2019.
In allegato il report completo.

PROTOCOLLO COVID19 E ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO

Approfondimento a cura di Confindustria

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni relative all’aggiornamento del Protocollo Covid19 per evidenziare che, negli incontri finora intervenuti presso il Ministero del lavoro, non si è ritenuto di trattare il tema del Protocollo Covid.

Ne consegue che esso resta, nel testo inalterato del 30 giugno 2022, pienamente efficace, benché la  sua adozione è (già dal 1° aprile 2022) rimesso alla determinazione dell’impresa.

Nel perdurante vigore delle due norme (DL 18/2020, art. 42 e DL 23/2020, art. 29bis) che sorreggono la funzione di tutela del protocollo in ordine alla salute ed alle responsabilità aziendali, resta infatti rimessa al datore di lavoro la scelta di protrarre o meno l’applicazione del Protocollo, ovvero di procedere ad eventuali aggiornamenti richiesti dalle specifiche condizioni aziendali o all’andamento della pandemia.

A questo proposito, evidenziamo che l’ultimo bollettino settimanale del Ministero della Salute espone alcune considerazioni che possono essere utili nella valutazione sulla continuazione del ricorso al Protocollo ovvero al suo aggiornamento.

Il Ministero rileva, infatti, che:

  1. l’incidenza di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 in Italia è in aumento rispetto alla scorsa settimana. Rimane contenuto l’impatto sugli ospedali con tassi di occupazione dei posti letto in lieve aumento nelle aree mediche e stabile in Terapia Intensiva.
  1. si ribadisce la necessità di continuare ad adottare le misure comportamentali individuali e collettive previste e/o raccomandate, l’uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento.
  1. l’elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l’impatto clinico dell’epidemia

Evidenziamo anche che i più recenti dati Inail (al 31 ottobre 2022) sottolineano che nell’anno 2020 l’incidenza media delle denunce da Covid-19 sul totale di tutti gli infortuni denunciati è stata di una denuncia ogni quattro, nel 2021 si è scesi a una su dodici e nei primi dieci mesi del 2022 è risalita a quasi una su cinque.

Si rileva, in particolare, che il mese di novembre (sia nel 2020 che nel 2021) ha visto una ripresa dei casi (evidentemente legati alle maggiori occasioni di contagio al chiuso), nel 2022 la circolazione del virus è stata più alta, con l’unica osservazione positiva della netta riduzione dei casi mortali (grazie alla vaccinazione).

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Massimiliano Montanari – Analisi dei Costi

ANALISI DEI COSTI – 23 e 24 gennaio – Iscriviti (form in fondo alla pagina)

Massimiliano Montanari. Lo scopo dell’intervento formativo sarà quello di far conoscere gli strumenti tipici del controllo di gestione e gli elementi necessari per pianificare correttamente un business plan.
Gli argomenti trattati partiranno dal metodo di calcolo del BEP passeranno per la costruzione di un modello di Budget (conto economico su un anno) su modello Usali passando attraverso la creazione della staff Guide e la fornitura dei parametri di lettura più usati.
Per il corretto svolgimento del corso è necessario che tutti i partecipanti siano in possesso di una postazione di lavoro con un computer dotato di EXCEL o altro foglio di calcolo.


Programma del Lunedì

ore 14.30 apertura
ore 15.00 inizio corso

ore 18.00 fine corso

Programma del Martedì

ore 9.30 apertura

ore 10 inizio corso

ore 13 fine corso

Armando Travaglini – Il Marketing del futuro

IL MARKETING DEL FUTURO – 30 e 31 gennaio  – Iscriviti (form in fondo alla pagina)

Armando Travaglini. “Digital Marketing: come pianificare attività, canali e investimenti per i prossimi anni” Nel corso verranno prese in esame le strategie di marketing per il futuro dell’hotel analizzando le nuove piattaforme, i canali e i mercati da presidiare. Verranno definiti gli investimenti da allocare sui vari strumenti e come analizzare le attività sulla base delle performance


Programma del Lunedì

ore 14.30 apertura
ore 15.00 inizio corso

ore 18.00 fine corso

Programma del Martedì

ore 9.30 apertura

ore 10 inizio corso

ore 13 fine corso

Miriam Bertoli – Programmare la comunicazione del futuro

PROGRAMMARE LA COMUNICAZIONE DEL FUTURO – 6 e 7 febbraio Iscriviti (form in fondo alla pagina)

Miriam Bertoli. Cosa e perché:
Due sessioni di formazione di mezza giornata ciascuna, in presenza.
Formare gli operatori su come definire
“Il piano di comunicazione di medio-lungo termine per l’hotel: come raggiungere nuovi segmenti di clienti, innovare i messaggi e gli strumenti.”

Contenuti di massima:
*Giorno 1
• A chi/con chi vuoi comunicare: il profilo dei (nuovi) clienti
• I tuoi obiettivi di medio/lungo termine
• Il piano di comunicazione: da dove cominciare per costruirlo o rinnovarlo
*Giorno 2
• I tuoi messaggi chiave
• Strumenti: che cosa funziona davvero per il tuo hotel?
• Esercitazione


Programma del Lunedì

ore 14.30 apertura
ore 15.00 inizio corso

ore 18.00 fine corso

Programma del Martedì

ore 9.30 apertura

ore 10 inizio corso

ore 13 fine corso


Dal sito ufficiale di Miriam Bertoli:

 

Sono Digital e Content Marketing Strategist.
Ho cominciato nel 2000, per più di dieci anni ho collaborato con un’agenzia di digital marketing, TSW, facendo un bel percorso di carriera, imparando davvero tanto e lavorando per clienti come Unicredit Banca, Jacuzzi, Illy caffè. Da metà 2011 ho scelto di continuare a crescere professionalmente e sono freelance.

Sono consulente e formatrice di marketing digitale che funziona. Funziona perché parte dagli obiettivi aziendali e non dagli strumenti, funziona perché i progetti che ho gestito in quasi 20 anni di carriera mi hanno permesso di imparare ad accompagnare processi di cambiamento profondo. Funziona perché mette al centro i contenuti.

Upa informa Circolare del 11 novembre 2022

Upa informa

Circolare del 11 novembre 2022

Allegati: Circolare 35e Ade – Programma 14 novembreBando efficientamento  – INPS11622La Sezione speciale Turismo del Fondo di garanzia per le PMI – Zone climatiche – AUTOCERTIFICAZIONE PER UNA TANTUM 150

     Argomenti:

Ø  CARO ENERGIA: LE MISURE DEL NUOVO DL PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA

Ø  Welfare aziendale 2022, l’Agenzia chiarisce la nuova disciplina

Ø  DL Aiuti Ter – Indennità una tantum lavoratori dipendenti

Ø  Bonus 600 euro ai dipendenti – Circolare Agenzia entrate n. 35/E

Ø  AIUTI DI STATO-AUTODICHIARAZIONE. Webinar 14 novembre

Ø  Fondo di Garanzia per le PMI – Prolungamento della durata della garanzia per imprese in difficoltà

Ø  Pubblicato il Bando FILSE finalizzato a sostenere “l’efficientamento energetico” delle imprese nell’ambito POR FESR 2014/2020

Ø  Privacy: servizi online, necessario l’utilizzo di protocolli sicuri

Ø  Invito al webinar “Cyber Resilience Act: le nuove regole europee per la cybersicurezza”, 15 novembre 2022

Ø  Nuove regole per le grandi piattaforme operative da novembre

Ø  Bonus wedding prolungato: operativo anche per il 2022

Ø  Stagione invernale 2022-2023 – Indicazioni per il funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale

Ø  Fondo Centrale di Garanzia – Sezione Speciale Turismo. Le opportunità per le PMI e le midcap alberghiere fino a 499 dipendenti

Ø  BTO2022! #METATOURISM Tariffa Agevolate per le Aziende Associate

 

CARO ENERGIA: LE MISURE DEL NUOVO DL PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA

 

In attesa dei testi ufficiali, vi anticipiamo alcuni degli interventi di interesse per il settore:

– Tax credit energia elettrica e gas: prorogati anche per il mese di dicembre; 

– Termini per l’ utilizzo in compensazione dei crediti di imposta relativi a ottobre, novembre e dicembre,  prorogato a giugno 2023;

– Rateizzazione bollette: fino a un massimo di 36 rate mensili;

– Fringe benefit: il limite di esenzione sale da 600 a 3.000€; 

– Tetto al contante: Dal 1° gennaio passa da 1.000 a 5.000 euro

– Riduzione IVA e accise sul carburante: prorogati fino  alla fine dell’anno 

DL AIUTI QUATER – Le misure previste per le imprese

Prime anticipazioni sulle misure di interesse per il settore

E stato approvato dal Consiglio dei Ministri tenutosi ieri, 10 novembre, il decreto che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (cd. DL Aiuti Quater).

Il decreto prevede uno stanziamento pari a circa 9,1 miliardi di euro, provenienti dall’extragettito fiscale, per finanziare interventi contro il caro energia.

Secondo le bozze del provvedimento a nostra le disposizione, le principali novità introdotte dovrebbero essere le seguenti:

– Tax credit energia elettrica e gas: prorogati anche per il mese di dicembre alle stesse condizioni previste per i crediti di imposta relativi ai mesi ottobre e novembre.

Il termine di utilizzo in compensazione, dei crediti di imposta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre dovrebbe slittare al 30 giugno 2023. Previsione, questa, fortemente sollecitata dal mondo delle imprese, così come l’analoga proroga che dovrebbe scattare  anche per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas riferiti al III trimestre 2022

– Rateizzazione bollette: le imprese residenti in Italia potranno chiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023

– Fringe benefit: sale da 600 a 3.000€ il limite di esenzione dei fringe benefit concessi ai dipendenti nel 2022

– Tetto al contante: Dal 1° gennaio 2023 la soglia massima per il pagamento in contanti passa da 1.000 a 5.000 euro

– Riduzione IVA e accise sul carburante prorogati dal 19 novembre alla fine dell’anno gli sconti sulle accise del carburante contenuti nel DL 153/2022, confluito ne DL Aiuti Ter, Oltre all’estensione della riduzione delle accise, così come già previsto, il decreto fissa al 5% l’Iva applicata al gas naturale per autotrazione.

Welfare aziendale 2022, l’Agenzia chiarisce la nuova disciplina

Circolare Agenzia delle Entrate n.35/2022

La disposizione vale per l’anno in corso e per le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2023. Gli importi erogati dal datore di lavoro possono riferirsi anche a fatture del 2023 se relative a consumi del 2022

 

Con la circolare n. 35, siglata  dal direttore delle Entrate Ruffini, l’Agenzia delle entrate ha chiarito l’ambito applicativo dell’articolo 12 del decreto “Aiuti-bis“, che, per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché per contrastare l’emergenza idrica, ha stabilito, per l’anno d’imposta 2022, nuove regole per i fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in deroga all’articolo 51, comma 3, del Tuir.
In particolare, il citato articolo 12 dispone che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef, nel limite complessivo di 600 euro.
In sostanza, per il 2022, oltre all’innalzamento del limite – da 258,23 euro a 600 euro – del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti, è stato allargato anche il campo di applicazione degli stessi, ricomprendendovi persino le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Ambito applicativo
Con la circolare in commento, l’Agenzia delle entrate precisa che rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano i titolari sia di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Allargamento del benefit alle utenze domestiche
Per il solo 2022, il decreto “Aiuti-bis” ha incluso tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le utenze domestiche.
Al riguardo la circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.
In tutti i casi, il benefit in parola spetta solo per la parte effettivamente rimasta a carico del beneficiario e senza possibilità di usufruirne due volte.

Disciplina fiscale
Come evidenziato nelle relazioni illustrativa e tecnica riguardanti il decreto “Aiuti-bis“, la disciplina applicabile ai fringe benefit per il 2022 è quella dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, in quanto la deroga a tale comma, introdotta dall’articolo 12 oggetto del documento di prassi in commento, riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore.
Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro.

Ambito temporale: il principio di cassa allargato
La circolare in esame precisa, inoltre, che atteso che la disposizione in esame è riferita esclusivamente all’anno di imposta 2022, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono (principio di cassa allargato), e che le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nel corrente anno.

Documentazione da conservare
Spetta al datore di lavoro acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del Tuir. Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro.

Rapporto con “bonus carburante”
L’articolo 12 del decreto “Aiuti-bis costituisce, per il solo anno 2022, un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’articolo 2 del Dl n. 21/2022.
Al riguardo, la circolare in commento precisa che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il superamento delle soglie massime previste per il bonus carburante (200 euro), comporta la tassazione ordinaria dell’intero importo erogato, sulla base della disciplina dell’articolo 51, comma 3, del Tuir. Tale regola di carattere generale si intende applicabile anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit.
In considerazione di ciò, l’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato“, riportata nella circolare n. 27/2022, deve ritenersi superata, nel senso che in luogo del prelievo sostitutivo troverà applicazione la tassazione ordinaria.
In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi e autonomi limiti fissati dalle due norme in commento (600 euro per il regime temporaneo dell’articolo 51, comma 3, del Tuir e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

Fonte: Fisco Oggi

DL Aiuti Ter – Indennità una tantum lavoratori dipendenti

Istruzioni INPS

Con Circolare 116/2022 l’INPS fornisce le istruzioni applicative per il riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro prevista dall’art. 18 del DL 144/2022, cd. DL Aiuti ter  in favore dei lavoratori dipendenti.

Come noto, tale disposizione ha previsto l’erogazione da parte dei datori di lavoro di un’indennità una tantum di 150 euro nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre, in favore dei lavoratori dipendenti: a) aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro (a riguardo l’INPS precisa che deve intendersi la retribuzione imponibile ai fini previdenziali), b) e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19.

In particolare l’Istituto precisa che “La predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022 e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 18, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022), con la denuncia UniEmens entro il 31 dicembre 2022″.

L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica, in misura fissa, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16” del decreto-legge n. 144/2022, per le quali è l’INPS ad erogare direttamente

Per quanto riguarda l’erogazione ai dipendenti stagionali, a tempo determinato e agli intermittenti, l’INPS precisa che laddove questi lavoratori risultino in forza nel mese di novembre 2022, sarà il datore di lavoro a procedere in automatico al pagamento dell’indennità, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell’articolo 19.

Il pagamento da parte dell’INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

Per maggiori informazioni si rinvia al testo della Circolare riportato in allegato

Allegati

Indennità una tantum pari a 150 euro – Istruzioni INPS

L’INPS fornisce le istruzioni applicative

L’INPS, con circolare n.116 del 17 ottobre 2022, che si allega, fornisce istruzioni applicative in materia di indennità una tantum di 150 euro per i lavoratori dipendenti, prevista dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022, e da riconoscersi, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione di competenza del mese di novembre 2022.

Beneficiari e dichiarazione al datore di lavoro
L’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (e degli operai agricoli a tempo determinato), purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

Nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo.

L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato “da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale” dall’INPS. Pertanto, l’indennità va erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro (cfr. il flusso UniEmens, elemento di ).

Diversamente, alla luce del predetto riferimento in norma a “eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale” dall’INPS, la predetta indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

Possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Tale indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica, in misura fissa, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16″ del D.L. n. 144/2022”, per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro.

Si fa presente che, pertanto, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro:

·         di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art.19, comma 1);

·         di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019 (art.19, comma 16).

Erogazione e compensazione nell’Uniemens
La predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022 e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 18, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022). L’indennità anticipata dal datore di lavoro è recuperata con la denuncia UniEmens di competenza del mese di novembre 2022 presentata entro il 31 dicembre 2022.

Per le modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum nella denuncia Uniemens, si rinvia alla lettura della circolare INPS.

In Allegato

Circolare INPS n. 116 del 17 ottobre 2022

Attenzione! Cosa fare per accedere all’indennità una tantum di € 150,00 prevista dall’art. 18 del DL 144/2022

L’indennità va riconosciuta, a cura dei datori di lavoro, a tutti i lavoratori dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) con rapporto in essere nel mese di novembre 2022, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (buste elaborate a dicembre).

Condizione per l’accesso alla misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e la presenza di un imponibile previdenziale del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro (quest’ultimo verificato dallo studio in sede di elaborazione del cedolino).

Come per la precedente indennità di 200 euro, è necessaria la dichiarazione da parte del lavoratore dei requisiti di cui sopra.
A tal fine si allega il documento da consegnare ai dipendenti con la preghiera di reinviarlo allo studio di consulenza paghe debitamente compilato entro il prossimo 20 novembre.

P.S.: L’erogazione dell’indennitàuna tantum rimane esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato e nell’ipotesi in cui l’imponibile previdenziale risulti azzerato a causa della sospensione del lavoro per eventi non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’INPS (ad es. aspettativa non retribuita, lavoratore intermittente non chiamato nel mese di novembre).

Bonus 600 euro ai dipendenti – Circolare Agenzia entrate n. 35/E

L’Agenzia delle Entrate commenta le misure fiscali di sostegno al welfare aziendale di cui all’art. 12 del DL n. 115/2022.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 35/E che commenta le misure fiscali di sostegno al welfare aziendale di cui all’art. 12 del DL n. 115/2022 (cd. decreto Aiuti ter).

Tale norma dispone, limitatamente al periodo 2022, che: “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che con la norma in oggetto ha voluto esclusivamente “innalzare”, per il solo 2022, il valore complessivo dei benefit in natura ed ampliare le tipologie di benefit (es. rimborsi spese di utenze) che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, fermo restando il rispetto delle altre regole previste da tale norma.

Pertanto, nel caso siano erogati nel 2022 ai dipendenti dei benefit (o rimborsi delle utenze domestiche) di valore complessivo superiore a 600 euro, gli stessi concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente per l’intero importo (non solo per la quota eccedente il medesimo limite).

Maggiori semplificazioni sono state riconosciute dall’Agenzia per quanto concerne gli oneri documentali richiesti ai datori di lavoro per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche dei dipendenti del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

In particolare si ammettono al beneficio fiscale anche le fatture non intestate al dipendente, bensì al coniuge o ai suoi familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR.

In Allegato

Circolare N.35

AIUTI DI STATO-AUTODICHIARAZIONE. Webinar 14 novembre
In vista della scadenza del prossimo 30 novembre, tutte le info necessarie per gli adempimenti in capo alle imprese che hanno usufruito di aiuti covid

Il prossimo 30 novembre tutte le imprese che hanno ricevuto aiuti fiscali oggetto del cosiddetto “regime ombrello&rdquo! ; dovrann o presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione per verificare l’effettivo rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dal Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato per l’emergenza da Covid-19 (cd Temporary Framework Covid) .

In considerazione della complessità della materia, Confindustria ha organizzato un approfondimento dedicato a imprenditori e manager delle aziende associate.

14 novembre, dalle 10 alle 12:30;

In allegato il programma con il QR-Code e le informazioni utili per l’iscrizione.

AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID 19 – SEMPLIFICAZIONI
Modificato il modello di dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti e dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework per gli aiuti Covid fruiti, le relative istruzioni e le specifiche tecniche
Con il provvedimento 398976/2022 di ieri, 25 ottobre, l’Agenzia delle Entrate modifica istruzioni, specifiche tecniche e modello di autodichiarazione da trasmettere entro il prossimo 30 novembre per attestare il rispetto dei massimali e dei requisiti delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework per gli aiuti Covid fruiti.
Il modello semplificato potrà essere utilizzato dai soggetti che, pur avendo fruito di aiuti del “regime ombrello” (art. 1, comma 13, DL 41/2021), non hanno superato i limiti della Sezione 3.1 pro tempore vigenti (800 mila euro sino al 27.1.2021 e 1,8 milioni di euro dal 28.01.2021) e non intendono fruire dei limiti della Sezione 3.12
In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

Fondo di Garanzia per le PMI – Prolungamento della durata della garanzia per imprese in difficoltà


A cura di Confindustria

Si comunica che – in applicazione da quanto previsto dal Non-paper “Liquidity support and the other possibilities to support undertakings under the COVID-19 Temporary Framework beyond 30 June 2022“, pubblicato dalla Commissione Europea il 12 maggio 2022 – il Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI ha deliberato di consentire il prolungamento della durata delle garanzie concesse ai sensi della Sezione 3.2 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (QT Covid) a imprese che risultino in stato di temporanea difficoltà (si rinvia alla Circolare MCC n. 9 del 31 ottobre 2022).

Si ricorda in proposito che, a seguito della scadenza del QT Covid lo scorso 30 giugno 2022, non sono possibili incrementi dell’importo garantito o estensioni della durata delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo ai sensi della Sezione 3.2 del medesimo Quadro (si veda in proposito la Circolare MCC n. 4 del 24 maggio 2022).

Tuttavia, in applicazione del suddetto Non-paper, è stato stabilito che fanno eccezione le imprese in temporaneo stato di difficoltà (a titolo esemplificativo e non esaustivo tale stato si presenta in caso di rate scadute e non pagate, sconfinamenti, ecc.) a beneficio delle quali sarà possibile richiedere il prolungamento della durata della garanzia del Fondo anche oltre il limite massimo di 96 mesi previsti dal QT Covid stesso.

Il prolungamento sarà concesso ai sensi della Parte VI, paragrafo D, delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo. Si ricorda che tale disciplina prevede, tra le altre condizioni, che le imprese che beneficino del prolungamento non saranno più ammissibili all’intervento del Fondo fino a quando l’operazione in oggetto non giunga a scadenza con la totale estinzione del finanziamento.

Contributi a fondo perso – Bando FILSE – Efficientamento energetico

Contributo del 50% a fondo perso per interventi di efficientamento energetico; presentazione dal 15 al 22 novembre 2022

 

Pubblicato il Bando FILSE finalizzato a sostenere “l’efficientamento energetico” delle imprese nell’ambito POR FESR 2014/2020.

Nel rinviare a una attenta lettura del bando allegato, di seguito si fornisce una brevissima sintesi.

·         Imprese beneficiare: tutte, anche grandi imprese

·         Progetti ammissibili: in sostanza ogni intervento finalizzato a realizzare un efficientamento energetico dell’impresa (escluso opere edili)

·         Retroattività: ammesse anche le spese sostenute dal 1.1.2022

·         Ultimazione intervento e rendicontazione: 31 marzo 2023

·         Presentazione domanda: dal 15 novembre 2022 al 22 novembre;

·         Investimento minimo ammissibile: 50.000 euro

·         Agevolazione: contributo a fondo perso pari al 50% (fino a max 200.000 euro di contributo)

·         Regime: de minimis, salvo talune eccezioni

·         Dotazione bando: 2,5 mln di euro

·         Criteri di istruttoria: le domande presentate vengono ordinate, per l’esame istruttorio, sulla base della data prevista di completamento dell’intervento più prossima; nel caso di pari data prevista di completamento dell’intervento si procederà, per l’inserimento nell’elenco cronologico per l’esame istruttorio, al sorteggio in presenza di notaio.

·         Specificità per le Grandi Imprese: le grandi imprese sono ammissibili a finanziamento esclusivamente in riferimento allo sviluppo di progetti di effettiva ricerca e innovazione industriale e alla sperimentazione dell’industrializzazione dei risultati da essa derivanti.

Allegato alla notizia

Bando Efficientamento

 

Privacy: servizi online, necessario l’utilizzo di protocolli sicuri

Multa di 15mila euro ad un’azienda che utilizzava un protocollo di comunicazione in chiaro

Per scongiurare il rischio di furti d’identità e garantire una adeguata tutela dei dati personali, l’interazione degli utenti con un sito web ai fini della trasmissione di dati personali deve essere protetta con protocolli crittografici (come quello “https”).

È quanto ha ribadito il Garante privacy sanzionando un’Azienda fornitrice di servizi idrici per 15.000 euro, per non aver protetto adeguatamente i dati dei clienti registrati sull’area riservata del proprio sito web.

A seguito di un reclamo l’Autorità ha accertato che l’accesso al sito web dell’Azienda dedicato ai “servizi online” avveniva tramite il protocollo di rete “http”, non crittografato e non sicuro.

Diversi i dati personali dei clienti che transitavano mediante tale canale, dalle credenziali di autenticazione (nome utente e password) alle anagrafiche, con nomi, cognomi, codici fiscali/partite IVA, indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono e dati di fatturazione. La soluzione adottata dall’Azienda violava importanti principi sanciti dal Regolamento come quello di “integrità e riservatezza” dei dati trattati, in base al quale il titolare deve mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come la cifratura dei dati personali, e quello di “protezione dei dati fin dalla progettazione”, secondo il quale occorre mettere in atto, fin dall’inizio, misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i dati personali e successivamente effettuare revisioni periodiche delle misure di sicurezza adottate.

Tali obblighi, ha precisato il Garante, si applicano anche ai sistemi preesistenti alla data di efficacia del Regolamento (25 maggio 2018).

Nel sanzionare l’Azienda per 15.000 euro l’Autorità ha tenuto conto dell’alto numero di utenti coinvolti (circa 13.000) e del fatto che, sebbene il reclamante avesse fatto presente all’Azienda in due occasioni l’insufficienza delle misure di sicurezza adottate, questa non si era prontamente attivata fino all’apertura dell’istruttoria.

Di contro, il Garante ha tenuto in considerazione che l’Azienda non aveva commesso precedenti violazioni analoghe, e aveva avuto un atteggiamento collaborativo nel corso dell’istruttoria.

Fonte: Garante Privacy

Invito al webinar “Cyber Resilience Act: le nuove regole europee per la cybersicurezza”, 15 novembre 2022

Evento a cura di Confindustria

Confindustria organizza il webinar “Cyber Resilience Act: le nuove regole europee per la cybersicurezza” che si svolgerà martedì 15 novembre 2022 alle ore 12:00. Il Webinar è volto ad illustrare il contenuto della recente proposta di Regolamento relativo ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali (Cyber Resilience Act), pubblicata dalla Commissione europea il 15 settembre 2022.

 

Al fine di garantire lo sviluppo di prodotti sicuri ed aumentare la consapevolezza dei produttori e degli utenti sull’importanza di produrre, scegliere ed utilizzare prodotti “cyber sicuri”, la proposta si propone di fissare ed uniformare standard di cybersicurezza per prodotti contenenti elementi digitali all’interno del mercato unico. L’introduzione di requisiti obbligatori di cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita di tali prodotti rende questa proposta legislativa unica nel panorama europeo.

 

Interverranno all’incontro:

  • Agostino Santoni, Vicepresidente per il Digitale di Confindustria;
  • Maika Fohrenbach, Policy Officer, Unità per la cybersicurezza e la privacy digitale, DG CONNECT, Commissione Europea.

Potete registrarvi al webinar accedendo all’area riservata di Confindustria EU.

Per qualsiasi ulteriore informazione potete scrivere a webinar@confindustria.eu.

Nuove regole per le grandi piattaforme operative da novembre

Sei mesi per adeguarsi e da maggio 2023 scatterà la fase a regime

Facciamo seguito alla nostra news dello scorso 8 luglio, per informarvi che è entrato in vigore il Digital markets act (Dma), il nuovo regolamento dell’Ue sui mercati digitali che, come scrive la Commissione europea in una nota, porrà fine alle pratiche sleali delle imprese che operano da gatekeeper nell’economia delle piattaforme online“. 

Il Dma è stato infatti pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Ue lo scorso mese di ottobre. La nuova normativa, in vigore dal primo novembre, inizierà ad applicarsi a partire da inizio maggio 2023.

Ricordiamo che il Dma definisce nuove regole per le grandi piattaforme online (“gatekeeper”). Esse dovranno ora, tra l’altro, garantire che l’annullamento dell’iscrizione ai servizi di base della piattaforma sia altrettanto facile dell’iscrizione nonché garantire l’interoperabilità delle funzionalità di base dei servizi di messaggistica istantanea. Inoltre dovranno dare agli utenti commerciali l’accesso ai loro dati di marketing o di performance pubblicitaria sulla piattaforma e informare la Commissione europea delle loro acquisizioni e fusioni.

 

Bonus wedding prolungato: operativo anche per il 2022

In GU le disposizioni del Mise per le richieste di contributo a fondo perduto per chi ha avuto ricavi ridotti rispetto al 2019 e per chi ha iniziato l’attività nel 2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con la serie generale n. 252  27 ottobre, il decreto 19 agosto 2022 del ministero dello Sviluppo Economico con le novità in materia di contributi alle imprese che operano nel settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie.

Il provvedimento pubblicato modifica il decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 30 dicembre 2021, che definiva per l’anno scorso i criteri e le modalità di erogazione del contributo destinato alle imprese che operano nei settori dell’intrattenimento, dell’organizzazione di cerimonie e dell’hotellerie-restaurant-catering (Ho.re.ca). Le modifiche, in sostanza, estendono gli effetti del contributo a fondo perduto anche a quest’anno, con lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2022.

L’agevolazione, già concessa per il 2021 con il decreto Sostegni-bis e attuata con il decreto 31 dicembre 2021 del Mise (vedi articolo “Wedding, pronte all’uso, le regole per accedere al bonus anti-Covid

“), può essere richiesta dalle imprese che svolgono, come attività prevalente, quelle che rientrano nei settori del wedding (intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie) e dell’hotellerie-restaurant-catering (Horeca), tra i più danneggiati dall’emergenza da Covid-19 e dalle conseguenti misure straordinarie adottate. In particolare le imprese, per richiedere il contributo, devono dichiarare come attività prevalente una classificata nei seguenti codici Ateco:

Le risorse disponibili per il 2022 ammontano, come detto, a 40 milioni di euro. Per richiedere il contributo le imprese devono aver subìto nel 2021 una diminuzione dei ricavi, rispetto a quelli del 2019, non inferiore al 40%.

Per chi ha iniziato l’attività nel corso del 2020, invece, fa testo il confronto tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi all’apertura della partita Iva, confrontato all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, che sarà reso noto con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, le risorse saranno così ripartite:

1.      il 70% sarà diviso tra tutte le imprese istanti ammissibili

2.      il 20% è ripartito, in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui al punto precedente, tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a 400mila euro

3.      il restante 10% è ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b), tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a un milione di euro.

Una volta approvato l’importo, il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle entrate sullo stesso conto corrente bancario indicato dai richiedenti nell’istanza e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi o del valore della produzione netta.

Fondo Centrale di Garanzia – Sezione Speciale Turismo. Le opportunità per le PMI e le midcap alberghiere fino a 499 dipendenti

Atti del webinar

Si è tenuto lo scorso 18 ottobre il webinar organizzato con Mediocredito Centrale, dedicato alla Sezione Speciale Turismo del Fondo di Garanzia, nata per sostenere l’accesso al credito da parte di PMI e midcap (imprese fino a 499 dipendenti) del settore.

Nel corso dell’incontro si è parlato di come, attraverso l’intervento del Fondo di Garanzia – il cui ruolo è oggi ancor più determinante viste le dinamiche in risalita dei tassi di interesse – l’impresa può accedere al credito a condizioni migliori, sia in termini di tassi di interesse applicati al finanziamento, che di maggior credito accordato o minori garanzie accessorie richieste dalle banche.

La Sezione Speciale Turismo, operativa dal 10 ottobre scorso, permette alle aziende del settore di usufruire della garanzia pubblica – rilasciata su finanziamenti, o portafogli di finanziamenti, per interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale o per assicurare la continuità aziendale delle imprese e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti – a condizioni più vantaggiose rispetto all’ordinario funzionamento del Fondo. Tra queste: gratuità della garanzia, importo massimo garantito di 5 milioni di euro, ammissibilità delle imprese fino a 499 dipendenti, percentuali di copertura più elevate, ammissibilità, a particolari condizioni, delle operazioni di rinegoziazione/consolidamento su stessa banca di operazioni non già garantite dal Fondo, cumulabilità con altre garanzie sulle operazion i di investimento immobiliare.

 

 

In allegato la presentazione di Mediocredito Centrale

La Sezione speciale Turismo del Fondo di garanzia per le PMI


BTO2022! #METATOURISM Tariffa Agevolate per le Aziende Associate

BTO – Be Travel Onlife, l’evento di riferimento in Italia dedicato al connubio tra innovazione e turismo, annuncia le date della quattordicesima edizione: si tornerà in presenza, a Firenze, il 29 e 30 novembre 2022.

Dopo due anni di pandemia e un’edizione ibrida, quella del 2021, che ha saputo anticipare i segnali dell’ulteriore accelerazione digitale in atto, BTO ritorna integrando la formula tradizionale con le innovazioni più avanzate di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata già sperimentate lo scorso anno.

Il tema centrale di quest’anno sarà proprio Metatourism.

Confermati i quattro Topic di BTO rispetto ai quali verrà declinato il tema “Metatourism”: Hospitality, Food and Wine, Digital Innovation and Strategy, Destination.

Anche quest’anno saremo Partner dell’iniziativa, le Aziende Associate potranno beneficiare di una tariffa agevolata per l’acquisto dei Ticket. Chi fosse interessato potrà inviare una mail (t.derosa@alberghiconfindustria.it) per ricevere il Codice Sconto che tiene fissa la tariffa ad €109,00 iva compresa per le due giornate di ingresso alla manifestazione acquistabile fino al giorno prima della fiera.  

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione basta collegarsi al sito https://www.bto.travel/

Stagione invernale 2022-2023 – Indicazioni per il funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale

Decreto Mite 6 ottore 2022, n. 383

Lo scorso 6 ottobre è entrato in vigore il decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 che, dando attuazione al “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale“, stabilisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di 1°C dei valori massimi della temperatura per gli ambienti riscaldati da applicarsi per la stagione invernale 2022-2023.

In particolare, l’art. 1, co. 1 e 2, del provvedimento dispongono la riduzione di 15 giorni del periodo di accensione degli impianti termici – attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio a anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio – e la riduzione di 1 ora della durata giornaliera di accensione.

Pertanto l’esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale sarà consentito, per le sei fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano, con i seguenti limiti:

1.      la zona A, in 5 ore giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo

2.      la zona B, in 7 ore giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;

3.      la zona C, in 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

4.      la zona D, in 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;

5.      la zona E, in 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

6.      la zona F, non è prevista alcuna limitazione.

Per l’individuazione della zona climatica del comune in cui è localizzata la struttura alberghiera, occorre far riferimento alle tabelle di cui all’allegato A) DPR 412/1993 che si riporta in allegato.

La durata giornaliera di attivazione degli impianti è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno ad esclusione di quelli ubicati nella zona F ove non sono previste limitazioni in merito

Per le strutture alberghiere – classificati dall’art. 3 DPR 412/1993 tra gli edifici adibiti a residenza e assimilabili (E.1) – sarà possibile derogare alla limitazione della durata giornaliera di attivazione degli impianti nei seguenti casi:

– gli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;

– edifici che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 D. Lgs. 199/2021[1]e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Il provvedimento dispone inoltre la riduzione di 1°C della temperatura, pertanto durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare 19°C (+ 2°C di tolleranza). Per gli alberghi la riduzione della temperatura non si applica in caso di edificio che rispetti gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 D. Lgs. 199/2021e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Invitiamo comunque le aziende a verificare se il proprio Comune ha disposto delle deroghe particolari per il settore alberghiero

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal decreto 383/2022 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro, nei confronti del proprietario, del conduttore, dell’amministratore di condominio e del terzo responsabile.

[1] Gli edifici di cui al paragrafo 1, punto 1, sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva

Upa informa Circolare del 11 agosto 2022

Allegati: BANDO_TURISMO22 – Bando Sicurezza

Argomenti:

  • ASSUNZIONI AGEVOLATE – Attuazione del Patto per il Lavoro nel settore del Turismo
  • Bando digitalizzazione 2022
  • Buono Fiere
  • PMI – Contributo a fondo perso 50% sino a 100 mila euro per investimenti in salute e sicurezza sul lavoro

Importante! ASSUNZIONI AGEVOLATE – Attuazione del Patto per il Lavoro nel settore del Turismo

Avviso pubblico per l’erogazione di bonus assunzionali del patto per il lavoro nel settore del turismo 2022

Approvato il Programma Regionale Liguria

In attuazione del Patto per il Lavoro nel settore del Turismo, approvato con DGR 405/2022 e sottoscritto da Regione Liguria e dalle Parti Sociali, Regione Liguria rende noto che, essendo stato approvato il Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 con Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea del 19 luglio 2022 è ora possibile procedere all’emanazione dell’Avviso per l’erogazione dei Bonus assunzionali.

Regione Liguria comunica che il provvedimento consentirà alle imprese di presentare domanda dalla mattina di giovedì 28 luglio p.v., esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet https://www.filse.it/.

Attenzione!

Si rammenta che, come già riportato nel Patto, ai fini del riconoscimento del Bonus è necessario che il contratto sia ancora attivo al momento della richiesta. Di conseguenza per i contratti stipulati in data 1 febbraio 2022, la cui durata è pari a sei mesi, l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda sarà venerdì 29 luglio p.v. alle 17:30.

 

Chiarimenti Bonus Assunzionale 2022:

 

Con la presente si forniscono ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti richiesti alle imprese potenzialmente beneficiarie del Bonus Assunzionale nel Settore del Turismo di cui alla DGR 727/2022. In particolare si specifica che il requisito di […] non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo […] è sempre stato presente negli Avvisi pubblici relativi agli incentivi emanati dall’Amministrazione regionale, ivi compresi quelli legati al Patto del Lavoro nel Turismo a partire dalla prima edizione del 2018. A causa della sopraggiunta pandemia Covid-19, l’Amministrazione regionale ha tempestivamente provveduto, per gli anni 2020-2021, ad adeguare lo strumento alla normativa nazionale in deroga che ha classificato, durante lo stato di emergenza, la cassa con causale covid-19 tra le cause di forza maggiore. Lo stato di emergenza aveva infatti imposto alle aziende la chiusura delle attività quale misura di contenimento alla diffusione della pandemia, controbilanciando parzialmente  il fermo delle attività con specifici ammortizzatori sociali “causale covid-19” estesi anche a tipologie di imprese che, in applicazione della normativa nazionale ordinaria (d.lgs. 148/2015) non avrebbero avuto diritto.

Con l’edizione 2022, l’Amministrazione regionale ha dovuto reintrodurre il requisito di cui al punto X del Paragrafo 5 in quanto è venuto meno lo strumento della cassa integrazione con causale covid-19 grazie all’attenuarsi del quadro pandemico sul territorio nazionale.

Si specifica, inoltre, che l’art. 7 comma 1 del d.l. 4/2022 (sostegni ter) coordinato con la legge di conversione 25/2022 prevede la possibilità per le aziende che ricorrono agli ammortizzatori sociali ordinari un ulteriore sostengo attraverso l’esonero dalla contribuzione addizionale; nel caso di specie quindi non si tratta di un ammortizzatore sociale in deroga inserito a fronte di chiusura forzata delle attività economiche, ma di un agevolazione sulla contribuzione per imprese che si trovino nella condizione di far ricorso agli strumenti ordinari di integrazione salariale.

Ne consegue che la deroga richiesta non è sostenibile dal punto di vista tecnico-giuridico per l’Amministrazione regionale.

Resta fermo quanto già comunicato il 28 luglio u.s. circa la possibilità di richiedere il bonus decorsi 6 mesi dalla fine del trattamento di integrazione salariale, a condizione che il contratto sia ancora in essere.

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 727/2022, interpretando nel modo meno restrittivo possibile i vincoli previsti dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’impresa beneficiaria dei Bonus Assunzionali non deve aver fatto ricorso ad ammortizzatori sociali nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda. Pertanto per le imprese che si trovino in questa condizione, al fine di fruire dell’incentivo, purchè in possesso degli altri requisiti previsti dall’Avviso, è necessario che la domanda venga presentata solo al momento in cui è soddisfatto il suddetto requisito.

 

Esempio: nel caso di impresa che abbia beneficiato di ammortizzatori sociali sino al 31 marzo 2022, la prima data utile per la presentazione della domanda di incentivo è il 1 ottobre 2022.  Considerato, inoltre, che il nuovo Programma Operativo Regionale FSE+ 2021-2027 richiede come requisito di ammissibilità della domanda, il contratto attivo al momento della presentazione dell’istanza, pertanto qualora il contratto scadesse entro il 30 settembre, affinché possa beneficiare dell’incentivo, l’impresa dovrà procedere alla proroga del contratto affinché sia ancora attivo nei primi giorni del mese di ottobre.

 

Ricordiamo che il bando rimarrà aperto fino al 31 Dicembre

In Allegato testo del Bando

 

Bando digitalizzazione 2022
In merito al Bando digitalizzazione 2022 dello scorso aprile, Vi informiamo che la Regione ha integrato le risorse per accogliere tutte le domande – con esito positivo – presentate il primo giorno (27 aprile 2022).

Pertanto , tutte le imprese richiedenti, la cui domanda verrà accolta con esito positivo, con questo rifinanziamento potranno ottenere un contributo a fondo perduto, a conclusione dell’intervento, pari al 60% dell’investimento (max 10k di contributo) per sostenere non solo l’acquisto di hardware, software, prestazioni consulenziali, brevetti e licenze, ma anche l’adozione di soluzioni tecnologiche di web marketing ed e-commerce per potenziare e migliorare la presenza nei mercati.

 

Buono Fiere

A partire dalle ore 10 del 9 settembre le imprese con sede sul territorio nazionale potranno prenotare il “Buono Fiere”, il nuovo incentivo che punta a sostenere la loro partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.

In particolare, la misura prevede un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 10.000 euro, pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate sul territorio italiano nel periodo che va dal 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti) sino al 31 dicembre 2022. Gli eventi rispetto ai quali è possibile beneficiare del contributo sono quelli inseriti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e che interessano diversi settori.

Il “Buono fiere”, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario ed è valido fino al 30 novembre 2022, termine entro cui i beneficiari dovranno richiedere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione: dall’affitto agli allestimenti degli spazi espositivi, dai servizi per le attività promozionali a quelle relative al trasporto, noleggio di impianti nonché alle spese per l’impiego di personale a supporto dell’azienda.

Al fine di facilitare la presentazione delle richieste di rimborso, che dovranno avvenire seguendo la procedura messa a disposizione dal Ministero sul sito www.mise.gov.it  le imprese potranno effettuare, già a partire dalle ore 10 del 7 settembre, le verifiche sul possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni necessarie in vista dell’invio della domanda di prenotazione del buono dal 9 settembre.

Il “Buono Fiere” verrà riconosciuto in considerazione dell’ordine temporale di presentazione delle domande e tenuto conto delle risorse stanziate per la misura.

 

Maggiori info al seguente link:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/buono-fiere

 

 

PMI – Contributo a fondo perso 50% sino a 100 mila euro per investimenti in salute e sicurezza sul lavoro

 

Segnaliamo che è stato approvato un Bando Filse che prevede la concessione di un contributo a fondo perso sino a 100 mila euro per le imprese che investono in salute e sicurezza sul lavoro, oltre il livello minimo previsto dalle normative in materia.

 

L’agevolazione è concessa in regime “de minimis” nella misura del 50% dell’investimento.

 

Deve trattarsi di spese non inferiori ai 40 mila euro e correlate alla finalità di aumentare il livello di salute e sicurezza dei lavoratori in ordine a interventi, quali:

 

1) opere edili ed impiantistiche;

2) acquisto di macchinari, impianti produttivi ed attrezzature varie;

3) prestazioni consulenziali e/o acquisto di software, brevetti, licenze, know-how strettamente inerenti allo scopo nel limite del 20% dell’investimento complessivo ammissibile.

 

Il miglioramento del livello di salute e sicurezza dovrà risultare rispetto ai Piano operativi di sicurezza POS, ai Piani di sicurezza e coordinamento PSC , ai documenti di valutazione dei rischi DVR e documenti di valutazione dei rischi di interferenza DUVRI redatti ai sensi di legge.

 

Per ottenere l’agevolazione gli interventi devono essere conclusi e rendicontati entro il 31 marzo 2023.

 

Le domande dovranno tassativamente essere inviate il prossimo 27 settembre e sono pre-compilabili dal 20 settembre p.v..

 

Il Bando, che si allega, è riservato alle micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata che esercitano un’attività economica nei comparti delle costruzioni, del manifatturiero e del trasporto e magazzinaggio.

 

 

CHIUSURA UFFICI

Si informa che in occasione della pausa estiva gli uffici dell’Unione
rimarranno chiusi dal 12 agosto a tutto il 31 agosto

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 9 giugno 2022 Molto importante! Dichiarazione imposta di soggiorno entro il 30 giugno 2022

Upa informa

Circolare del 9 giugno 2022
Molto importante! Dichiarazione imposta di soggiorno entro il 30 giugno 2022

La dichiarazione dovrà essere effettuata – esclusivamente in via telematica – entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Allegati: IMPOSTA_DI_SOGGIORNO_SPECIFICA_TECNICA_1.4.2022 – modello-nuova-dichiarazione-imposta-di-soggiorno-2022 – istruzioni-nuova-dichiarazione-imposta-di-soggiorno-2022

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente le nuove modalità per la presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno pubblicato nella GU n 110 del 29 aprile 2022

Con il decreto sono stati adottati sia il modello di dichiarazione che le istruzioni relative alla presentazione della dichiarazione che andrà effettuata, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, pertanto per quest’anno, entro il 30 giugno 2022.

Attenzione! Per quanto attiene alla dichiarazione 2020, il comma 3-bis dell’art. 25 della legge di conversione del dl n.41 del 2021 (cd. “Sostegni”) ha previsto che la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno di imposta 2021, quindi entro il prossimo 30 giugno 2022.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011), la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto gestore della struttura ricettiva o, per conto di questo, da dichiarante diverso dal gestore secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto.

Diversamente, per quanto attiene alle cd. locazioni brevi – vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa – la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, secondo quanto previsto all’art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017, deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

Nella stessa nota si ricorda poi che l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011; e art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017).

Le dichiarazioni, ed i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità istituzionali e di controllo.

Si precisa, infine, che il decreto in questione interviene comunque solo a disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione, mentre non incide sulle modalità di versamento dell’imposta, il cui gettito deve essere versato dai responsabili del pagamento ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, secondo le modalità disciplinate con regolamento comunale.

Si ricorda che l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
Le dichiarazioni e i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità istituzionali e di controllo.

Infine, si precisa che il decreto in questione interviene a disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione, mentre non incide sulle modalità di versamento dell’imposta.

Dichiarazione imposta di soggiorno: invio online dal sito dell’Agenzia delle entrate da inviare obbligatoriamente entro il 30 giugno 2022

Modello e invio dichiarazione

Fino al 30 giugno 2022, sarà possibile compilare il modello dichiarativo relativo alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021, secondo le specifiche tecniche stabilite dal Dipartimento Finanze del MEF (In Allegato alla presente).
I modelli possono essere trasmessi utilizzando i canali telematici (entratel/fisconline) che l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento, scaricando l’apposito modulo software, oppure dall’area riservata del sito web dell’Agenzia.

Invio dal sito web dell’Agenzia delle Entrate

Dal 7 giugno 2022 inoltre, è pubblicata nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate un apposito servizio  che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa agli anni di imposta 2020 e 2021. Una volta che l’utente ha effettuato l’accesso, trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni” (in alternativa può essere cercato con parole chiave, per esempio “imposta di soggiorno”, dalla casella di ricerca).
Questa nuova modalità, introdotta con un avviso comparso sul sito del Ministero in data 31 maggio 2022, è stata pensata per semplificare l’invio della dichiarazione obbligatoria per i soggetti tenuti alla compilazione (strutture alberghiere, extralberghiere e locazioni turistiche).

Si ricorda che l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

Istruzioni della nuova procedura sul nuovo modello di dichiarazione annuale

Si chiama Modello 22 (In Allegato alla presente) la nuova dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno introdotta nel 2020 con il Decreto Rilancio. La presentazione dei dati relativi agli anni 2020 e 2021 è stata fissata per il 30 giugno 2022 (il Decreto Sostegni ha accorpato i due anni di riferimento disponendo lo slittamento della scadenza, inizialmente prevista per il 30 giugno 2021). Vediamo a chi è rivolto questo adempimento fiscale e quali sono le istruzioni da seguire.

Chi dovrà presentare il Modello 22 per l’imposta di soggiorno

La nuova dichiarazione per la “City Tax” dovrà essere compilata e inoltrata da tutte le attività che operano nel settore dell’accoglienza e della ricettività. Oltre agli hotel e alle strutture alberghiere ed extralberghiere, l’obbligo è stato esteso anche alle locazioni turistiche (quindi anche host e property manager). In caso di omissione o dichiarazioni incomplete e/o non corrette, saranno applicate a tutti i soggetti le medesime sanzioni amministrative, ossia una pena pecuniaria che va dal 100% al 200% dell’imposta di soggiorno dovuta annualmente.

Sarà, dunque, il 30 giugno 2022 la scadenza fissata per la presentazione del Modello 22, in cui dovranno essere riportate le imposte di soggiorno relative agli anni di imposta 2020 e 2021 (come anticipato nell’introduzione, l’accorpamento dei due anni è stato predisposto, in via del tutto eccezionale, solo per il 2022).  Il modello dovrà essere presentato, esclusivamente in via telematica, dai responsabili di imposta ai Comuni che l’hanno istituita.

Istruzioni sulla compilazione del Modello 22

A seguito del Decreto sulla nuova procedura, vediamo quali sono le novità introdotte con la nuova dichiarazione per la “City Tax” (per saperne di più, scarica il modello (In Allegato alla presente) approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le relative istruzioni (In Allegato alla presente)).

La prima novità riguarda la compilazione del modello su base trimestrale. Dopo aver inserito i dati utili per l’individuazione del Comune e della tipologia a cui appartiene il soggetto dichiarante (gestore della struttura ricettiva, mediatore della locazione, dichiarante diverso dal gestore della struttura ricettiva oppure intermediario), si passa alla compilazione dei dati relativi all’imposta di soggiorno applicata nei quattro trimestri in cui viene diviso l’anno d’imposta.

Questa disposizione potrebbe creare dei problemi nella compilazione per quei soggetti che hanno già inoltrato dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno relativa all’anno 2020, utilizzando il precedente modello ancora in vigore (ossia il Modello 21), che prevedeva una compilazione su base mensile. Problematiche diverse, invece, possono essere riscontrate dai Comuni i cui iter burocratici, necessari per la rendicontazione, prevedono comunicazioni periodiche basate su un periodo diverso da quello trimestrale.

Altra novità riguarda i property manager e i portali di intermediazione. Come riportato dalle istruzioni rese note dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la dichiarazione annuale deve essere presentata anche da questi soggetti, in quanto ricoprono il ruolo di responsabile d’imposta. Quindi, diversamente dal Modello 21 in cui il dichiarante era il cosiddetto “agente contabile”, i property manager e i portali devono assolvere a questo adempimento anche se non gestiscono pagamenti, perché:

il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile anch’esso non solo del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ma anche della presentazione della dichiarazione.

Questi soggetti, dunque, dopo l’adeguamento alle nuove normative che regolano la comunicazione delle locazioni brevi (CLB 2022), dovranno aggiornare le proprie procedure in merito alla “City Tax, per non incorrere alle sanzioni previste per mancata dichiarazione.

Grazie per l’attenzione e rimaniamo a disposizione per ogni vostra osservazione o necessità

LA SEGRETERIA UPA

Upa Informa: Notizia Flash del 07/06/2022 URGENTE: TAX CREDIT 65% SLITTAMENTO TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL 13.06 (ore 12.00)

Notizia Flash del 07/06/2022URGENTE: TAX CREDIT 65% SLITTAMENTO TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL 13.06 (ore 12.00)

E’ stato diffuso sul sito del Ministero del turismo l’avviso 7 giugno 2022, recante tra gli altri la modifica dei termini di presentazione della domada di  concessione del credito d’imposta al 65% (art. 79 DL 104/2020).

In base a quanto ora previsto, le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata.

Il link di accesso alla piattaforma sarà pubblicato sul sito del Ministero del turismo il giorno 13 giugno 2022

Vi segnaliamo infine le FAQ predisposte dal Ministero sulla base delle richieste di chiarimento ricevute.

 

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 31 maggio 2022

Upa informa

Circolare del 31 maggio 2022

Allegati:    Circolare_ADE_13_13_MAGGIO_2022DLAiuti_n_50 _17_maggio_2022_GU  – Aiuti_di_stato_Autodichiarazione_AdE_Programma – Circolare_ADE_14_del_17_maggio_22 – Nota – DL Aiuti – testo GU

 

  Argomenti:

Ø  Tax credit 65% – Click day 9 giugno 2022 ore 12.00

Ø  Avviso pubblico alle strutture ricettive per agevolazioni sotto forma di credito d’imposta

Ø  Commento alle novità fiscali della legge di bilancio 2022 – Crediti d’imposta. Circolare Agenzia delle Entrate

Ø  Credito d’imposta energia – Primi chiarimenti AdE

Ø  APPROFONDIMENTO CONSORZIO LUCE SV – Decreti Legge 2022 sul contenimento dei costi energetici

Ø  Convertito in Legge il Decreto con le misure per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina

Ø  “Decreto Aiuti”: le misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie

Ø  Aiuti di Stato emergenza Covid: modalità e termini per dichiararli

Ø  Webinar a cura di Confindustria, SFC e 4Maganer

Ø  NOVITA FISCALI DEL DECRETO PNRR2 (DL 36/2022)

Tax credit 65% – Click day 9 giugno 2022 ore 12.00

Sul sito del Ministero del Turismo è stato pubblicato l’‘Avviso pubblico alle strutture ricettive per agevolazioni sotto forma di credito d’imposta” con il quale il Ministero rende noto, tra gli altri che le domande per il riconoscimento del credito d’imposta ex art. 79 DL 104/2020 (credito d’imposta 65%potranno essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 9 giugno 2022 alle ore 17:00 del giorno 13 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata.

Le domande di concessione del credito d’imposta sono compilate e presentate esclusivamente tramite la procedura on line, il cui link di accesso sarà pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il giorno 9 giugno 2022

Avviso pubblico alle strutture ricettive per agevolazioni sotto forma di credito d’imposta

A cura del Ministero del Turismo

Nella sezione Amministrazione trasparente è disponibile l’Avviso pubblico recante le “modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la concessione del credito d’imposta di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 3934 del 17 marzo 2022.

L’Avviso è rivolto alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, entro il massimo di 200.000 euro, per interventi di:

• manutenzione straordinaria
• restauro e di risanamento conservativo
• ristrutturazione edilizia
• eliminazione delle barriere architettoniche
• incremento dell’efficienza energetica
• adozione di misure antisismiche
• acquisto di mobili e componenti d’arredo
• realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali
• acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali

Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili pari a 380 milioni di euro.

Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 9 giugno 2022 alle ore 17:00 del giorno 13 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata. Il link di accesso alla piattaforma sarà pubblicato in questa pagina il giorno 9 giugno 2022.

Eventuali richieste di assistenza potranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo: assistenza_creditodimposta@ministeroturismo.gov.it

 

DOCUMENTI:

Avviso pubblico del 26 maggio 2022 (prot. 6854/22)
– Allegato 1 – Domanda di agevolazione
– Allegato 2 – Quadro riassuntivo
– Allegato 3 – Modelli utili alla richiesta delle informazioni antimafia
– Allegato 4 – Oneri informativi

Decreto interministeriale 17 marzo 2022

Approfondimenti:

Ø  Tax credit 65% -Decreto interministeriale con disposizioni applicative

Pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il decreto interministeriale recante le disposizioni applicative per l’attribuzione del tax credit 65%.

 

Il credito d’imposta – reintrodotto dall’art. 79 del DL 104/2020 – sarà riconosciuto alle imprese esistenti alla data del 1 gennaio 2012, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, relative a:

1. interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, co. 1 lett. b) DPR 380/2001)

2. interventi di restauro e di risanamento conservativo (art. 3, co. 1 lett. c) DPR 380/2001);

3. interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, co. 1 lett. d) DPR 380/2001);

4. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

5. interventi di incremento dell’efficienza energetica

6. interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (art. 16-bis, co. 1, lett. i) DPR 917/1986)

7. acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che abbia finalità di incremento dell’efficienza energetica e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo

8. la realizzazione di piscine e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali (per i soli stabilimenti termali) .

 

Relativamente agli interventi ammissibili al credito d’imposta, l’art. 4 del D.I. individua l’elenco delle spese eleggibili, ciascuna nella misura del 100%. In particolare:

a) relativamente a interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) DPR 380/2001 per:

1) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;

2) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;

3) modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;

4) realizzazione di balconi e logge;

5) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;

6) servizi igienici e costruzione dei servizi igienici anche in ampliamento di quelli esistenti;

7) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;

8) sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;

9) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;

10) installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi;

 

b) relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, per:

1) sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;

2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;

3) realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalità delle persone portatrici di handicap;

4) sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;

5) installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l’apertura e chiusura di infissi o schermature solari;

6) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità;

 

c) relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica, per:

1) interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal suddetto decreto;

2) installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), punto 5.6).

 

d) relativamente agli interventi inerenti all’adozione di misure antisismiche, per:

1) valutazione della classe di rischio ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

2) progettazione degli interventi;

3) interventi di tipo locale;

4) interventi di miglioramento del comportamento sismico;

 

e) relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, per:

1) acquisto o rifacimento di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l’altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, oppure sostituzione con altri aventi caratteristiche migliorative, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni a condizione che la classe di efficienza energetica degli elettrodomestici sia non inferiore alla A+ o, per forni elettrici, asciugatrici e lavatrici combinate-asciugabiancheria, non inferiore alla A;

2) acquisto di mobili e di complementi d’arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;

4) acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;

5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere;

 

f) relativamente alla realizzazione di piscine termali, per:

1) la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;

2) la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l’esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi;

 

g) relativamente all’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, per:

1) vasche per balneoterapia;

2) apparecchi per l’erogazione delle terapie inalatorie e dell’aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;

3) attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;

4) attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini;

5) arredi per i camerini e postazioni di cura;

6) attrezzature per l’erogazione di trattamenti alla persona, in forma individuale o collettiva;

7) realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature;

8) attrezzature e arredi per l’esterno quali sdraio, lettini e ombrelloni;

9) computer e software gestionali.

 

h) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a g), comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesto

 

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura recettiva oggetto di intervento.

 

Si ricorda che il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 200 mila euro.

 

La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione andrà presentata telematicamente secondo modalità definite con specifico avviso che sarà pubblicato sul sito del Ministero del turismo.

Ø Tax credit, l’Agenzia chiarisce le novità della legge di bilancio 2022


Circolare n. 14 del 17 maggio 2022

Con la circolare n. 14 del 17 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) in materia di agevolazioni fiscali riconosciute in forma di crediti d’imposta. Il focus riguarda, tra gli altri, il bonus investimenti in beni strumentali nuovi, i tax credit “ricerca e sviluppo” e “povertà educativa” e il bonus “librerie”.

Investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44)
La disposizione proroga e rimodula tempistiche, misure e limiti del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”. L’agevolazione, introdotta dalla legge di bilancio 2021, viene prorogata al 31 dicembre 2022 (o fino al 30 giugno 2023 nel caso di “prenotazione” dell’investimento, cioè con ordine accettato dal venditore e dell’acconto entro il dicembre 2022).
Al riguardo l’Agenzia chiarisce che:

  • per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (o fino al 30 giugno 2026 nel caso di prenotazione dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2025), il credito d’imposta è pari al 20% del costo fino a 2,5 milioni di euro, al 10% se l’investimento supera i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, al 5% se l’investimento è superiore a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro. La circolare precisa che per quanto concerna la soglia massima fissata a 20 milioni di euro costi ammissibili, il riferimento va fatto agli investimenti effettuati su base annuale e non durante l’intero arco temporale interessato dalla proroga.
  • per gli investimenti in beni immateriali 4.0, invece, effettuati a dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (o al 30 giugno 2024 nel caso di prenotazione dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2023) viene confermata la misura del credito d’imposta già vigente.

Ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (comma 45)
Anche in questo caso la legge di bilancio 2022 interviene su agevolazioni già previste rivedendo tempistiche e limiti in funzione delle tipologie di investimento.
Si tratta del credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2020 per incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica.
L’Agenzia, dopo aver ricordato i nuovi termini e i nuovi limiti, precisa che per quanto non espressamente trattato dalla circolare odierna si può fare riferimento ai precedenti documenti di prassi che hanno fornito chiarimenti sulla precedente disciplina in materia di ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl n. 145/2013) e in particolare alle circolari n. 5/2016, n. 13/2017 e n. 31/2020 nella misura in cui le indicazioni già fornite risultano compatibili con l’attuale quadro normativo.
Sono inoltre applicabili i chiarimenti contenuti nella circolare n. 9/2021 in merito alla corretta interpretazione dell’esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive dall’accesso al credito d’imposta, dell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali ai fini della legittimazione all’utilizzo in compensazione e della fruizione ripartita in tre quote annuali.
Consulenza per le quotazione delle Pmi (comma 46)
L’agevolazione prevede un credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese. Il bonus è stato esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 mentre il limite fruibile è sceso a 200mila euro. Cambia anche il tetto di spesa per il 2022 ed è previsto un nuovo stanziamento per il 2023.
A seguito della modifica, il tax credit è riconosciuto fino a 35 milioni di euro (invece di 30 milioni di euro) per il 2022 e fino a 5 milioni di euro per il 2023.

Povertà educativa (commi 135 e 136)
L’incentivo a favore delle fondazioni bancarie è prorogato a tutto il 2024. Il credito d’imposta spetta per i versamenti effettuati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, istituito dalla legge di stabilità 2016 con l’obiettivo di sostenere l’infanzia svantaggiata. Il bonus è pari al 75% della donazione
A cascata è stato ulteriormente prorogata al biennio 2023 e 2024 l’operatività del suddetto Fondo alimentato dai versamenti delle fondazioni.

Librerie (comma 351)
Il bonus “librerie”, in pratica, continua a seguire le regole stabilite dal Dm 23 aprile 2018 è, quindi, parametrato agli importi pagati dai librai per alcuni tributi locali come l’Imu, Tari e Tasi. Tuttavia l’Agenzia ricorda che la Tasi non è più in vigore e che l’imposta sulla pubblicità e la tassa di occupazione del suolo pubblico sono confluite nel canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce, pertanto, in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Acqua potabile (comma 713)
Il credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di miglioramento qualitativo dell’acqua potabile, istituito per il biennio 2021-2022 dall’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge di bilancio 2021, è esteso fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi 831-834)
Si tratto di un nuovo contributo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari delle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
La sovvenzione, soggetta alle regole Ue sugli aiuti de minimis e con tetto di spesa fissato a 1 milione di euro per il 2023, è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta in misura pari al 70% dei costi e va richiesto dal gestore del centro, sempreché l’impianto possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dallo stesso centro.
Il bonus, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 senza applicazione del limite annuale di 250mila euro e del limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000 previsto per ciascun anno solare, attualmente pari a 2 milioni di euro.
Le modalità attuative sono state definite dal provvedimento del 14 marzo 2022, con cui è stato approvato anche il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia per beneficiarne.

Fonte: Fisco Oggi

Ø Tax credit beni strumentali nuovi


Risposta n.270 Agenzia delle Entrate su collaudo senza riferimenti normativi

Le disposizioni che disciplinano l’agevolazione devono essere riportate sui documenti che dimostrano la spesa sostenuta secondo gli scopi dell’agevolazione e la corretta determinazione del bonus

 

Le fatture e i documenti di trasporto e gli altri documenti comprovanti l’acquisto di un bene che consente di accedere al bonus “beni strumentali nuovi” devono contenere l’indicazione delle disposizioni che disciplinano l’agevolazione.
L’annotazione non è richiesta per i verbali di collaudo e interconnessione. È quanto precisa la risposta n. 270 del 18 maggio 2022.

A chiedere delucidazioni è una società che ha effettuato un nuovo acquisto le cui caratteristiche consentono di accedere al credito d’imposta 4.0 previsto dalla legge di bilancio 2021, in caso di investimenti per beni strumentali nuovi. L’istante ha versato un acconto pari al 20% del prezzo pattuito entro il 31 dicembre 2021. La fattura relativa all’acconto riporta l’indicazione della norma agevolativa relativa al bonus.
La società chiede di conoscere se, per fruire dell’agevolazione, il riferimento alla disposizione che disciplina il credito d’imposta, debba essere indicato, oltre che sulle fatture di acquisto, anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo/interconnessione.

L’Agenzia delle entrate premette di non rappresentare la struttura competente per stabilire se il bene acquistato ha i requisiti tecnici per rientrare tra i beni agevolabili. Il parere, in tal senso, deve essere richiesto alla direzione generale per la Politica industriale, l’Innovazione e le Piccole e Medie imprese del ministero per lo Sviluppo economico.
Detto ciò ricorda che la legge di bilancio 2021 – articolo 1, comma 1056, legge n. 178/2020 –, ritoccando la precedente disciplina sugli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale impresa 4.0, ha previsto crediti d’imposta, in caso di investimenti in beni strumentali nuovi, parametrati all’ammontare della spesa sostenuta. Il beneficio è applicabile per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 o entro il 30 giugno 2022 a patto che entro il 31 dicembre 2021 l’ordine d’acquisto risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo del bene.

Ai fini di eventuali controlli da parte del Fisco, i beneficiari del tax credit, prevede l’articolo 1 comma 1062 della legge di bilancio 2021, devono conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In particolare, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisto devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei precedenti commi da 1054 a 1058-ter della stessa norma, che delineano l’agevolazione.
L’istante chiede se le suddette norme debbano essere indicate anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo e interconnessione.
Il richiamo alle disposizioni deve comparire sui documenti comprovanti l’acquisto e la corretta applicazione dell’agevolazione, quindi, precisa l’Agenzia, sicuramente va fatto su fatture e documenti di trasporto. Non è necessario, invece, aggiungerlo ai verbali di collaudo o di interconnessione, visto che tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non sono attribuibili a beni diversi da quelli cui si riferisce il verbale stesso e, quindi, a beni agevolabili il cui acquisto è certificato dalla fattura e dal documento di trasporto.
Infine, l’Agenzia conferma quanto chiarito nella risposta n. 438/2020 e cioè che la regolarizzazione dei documenti emessi senza i suddetti riferimenti normativi deve essere effettuata entro la data di inizio di eventuali attività di controllo.

fonte: Fisco Oggi

 

Commento alle novità fiscali della legge di bilancio 2022 – Crediti d’imposta. Circolare Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 14/E in allegato, l’Agenzia delle Entrate offre una disamina e primi chiarimenti su alcune misure di natura agevolativa, disciplinate dall’ultima Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, di seguito LdB 2022).
Con riferimento al credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0, si segnala l’utile superamento di un dubbio interpretativo emerso sulla base del tenore letterale delle norme e, in particolare, del comma 1057-bis, LdB 2022.
Nel dettaglio, l’aver ricompreso in un’unica disposizione la disciplina degli investimenti effettuati in un arco temporale triennale (dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025) poteva indurre a ritenere unico anche il plafond massimo degli investimenti complessivamente agevolabili.
Tuttavia, una tale lettura, estremamente penalizzante per le imprese, non poteva ritenersi in alcun modo suffragata dalla ratio stessa del piano di proroga delle misure e, soprattutto, dal preciso disposto dalla relazione tecnica al DDL Bilancio.
Opportuno e condivisibile, dunque, il chiarimento definitivo giunto ieri: il plafond massimo di costi agevolabili pari a 20 milioni di euro va inteso per ciascun anno di proroga dell’agevolazione (i.e. 2023, 2024, 2025).

Segue, poi, un’ampia disamina della disciplina dei crediti di imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e design, che sono stati oggetto, con la LdB 2022, di interventi di proroga diversamente articolati sul piano temporale e di intensità di agevolazione. La circolare ricorda le condizioni, oggettive e soggettive, per l’accesso alle agevolazioni e l’esclusione delle attività svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza stipulati con imprese estere.

Per ciò che attiene all’individuazione delle attività eleggibili, la circolare rimanda alla definizioni rese con decreto MiSE del 26 maggio 2020, che ha dettato i criteri per la corretta classificazione sul piano tecnico delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nonché per l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta. Segue il riepilogo dei costi rilevanti, ai fini della determinazione della base di calcolo del beneficio, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, con la precisazione che per le misure in oggetto, la base di calcolo deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili e che il limite massimo annuale va ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Sono, infine, ripercorsi gli adempimenti documentali e le modalità di compensazione dei crediti di imposta.

Il documento di prassi si sofferma altresì sul credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, di cui all’art. 1, commi da 89 a 92, della Legge di bilancio 2018, prorogato dal comma 46 della LdB 2022 fino al 31 dicembre 2022, seppure in misura ridotta.

Nel merito, l’AE ha confermato l’applicabilità del Decreto interministeriale del MiSE e del MEF del 23 aprile 2018 anche alla proroga in esame, per quanto concerne la definizione delle modalità e dei criteri di concessione del credito d’imposta. L’AE ricorda, inoltre, il recente chiarimento adottato con la risposta a interpello n. 198 del 20 aprile 2022, in merito alla non applicabilità dell’agevolazione in oggetto nei casi di riammissione alle negoziazioni a seguito di una sospensione.

In merito alle spese agevolabili, la circolare precisa che costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis1 del DPR n. 633/1972; di contro, non rileva ai fini della determinazione dei costi agevolabili l’IVA parzialmente indetraibile, in conseguenza dell’applicazione della percentuale di detrazione di cui al combinato disposto degli articoli 19, comma 5, e 19-bis del DPR n. 633/1972.

Vengono, infine, riepilogati taluni profili procedurali relati alla misura in punto di comunicazione, utilizzo in compensazione e indicazione in dichiarazione dei redditi

La circolare, inoltre, descrive la disciplina di altre agevolazioni previste dall’ultima Legge di Bilancio. In particolare, ripercorre la disciplina del tax credit librerie, di cui ai commi 319 e seguenti della Legge di Bilancio 2018, la cui autorizzazione di spese è stata incrementata per gli anni 2022 e 2023.
Allo stesso modo, viene riportata la disciplina del c.d. bonus acqua potabile (istituito per il 2021 e il 2022 dai commi 1087-1089 della Legge di Bilancio 2021), prorogato per tutto il 2023 dalla LdB 2022.
Infine, si segnala che la circolare in commento riporta la descrizione della disciplina del tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari, bonus introdotto dall’ultima Legge di Bilancio.

Credito d’imposta energia – Primi chiarimenti AdE


Circolare 13/E – Chiarimenti AdE sui crediti d’imposta sulle spese sostenute per l’energia elettrica consumata

Con la Circolare 13/E dello scorso 13 maggio, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali introdotte dai DL 4/2022, DL 17/2022 e dal DL 21/2022, in relazione alle spese sostenute per l’energia elettrica consumata.

Segnaliamo in particolare il paragrafo 3 del provvedimento, contenente i chiarimenti relativi al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ex art. 3 DL 21/2022) per l’acquisto di energia elettrica relativo al secondo trimestre 2022.

Il DL 21/2022 ha introdotto, all’art. 3, un contributo straordinario sottoforma di credito d’imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al 1° trimestre dell’anno 2019.

L’agevolazione fiscale è riconosciuta alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

 

APPROFONDIMENTO CONSORZIO LUCE SV – Decreti Legge 2022 sul contenimento dei costi energetici – Circolare n 13 ADE

la presente per segnalare la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della Circolare n. 13 del 13/05/2022 in merito ai crediti di imposta previsti dai decreti legge ad oggi emanati nel corso dell’anno 2022 in materia di contenimento dei costi energetici.

ENERGIA ELETTRICA

Possono accedere alle agevolazioni le imprese che hanno sostenuto nel primo trimestre 2022 un aumento dei costi medi per kWh della componente energia elettrica superiore al 30% del costo relativo al primo trimestre 2019 (questa condizione per le Aziende Consorziate è sicuramente verificata).

In particolare:

  • viene riconosciuto un credito d’imposta in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica», pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture.

Nelle fatture Hera Comm la spesa agevolabile è quella indicata alla voce “totale corrispettivi di vendita”

Il credito va calcolato sulla base dei consumi effettivi. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai fornitori, non possono essere presi in considerazione e in tali casi occorre che l’impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio.

  • I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione mediante modello F24 oppure ceduti solo per intero a terzi, entro il 31 dicembre 2022.
  • Il codice tributo da indicare nell’F24, che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è 6963 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022).

 

Trattandosi di agevolazioni di natura prettamente fiscale vi consigliamo di prendere contatti con il vs referente fiscale al fine di valutare l’effettiva esigibilità dei crediti maturati.

Esempio: nella fattura alla pagina 4 di Hera,  riportata nell’angolo in alto a destra, sotto alla voce totale Corrispettivi di vendita, l’importo da prendere in considerazione è euro 3.235,83

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Ø Decreti Legge 2022 sul contenimento dei costi energetici – Crediti d’imposta – Circolare n 13 Agenzia delle Entrate

Si segnala la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della Circolare n. 13 del 13/05/2022 in merito ai crediti di imposta previsti per le imprese energivore e non energivore per il primo e secondo trimestre 2022.

La circolare chiarisce aspetti collegati ai crediti maturati sui costi per l’energia elettrica.

In sintesi, con riferimento al primo trimestre 2022 e alle imprese energivore

  1. per fruire del credito d’imposta è necessario che l’impresa energivora risulti regolarmente inserita nell’elenco redatto da CSEA per l’anno 2022 e abbia sostenuto costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili all’ultimo trimestre 2021 in misura superiore al 30% del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019;
  1. il credito di imposta risulta pari al 20% delle spese sostenute (c.d. spesa agevolabile) per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Tale credito è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al primo trimestre. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai fornitori, non possono essere presi in considerazione e in tali casi occorre che l’impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio;
  1. ai fini del calcolo della componente energia elettrica e della spesa agevolabile, si tiene conto della spesa per la materia energia, ovvero dei costi sostenuti
    • per l’energia elettrica (in esecuzione di contratti di fornitura sia a prezzo fisso che a prezzo indicizzato/variabile)
    • per le perdite di rete,
    • per il dispacciamento e
    • per la commercializzazione (c.d. fee di servizio);
  1. non concorrono al calcolo del costo medio della componente energia elettrica e della spesa agevolabile le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte;
  1. il costo medio della componente energia elettrica di cui al punto precedente va ridotto di eventuali “sussidi”. L’Agenzia indica che per “sussidio” si debba intendere qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale);
  1. alla nota 3 della circolare viene indicato invece che eventuali “sussidi” non debbano essere tenuti in considerazione nel calcolo della spesa agevolabile;
  1. le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e il loro sostenimento devono essere documentate mediante il possesso delle fatture di acquisto;
  1. il credito d’imposta è utilizzabile entro la data del 31 dicembre 2022 e può essere ceduto (vedere capitolo 4 della circolare);
  1. non trovano applicazione
    • il limite annuale di € 250.000 sui crediti d’imposta agevolativi in base all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e
    • il limite generale di compensabilità dei crediti d’imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, previsto per ciascun anno solare e pari a 2 milioni di euro;

Con riferimento al secondo trimestre 2022 e alle imprese energivore

  1. per fruire del credito d’imposta è necessario che l’impresa energivora risulti regolarmente inserita nell’elenco redatto da CSEA per l’anno 2022 e abbia sostenuto costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al primo trimestre 2022 in misura superiore al 30% del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019;
  1. a differenza di quanto stabilito per il primo trimestre, il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e auto-consumata nel secondo trimestre 2022;
  1. il credito di imposta risulta pari al 25% delle spese sostenute (c.d. spesa agevolabile) per la componente energetica acquistata/prodotta ed effettivamente utilizzata/auto-consumata nel secondo trimestre 2022;
  1. in caso di produzione e autoconsumo dell’energia elettrica, la norma precisa che il relativo credito d’imposta è determinato facendo riferimento alla media relativa al secondo trimestre 2022 del prezzo unico nazionale (PUN). Viene precisato inoltre che la produzione e l’autoconsumo devono essere comprovati mediante idonea documentazione, che consenta di attestarne, tra l’altro, l’effettiva corrispondenza quantitativa;
  1. per tutto il resto, trova applicazione quanto già stabilito per le imprese energivore con riferimento al primo trimestre 2022.

Con riferimento al secondo trimestre 2022 e alle imprese NON energivore

 

  1. viene riconosciuto un credito d’imposta in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica», pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture (si segnala che la pubblicazione della Circolare è antecedente alla pubblicazione definitiva del DL Aiuti, che innalza la percentuale dal 12% al 15%);
  1. il credito d’imposta NON è riconosciuto sulla spesa per l’energia elettrica prodotta e auto-consumata nel secondo trimestre 2022;
  1. per tutto il resto, trova applicazione quanto già stabilito per le imprese energivore con riferimento al primo semestre 2022.

È presumibile che quanto prima venga pubblicata analoga circolare relativa ai crediti in materia di gas metano, probabilmente in seguito alla pubblicazione in GU del DL Aiuti (avvenuta il 17/5/22) che introduce per le aziende gasivore un credito di imposta per i consumi di gas metano relativi al primo trimestre e incrementa per il secondo trimestre l’entità dei crediti già stabiliti da precedenti decreti, ovvero:

  • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale dal 20 al 25%;
  • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale dal 20 al 25%;
  • credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale: 10%.

Ø Sintesi dei Decreti Legge 2022 sul contenimento dei costi energetici

Per agevolarVi nell’inquadramento organico di una materia che sta diventando sempre più articolata e complessa, si riepilogano di seguito i provvedimenti normativi ad oggi emanati nel corso dell’anno 2022 in materia di contenimento dei costi energetici.

 

II 27/1/22 è stato pubblicato in GU il nuovo DL Sostegni Ter (“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico“), contenente importanti misure sull’energia.

  • (Art. 14) Nel 1 trimestre 2022 annullamento degli oneri generali di sistema per tutte le utenze (tali oneri erano già annullati per le utenze domestiche e non domestiche in Bassa Tensione con potenza ≤16,5 kW, secondo quanto previsto da Legge Bilancio). Il costo della misura è 1,2 miliardi € (recuperati da maggiori proventi aste CO2).
  • (Art. 15) Per le imprese a forte consumo di energia che hanno subito un incremento del costo del kWh superiore al 30% tra il 4 trimestre 2019 e il 4 trimestre 2021 parziale compensazione (sotto forma di credito d’imposta) pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1 trimestre 2022.
  • (Art. 16) A decorrere dal 1/2/2022 e fino al 31/12/2022, sull’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, ossia una specie di “price cap” per compensare i cosiddetti extra-profitti dei produttori rinnovabili.

II 1/3/22 è stato pubblicato in GU il nuovo DL ENERGIA (“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”).

  • (Art. 1) Azzeramento degli oneri di sistema sui consumi di energia elettrica anche per il secondo trimestre 2022.
  • (Art. 3) Riduzione al 5% dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas anche per il secondo trimestre 2022.
  • (Art. 4) Per le imprese a forte consumo di energia che hanno subito un incremento del costo del kWh superiore al 30% tra il 1 trimestre 2019 e il 1 trimestre 2022 parziale compensazione (sotto forma di credito d’imposta) pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2 trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Tale articolo è stato modificato dall’art. 5 del nuovo DL TAGLIA PREZZI del 22-3-2022 che ha portato al 25% il credito di imposta (vedere punti successivi).

  • (Art .5) Per le imprese a forte consumo di gas naturale parziale compensazione (sotto forma di credito d’imposta) pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto del gas nel 2 trimestre 2022; ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore a circa 25.000 mc, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici“.

Tale articolo è stato modificato dall’art. 5 del nuovo DL TAGLIA PREZZI del 22-3-2022 che ha portato al 20% il credito di imposta (vedere punti successivi).

  • (Art. 16) Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi: prevede un potenziamento dell’estrazione di gas da giacimenti nazionali abbinato alla possibilità per i Consumatori «gasivori» di sottoscrivere contratti di approvvigionamento di gas metano di medio periodo a prezzo «equo».

 

II 22/3/22 è stato pubblicato in GU il nuovo DL TAGLIA PREZZI (“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”).

  • (Art. 3) Per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica) che hanno subito un incremento del costo del kWh superiore al 30% tra il 1 trimestre 2019 e il 1 trimestre 2022 parziale compensazione (sotto forma di credito d’imposta) pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2 trimestre 2022. Il credito d’imposta è cedibile (solo interamente) a istituti di credito e intermediari finanziari.
  • (Art. 4) Per le imprese diverse dalle imprese a forte consumo di gas naturale parziale compensazione (sotto forma di credito d’imposta) pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas nel 2 trimestre 2022. Il credito d’imposta è cedibile (solo interamente) a istituti di credito e intermediari finanziari.
  • (Art. 5) I crediti d’imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale ai sensi degli Art. 4 e 5 del DL ENERGIA sono rideterminati rispettivamente nella misura del 25% per l’energia elettrica e del 20% per il gas naturale.
  • (Art. 9) I crediti d’imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale ai sensi dell’Art. 15 del DL Sostegni Ter e degli Art. 4 e 5 del DL ENERGIA sono cedibili (solo interamente) a istituti di credito e intermediari finanziari.

Con la risoluzione 13/E del 21 marzo 2022 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese energivore, di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

 

Il 17/5/22 è stato pubblicato in GU il nuovo DL AIUTI (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina’).

  • (Art. 2):
    • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale (ex decreto-legge n. 21/2022): dal 20 al 25%;
    • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (ex decreti-legge nn. 4 e 17/2022): dal 20 al 25%;
    • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (ex decreto-legge n. 21/2022): dal 12 al 15%.
  • (Art. 4):
    • credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale10%.

Convertito in Legge il Decreto con le misure per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 maggio 2022, n. 51 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.

In sede di conversione, con riferimento ai “Bonus sociali per elettricità e gas” (art. 6, D.L. n. 21/2022), il provvedimento precisa che il valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, è pari a 12.000 euro. Inoltre, per il periodo 1° aprile – 30 giugno 2022, l’incremento del valore soglia dell’ISEE si applica ai fini dell’estensione dei benefici e con le modalità previste dall’art. 3 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (convertito con modificazioni in L. 27 aprile 2022, n. 34).

In merito agli interventi in materia di lavoro, si segnalano:
• la decorrenza dei termini relativi agli adempimenti a carico dei liberi professionisti in caso di malattia o di infortunio, con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (art. 12 bis, D.L. n. 21/2022);

• i Fondi di solidarietà bilaterale (di cui all’art. 26, comma 9, lett. c-bis, D.Lgs. n. 148/2015) che comprendono, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, possono avere altresì la finalità di assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni (art. 12 ter, D.L. n. 21/2022);

• previsioni in materia di lavoro sportivo, con riferimento al regime speciale dei redditi dettato per i lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (art. 12 quater, D.L. n. 21/2022);

• la proroga al 30 giugno 2024, in caso di contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore a tempo determinato (art. 31, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), della possibilità per l’utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato (assunto dall’agenzia a tempo indeterminato) senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato (art. 12 quinquies, D.L. n. 21/2022);

• in merito alle comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali (art. 14, comma 1, secondo periodo,  D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), l’esclusione delle attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali (D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni in L. 29 dicembre 2021, n. 233). Inoltre, la norma precisa che la comunicazione deve avvenire mediante modalità informatiche e non con SMS o posta elettronica (art. 12 sexies, D.L. n. 21/2022);

• le modifiche alla L. 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (art. 12 septies, D.L. n. 21/2022).

Infine, sono state introdotte ulteriori misure per la liquidità delle imprese (articoli 8 – 10 septies, D.L. n. 21/2022), nonché per il sostegno dei settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura, della pesca e del turismo (articoli 13 – 22 quater, D.L. n. 21/2022).

Per tutti i dettagli, consulta la Legge.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

Ø In porto il “decreto Ucraina-bis”. Le modifiche votate dal Parlamento

A cura di Fisco Oggi

Dopo il Senato, anche la Camera rinnova la fiducia al Governo, convertendo in legge un nutrito pacchetto di misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in atto

 

Luce e gas, rateizzabili anche le bollette di maggio e giugno. Retroattiva sin dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza la “tregua” con le pubbliche amministrazioni in caso di professionista ammalato di Covid. Più tempo agli operatori del settore tessile, moda e accessori per l’utilizzo del “bonus rimanenze di magazzino”. Per i gestori di teatri e sale da concerto, c’è la sospensione dei versamenti fiscali da aprile a giugno.

Prorogate, per bar e ristoranti, le semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico. Raddoppia a 60 giorni, fino a tutto agosto, il termine per il pagamento degli avvisi bonari. Superbonus e opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo, dal 2023 serve la certificazione Soa per gli interventi oltre i 516mila euro. Ristretto l’ambito di applicazione del regime agevolato per gli sportivi impatriati.
A bordo del provvedimento, anche la riduzione fino all’8 luglio delle accise sui carburanti sancita dallo specifico Dl 38/2022 (“Misure urgenti in materia di accise Iva sui carburanti“), che viene abrogato, con contestuale trasposizione dei suoi contenuti nel corpo del “decreto Ucraina-bis” (rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza).
Queste (e altre) le novità in ambito fiscale provenienti dal Parlamento durante l’esame del Dl 21/2022 (Atto Camera 3609); sono riepilogate e sintetizzate nello schema che segue.
Per le principali disposizioni contenute nel testo originario del decreto, vedi:
– “Stop al caro energia, misure già operative
– “Decreto Ucraina-bis – 1: ritocchi ai bonus per energivore e gasivore
– “Decreto Ucraina-bis – 2: energia e gas, nuovi tax credit alle imprese
– “Decreto Ucraina-bis – 3: bollette senza rincari per molte più famiglie
– “Decreto Ucraina-bis – 4: bonus sui carburanti in agricoltura e pesca
– “Decreto Ucraina-bis – 5: bonus Imu per le imprese turistico-ricettive
– “Decreto Ucraina-bis – 6: rafforzata la vigilanza sugli aumenti dei prezzi“.

Art. 1-bis (nuovo)
Disposizioni in materia di accisa e di Iva sui carburanti

Riprodotto il contenuto dell’articolo 1 dell’abrogato Dl 38/2022, che, considerati i perduranti effetti economici derivanti dall’eccezionale rialzo dei prezzi dei prodotti energetici, conferma fino all’8 luglio 2022 l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale usato per autotrazione, la riduzione al 5% dell’Iva sul gas naturale usato per autotrazione e la riduzione dell’accisa sui carburanti. Questa è fissata: per la benzina, a 478,40 euro per mille litri; per il gasolio, a 367,40 euro per mille litri; per il Gpl, a 182,61 euro per mille chilogrammi (fino alla stessa data dell’8 luglio viene sospesa l’applicazione dell'”ordinaria” accisa agevolata, pari a 403,22 euro per mille litri, sul gasolio commerciale usato come carburante – numero 4-bistabella A allegata al Dlgs 504/1995). Per la corretta applicazione delle riduzioni, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere entro il 15 luglio 2022 all’Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati relativi ai quantitativi di prodotti per cui vigono le riduzioni e gli azzeramenti d’accisa, giacenti nei serbatoi alla data dell’8 luglio; in caso di inadempimento o di comunicazione di dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro (articolo 50, comma 1, Dlgs 504/1995). Inoltre, per prevenire manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle accise e dell’Iva, è previsto che il Garante per la sorveglianza dei prezzi possa avvalersi della collaborazione dei ministeri competenti per materia, di enti e organismi (Istat, Ismea, Unioncamere, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) nonché del supporto operativo della Guardia di finanza, che agisce con i poteri a essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’Iva e delle imposte dirette, avendo tra l’altro accesso diretto ai dati relativi alle giacenze dei depositi commerciali e degli impianti di distribuzione e a quelli contenuti nel Das telematico, il documento di accompagnamento semplificato per la circolazione dei prodotti energetici che hanno assolto l’accisa.

Art. 2 (modificato)
Bonus carburante ai dipendenti

Estesa a tutti i datori di lavoro privati (quindi, anche ai professionisti e agli studi professionali) la possibilità, inizialmente riconosciuta esclusivamente alle aziende private, di cedere ai propri dipendenti a qualsiasi titolo (nel testo originario, solo a titolo gratuito) buoni benzina o titoli analoghi, i quali, per l’anno 2022, nel limite di 200 euro per lavoratore, non sono imponibili ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir. Questa norma dispone che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se complessivamente, nel periodo d’imposta, non supera i 258,23 euro (il “decreto Agosto”, per gli anni 2020 e 2021, ha raddoppiato il plafond, innalzandolo a 516,46 euro – articolo 112, Dl 104/2020); in caso di superamento del tetto, l’intero valore concorre alla formazione del reddito. La Relazione illustrativa del provvedimento specifica che gli importi, fino a 200 euro, riconosciuti sotto forma di buoni carburante non tassati sono ulteriori rispetto alla vigente soglia di esenzione.

Art. 5-quater (nuovo)
Autorizzazione all’esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici

Modificata la disposizione del Testo unico delle accise (articolo 23, comma 12, Dlgs 504/1995) che disciplina l’ipotesi in cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli accerta il venir meno delle condizioni necessarie per l’esercizio dei depositi fiscali di prodotti energetici (comma 4 dello stesso articolo). È ora previsto che, in luogo della sospensione fino al ripristino dei requisiti entro il termine di un anno (pena la revoca dell’autorizzazione), l’interessato può richiedere di proseguire l’attività per dodici mesi, dietro prestazione di apposita garanzia in denaro o in titoli di Stato, pari, in ciascun mese, al 100% dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito nel mese solare precedente; se le condizioni non sono ripristinate nei dodici mesi, l’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale viene revocata. Un decreto Mef dovrà definire i profili attuativi della norma. Durante il periodo di proseguimento “sotto garanzia”, i prodotti energetici estratti dal deposito non fruiscono della sospensione dell’Iva prevista dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 941, legge 205/2017 – circolare 18/2019).

Art. 6-bis (nuovo)
Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici

Prorogata di due mesi la disposizione contenuta nell’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 509 e seguenti, legge 234/2021) secondo la quale, in riferimento agli omessi pagamenti delle bollette di luce e gas emesse nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, le società devono offrire al cliente finale domestico un piano di rateizzazione fino a un massimo di dieci mesi, senza applicazione di interessi. La previsione è ora estesa anche alle fatture emesse fino al prossimo 30 giugno. Si segnala che le modalità attuative della norma agevolativa sono state definite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la deliberazione 636/2021.

Art. 7 (modificato)
Trasparenza dei prezzi – Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

Definito il profilo sanzionatorio della neo-introdotta diposizione (comma 5) con cui sono stati posti obblighi informativi in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano (vedi “Decreto Ucraina-bis – 6: rafforzata la vigilanza sugli aumenti dei prezzi“). Tali operatori devono trasmettere al ministero della Transizione ecologica e all’Arera, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 21/2022, i contratti già stipulati e, ugualmente nei successivi quindici giorni, i nuovi contratti che verranno sottoscritti nonché le relative eventuali modifiche. Per gli inadempienti, viene prevista una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato (con un minimo di 2mila euro e un massimo di 200mila euro), per la quale vanno osservate le regole dettate dalla legge 689/1981 (“Modifiche al sistema penale“).

Art. 10-bis (nuovo)
Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n. 77

Introdotta una nuova condizione per avvalersi degli incentivi fiscali relativi ai lavori edilizi che danno diritto al superbonus del 110% e a quelli in riferimento ai quali è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sul corrispettivo (rispettivamente, articolo 119 e articolo 121, comma 2, Dl 34/2020). Opera solo se l’importo degli interventi supera 516mila euro. Dal 1° luglio 2023, oltre quella soglia, servirà che le opere siano affidate a imprese in possesso della certificazione Soa (società organismo di attestazione), cioè della qualificazione “garantita” da appositi enti, che oggi è richiesta, dal Codice dei contratti pubblici, per partecipare agli appalti sopra i 150mila euro (articolo 84, Dlgs 50/2016). Invece, nel semestre precedente, dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, sarà sufficiente che l’impresa, al momento della stipula del contratto di appalto o subappalto, documenti al committente o all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione, con uno degli organismi certificatori, di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione; la novità non si applica ai lavori già in corso di esecuzione e ai contratti di appalto/subappalto con data certa anteriore a quella di entrata in vigore della disposizione.

Art. 10-ter (nuovo)
Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese

Prorogate fino al 30 settembre 2022 le autorizzazioni “straordinarie” per l’utilizzo temporaneo di suolo pubblico concesse, durante l’emergenza epidemiologica, a esercizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande. La disposizione, introdotta dal “decreto Ristori” (articolo 9-ter, commi 4 e 5, Dl 137/2020) inizialmente per il solo primo trimestre del 2021 e più volte prolungata (da ultimo, fino al 30 giugno 2022, dal “decreto Milleproroghe” – articolo 3-quinquies, Dl 228/2021), ha semplificato le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, consentendone la presentazione telematica al competente ufficio comunale con allegata la sola planimetria e in esenzione dall’imposta di bollo, nonché per la posa in opera temporanea su vie, piazze e altri spazi aperti di strutture amovibili (dehor, pedane, tavolini, ombrelloni, ecc.), permettendo a bar e ristoranti di farlo senza dover prima acquisire le ordinarie autorizzazioni imposte dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e senza applicazione del limite temporale di 90 giorni fissato, dal Testo unico in materia edilizia, per la loro rimozione. Viene ora previsto che le autorizzazioni in essere sono estese fino al prossimo 30 settembre, non è necessario chiederne altre, a patto che sia stato assolto il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, comma 816 e seguenti, legge 160/2019); in ogni caso, le amministrazioni locali hanno la facoltà di deliberare la riduzione o l’esenzione dal pagamento del tributo per quelle attività.

Art. 10-quater (nuovo)
Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012

Slitta di un anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine entro cui sarà possibile utilizzare i finanziamenti agevolati concessi, dal “decreto Spending review” (articolo 3-bis, Dl 95/2012), alle imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Si tratta di contributi destinati a interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili abitativi e a uso produttivo, al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali, alla ricostituzione delle scorte e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate, per garantirne la continuità produttiva. Per i soggetti su indicati, il comma 4-bis (inserito dal “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2019 – articolo 25-quinquies, Dl 119/2018) stabilisce che le somme erogate dalle banche, depositate su conti correnti vincolati, vanno utilizzate sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti attuativi adottati dai presidenti di quelle Regioni e comunque entro il 31 dicembre 2022. Tale termine ultimo è ora spostato in avanti di 365 giorni.

Art. 10-sexies (nuovo)
Misure ai fini dell’effettiva concessione del credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria

Più tempo per l’utilizzo del “bonus rimanenze”, il credito d’imposta introdotto dal “decreto Rilancio” per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria (articolo 48-bis, Dl 34/2020 – vedi “Il “Rilancio” post conversione – 5. Bonus sulle eccedenze fashion“, “Tax credit Tessile, Moda e Accessori: pronte le istruzioni per la fruizione” e “Bonus tessile 2021, on line modello e istruzioni aggiornati“). A tal fine, viene modificato il comma 3 della norma istitutiva, secondo cui l’agevolazione fiscale andava sfruttata esclusivamente in compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997) nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione; ora, invece, l’opportunità è genericamente estesa ai periodi d’imposta successivi.

Art. 12-bis (nuovo)
Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

Sancita con decorrenza dal 31 gennaio 2020, ossia dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza, la retroattività della sospensione di adempimenti e versamenti in caso di malattia del professionista per Covid. La disposizione ora modificata, introdotta dal “decreto Sostegni”, prevede che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze ovvero il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, se dovuti a impedimento del professionista per motivi connessi all’infezione da coronavirus (ricovero in ospedale, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, quarantena con sorveglianza attiva), non comporta decadenza, non costituisce inadempimento verso la pubblica amministrazione e non produce effetti nei confronti né del professionista né del suo cliente, a condizione che tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari (articolo 22-bis, Dl 41/2021). La sospensione del termine opera dall’inizio dell’impedimento fino a trenta giorni dopo la sua cessazione, coincidente con la data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare o della quarantena; trascorso il periodo di sospensione, il professionista ha sette giorni di tempo per procedere agli adempimenti. La norma è stata applicata dal 22 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Sostegni” che l’ha introdotta. Ora, invece, le si attribuisce efficacia retroattiva, stabilendo che la sospensione dei termini opera anche per gli episodi verificatisi a partire dal 31 gennaio 2020, giorno in cui il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (deliberazione 31 gennaio 2020). Tuttavia, non sono rimborsabili gli interessi e le sanzioni eventualmente già pagati per inadempimenti commessi nel periodo in cui la sospensione non operava (31 gennaio 2020 – 21 maggio 2021) e restano salve le dichiarazioni di regolarità contributiva emesse, le quali non possono essere riesaminate o annullate. Un decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Ucraina-bis“, dovrà individuare le modalità attuative della disposizione.

Art. 12-quater (nuovo)
Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Modificato il regime fiscale agevolato per gli sportivi professionisti impatriati (articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies, Dlgs 147/2015), secondo cui i redditi prodotti da quei lavoratori concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, a condizione che si versi un contributo pari allo 0,5% della base imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili. L’ambito applicativo del trattamento di favore viene ristretto a due ipotesi: i redditi sono prodotti in discipline riconosciute dal Coni nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica entro il 1990, il contribuente ha almeno venti anni di età e il suo reddito complessivo è superiore a un milione di euro; i redditi sono prodotti in discipline riconosciute dal Coni nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica dopo il 1990, il contribuente ha almeno venti anni di età e il suo reddito complessivo è superiore a 500mila euro. In ogni caso, come già in precedenza, non si applicano né la maggiorazione prevista quando il beneficiario ha almeno tre figli minorenni o a carico (comma 3-bis, quarto periodo) né quella riconosciuta in caso di trasferimento in una regione del Mezzogiorno (comma 5-bis). È confermato che l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato comporta il versamento del contributo dello 0,5% della base imponibile. Le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Ucraina-bis“, quindi dal 2022, senza però interessare i contratti già in essere, per i quali, fino alla scadenza naturale, varrà la vecchia disciplina.

Art. 22-bis (nuovo)
Misure di sostegno per il comparto teatrale

Sospesi i pagamenti fiscali del secondo trimestre per gli operatori con codice Ateco 90.04.00. I soggetti che svolgono attività di gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio nazionale, sono temporaneamente esonerati dal versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli a essi assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta nonché dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Gli importi sospesi dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Le somme già versate non sono rimborsabili.

Art. 22-quater (nuovo)
Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico

Prorogate fino al 30 settembre 2022 le procedure semplificate per la presentazione telematica delle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse e delle disposizioni secondo cui la posa di strutture amovibili in spazi aperti per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento anti Covid (dehor, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) non è soggetta alle autorizzazioni e al termine di 90 giorni per la loro rimozione previsti dalle norme vigenti (articolo 9-ter, commi 4 e 5, Dl 137/2020). Ne sono destinatari gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), anche quelli nei quali viene congiuntamente effettuata attività di trattenimento e svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari).

Art. 23-bis (nuovo)
Modifiche all’articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Meglio chiarita la disposizione – inserita nell’ultima legge di bilancio dalla legge di conversione del “decreto Sostegni-ter” (articolo 28-quater, Dl 4/2022) – che, a partire dai lavori avviati dopo il 27 maggio 2022, subordina il riconoscimento di determinati benefici fiscali (superbonus, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sanificazione degli ambienti di lavoro, sconto sul corrispettivo o cessione del credito, bonus mobili, bonus verde, bonus facciate) all’indicazione, nell’atto di affidamento degli interventi, che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative, dato da riportare anche nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti. È ora specificato che tale condizione si applica alle opere di importo complessivamente superiore a 70mila euro, fermo restando che l’obbligo riguarda esclusivamente i lavori edili come definiti dall’allegato X al Dlgs 81/2008.

Art. 37 (modificato)
Contributo straordinario contro il caro bollette

In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, per quest’ultimo, ai fini del calcolo della base imponibile, si assume “zero” come valore di riferimento. È la puntualizzazione inserita nell’ambito della norma che, per il 2022, ha istituito un contributo straordinario a carico degli operatori del settore energetico che esercitano in Italia le attività di: produzione di energia elettrica per la successiva rivendita; produzione di gas metano; estrazione di gas naturale; rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale; produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; importazione a titolo definitivo o introduzione in Italia da altri stati Ue di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi. Il contributo è pari al 10% dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 rispetto allo stesso periodo precedente (1° ottobre 2020 – 31 marzo 2021), da autoliquidare e versare in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2022; non è dovuto in caso di incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10%.
In materia, è opportuno ricordare che il “decreto Aiuti”, in vigore da oggi, è anch’esso intervenuto sulla disposizione, apportando alcune importanti modifiche: l’aliquota del prelievo è passata al 25%; il periodo di riferimento per la verifica e la quantificazione dell’incremento del saldo è diventato 1° ottobre – 30 aprile; il contributo va versato, per il 40%, entro il prossimo 30 giugno e, per la restante parte, entro il 30 novembre 2022 (articolo 55, Dl 50/2022).

Art. 37-quater (nuovo)
Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo

Sessanta giorni, invece degli ordinari trenta, per pagare gli “avvisi bonari”, ossia le comunicazioni di irregolarità inviate dall’Agenzia delle entrate a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni fiscali effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis, Dpr 600/1973 (per le imposte dirette) e dell’articolo 54-bis, Dpr 633/1972 (per l’Iva). La novità si applica per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Ucraina-bis” e il 31 agosto 2022. La disposizione intende “assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico“. A tal fine, dunque, è raddoppiato il termine entro cui si può provvedere al versamento delle somme dovute, beneficiando della riduzione a un terzo delle sanzioni al 30%, ed evitare, in tal modo, l’iscrizione a ruolo (articolo 2, comma 2, Dlgs 462/1997).

“Decreto Aiuti”: le misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina“.

Il Decreto prevede ulteriori interventi in favore di lavoratori, imprese e famiglie per fronteggiare gli effetti economici della crisi.

Di seguito, le principali misure in materia di energia:

  • bonus sociale elettricità e gas. Per il terzo trimestre dell’anno 2022, le agevolazioni per le tariffe di fornitura dell’energia elettrica, riconosciute sulla base del valore ISEE determinato dall’art. 6 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro il 30 giugno 2022. Inoltre, in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permetta l’applicazione del bonus, l’eventuale pagamento intervenuto nell’anno in corso ma in data antecedente al rilascio dell’attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione applicata nelle bollette immediatamente successive, oppure, qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso e compensazione entro il 31 dicembre 2022 (art. 1);
  • incremento dei crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (art. 2), previsione del credito d’imposta per gli autotrasportatori (art. 3), estensione al primo trimestre del 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 4).

Quanto alle politiche sociali, il provvedimento prevede:

  • un’indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre del 2022 abbiano beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121, L. n. 234/2021) (art. 31);
  • un’indennità una tantum di 200 euro in favore di pensionati, percettori di NaSPI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022, beneficiari nel corso del 2022 dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, lavoratori beneficiari nel 2021 di una delle indennità previste dal Decreto Sostegni (art. 10, commi 1-9, D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021) e dal Decreto Sostegni bis (art. 42, D.L. n- 72/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021), lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio, nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza (art. 32);
  • l’istituzione nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 33);
  • un bonus per il sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico. In particolare, al fine di mitigare l’impatto del “caro energia”, in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, si prevede l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato a riconoscere un buono per l’acquisto – a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale attuativo e fino al 31 dicembre 2022 – di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100% della spesa per l’acquisto dell’abbonamento (nel limite di 60 euro) ed è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nel 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro (art. 35);
  • incremento di 50 milioni di euro, per il 2022, del fondo per i servizi di trasporto pubblico locale (di cui all’art. 1, comma 816, della L. n. 178/2020, Legge di bilancio 2021) (art. 36);
  • aumento delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (art. 39).

Il Decreto introduce altresì, misure diversificate per il sostegno della liquidità delle imprese, tra le quali:

  • misure temporanee tramite garanzie concesse da SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2022, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della attuale crisi (art. 15);
  • misure temporanee a sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, sotto forma di finanziamenti destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento o dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive derivanti dalla crisi ucraina (art. 16);
  • istituzione del Fondo per il sostegno delle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto, per l’anno 2022, con una dotazione di 130 milioni di euro (art. 18);
  • rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, con un incremento di 20 milioni di euro per il 2022 (art. 19);
  • maggiorazione del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 o a determinate condizioni, fino al 23 giugno 2023 (art. 21);
  • aumento delle aliquote del credito d’imposta “formazione 4.0”, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (art. 22);
  • rifinanziamento del Fondo IPCEI, per il sostegno delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, di 150 milioni di euro per il 2022, 200 milioni di euro per il 2023 e 150 milioni di euro per il 2024 (art. 24);
  • istituzione del Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022 (art. 25).

In Allegato:
Nota di aggiornamento di Confindustria sulle misure previste dal Decreto a sostegno della liquidità delle imprese e della ripresa economica del Paese.

Per tutti i dettagli consulta il Decreto.

Fonte: Ministero del Lavoro

Aiuti di Stato emergenza Covid: modalità e termini per dichiararli

Il riversamento volontario degli importi dovuti in restituzione, per superamento dei massimali comunitari, dovrà essere effettuato tramite modello F24, esclusa la compensazione

Da Fisco Oggi

 

Pubblicato il modello di dichiarazione sostitutiva, con le relative istruzioni, che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle entrate per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle altre condizioni previste. L’autodichiarazione può essere inviata nel periodo dal 28 aprile al 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.
Le novità nel provvedimento del 27 aprile 2022, siglato oggi dal direttore Ruffini, che, in attuazione del decreto 11 dicembre 2021 del ministero dell’Economia e delle Finanze, approva lo schema di autodichiarazione per gli aiuti e ne definisce regole, termini di presentazione e contenuto e delinea le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti (articolo 4 del richiamato decreto), nonché definisce anche le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Nella dichiarazione vanno indicati, tra l’altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali.

Ma veniamo al dunque.

Modalità e, soprattutto, termini
La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di oggi deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel regime “ombrello” (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto “Sostegni”).
Nel provvedimento odierno si legge che l’autodichiarazione deve essere presentata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente online, direttamente dal contribuente oppure da un incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, tramite il servizio webdisponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del decreto “Sostegni”) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

Nei cinque giorni successivi alla trasmissione, l’Agenzia rilascia una ricevuta, disponibile nell’area riservata del proprio sito, con cui informa il contribuente della presa in carico o dello scarto della dichiarazione, con l’indicazione delle relative motivazioni. A partire da questo momento, il contribuente ha ulteriori cinque giorni per emendare la dichiarazione e rinviarla.

Un obbligo, ma non sempre
Nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso ai singoli aiuti per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione “generale” non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

È sempre obbligatoria invece quando il beneficiario:

  • ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini Imu senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C
  • ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti
  • si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

Riversamento con F24 
Il riversamento volontario di quanto dovuto in restituzione, per superamento dei massimali, dovrà essere effettuato con modello F24. Per tale motivo, il provvedimento annuncia l’imminente istituzione, con risoluzione, degli appositi codici tributo. In ogni caso, è esclusa la compensazione.

L’interscambio con i Comuni
Tramite il portale Siatelv2-Puntofisco, infine, l’Agenzia delle entrate renderà disponibili ai Comuni le autodichiarazioni di relativa pertinenza presentate dagli operatori economici. Pertanto, a breve, sullo stesso portale, saranno pubblicate le specifiche tecniche ad hoc.

In conclusione, l’Agenzia dichiara che il tutto avverrà nel rispetto della tutela della privacy.

Webinar a cura di Confindustria, SFC e 4Maganer

In vista della scadenza del 30 giugno p.v. del termime per la presentazione dell’Autodichiarazione sulle misure di aiuto di Stato fruite durante la fase di crisi pandemica, Confindustria, SFC e 4Maganer hanno organizzato un appuntamento – per il giorno 7 giugno – dedicati al tema Aiuti di Stato Covid-19.

 

In particolare nel corso dell’incontro  saranno approfonditi i contenuti del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile scorso e dell’Autodichiarazione sulle misure di aiuto di Stato fruite durante la fase di crisi pandemica.

 

Di seguito il link per la registrazione all’appuntamento da cui è possibile consultare anche il programma del 7 giugno 2022 (ore 10:00): https://monitorlegislativo.confindustria.it/evento/aiuti_covid19-2022-06-07/

https://www.alberghiconfindustria.it/public/images/2022_06_07_Monitor_Legislativo_AiutiStato_Covid_19_Programma.png

NOVITA FISCALI DEL DECRETO PNRR2 (DL 36/2022)


Provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100/2022

Il 30 aprile u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100 il decreto legge 36/2022; tra le principali disposizioni tributarie, in chiava anti evasione, vi è dal 1° luglio l’obbligo di fatturazione elettronica che viene esteso alle partite Iva in regime forfetario, con esclusione, fino al 31 dicembre 2023, dei soli contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 25mila euro; viene poi anticipata, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022, l’applicazione delle sanzioni previste nei confronti degli esercenti e dei professionisti che non accettano i pagamenti con Pos.

Di seguito, più nel dettaglio, le disposizioni di natura fiscale introdotte così come riassunte sul sito di Fisco Oggi:

Norma Contenuto
Art.18, comma 1 Sanzioni Pos

Scatterà dal 30 giugno 2022, non più dal 1° gennaio 2023 come aveva invece stabilito il primo “decreto Pnrr” (articolo 19-ter, Dl 152/2021 – vedi “Convertito in legge il decreto Pnrr: multe a chi nega l’utilizzo del Pos“), la sanzionabilità di commercianti e professionisti che, nell’esercizio dell’attività di vendita di prodotti ovvero di prestazione di servizi (anche professionali), violano la disposizione che impone loro di accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di debito o di credito, tranne che nelle situazioni di oggettiva impossibilità tecnica (articolo 15, comma 4, Dl 179/2012). Per i trasgressori, a prescindere dall’importo dell’operazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, composta di una parte fissa di 30 euro e di una parte variabile pari al 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento tramite Pos (comma 4-bis dello stesso articolo 15). In materia, si applicano le procedure e i termini fissati dalle norme generali sulle sanzioni amministrative dettate dalla legge 689/1981, in particolare quella che dà agli addetti al controllo la possibilità di assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica (articolo 13) e quella che individua nel prefetto del territorio in cui è stata commessa l’irregolarità l’autorità deputata a ricevere il rapporto redatto dall’accertatore (articolo 17); fa invece eccezione, non trova cioè applicazione, la norma secondo la quale chi commette la violazione può avvalersi dell'”oblazione amministrativa”, ossia della facoltà – nei sessanta giorni successivi alla contestazione immediata o, in assenza di questa, alla notificazione degli estremi della violazione – di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (articolo 16).

 

Art.18, commi 2 e 3 Fatturazione elettronica

Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica, cioè di emettere esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle entrate, è esteso in maniera generalizzata a tutte le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano (in realtà, dal prossimo 1° luglio – termine così prorogato dal collegato fiscale all’ultima legge di bilancio, articolo 5, comma 14-ter, Dl 146/2021 – anche i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fattura elettronica). A tal fine, dalla norma introduttiva dell’adempimento (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015) scompare l’esonero che era stato accordato a determinate categorie, ossia: i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011), quelli che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro (con proventi oltre tale limite, la fattura andava emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta). Tuttavia, fino al 31 dicembre 2023, potranno ancora continuare a emettere soltanto fattura cartacea le “micro” partite Iva, cioè quelle che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro, per le quali l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio scatterà soltanto a partire dal 1° gennaio 2024. Infine, è il caso di ricordare che, attualmente e per tutto il 2022, per due categorie di operatori vige il divieto di emettere fatture elettroniche: i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati allo stesso Sistema Ts (articolo 10-bis, Dl 119/2018), e i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018).

Ai contribuenti nei cui confronti l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà a partire dal prossimo 1° luglio, è concesso un approccio “soft” nei primi mesi di esecuzione del nuovo adempimento. Infatti, per il terzo trimestre del 2022, ossia da luglio a settembre, avranno più tempo rispetto agli ordinari dodici giorni prescritti per la fattura “immediata” (articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972): l’emissione della certificazione informatica potrà avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Rispettando tale termine, non si cadrà nell’ambito applicativo della norma che punisce le ipotesi di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile, con una sanzione amministrativa di importo compreso tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro, ovvero di importo tra 250 e 2mila euro, se l’irregolarità non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, comma 2, Dlgs 471/1997).

 

Art.18, comma 4 Invio dati Pos

Gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con quegli stessi mezzi presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali, senza alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici (articolo 22, comma 5, Dl 124/2019). La misura, anch’essa di contrasto al sommerso, intende combattere, attraverso il raffronto tra scontrini emessi e incassi elettronici segnalati, la pratica evasiva del “pre-conto” non seguito dall’emissione del documento fiscale.

 

Art.23,
commi 1-3
Idrogeno verde

Niente accise sull’idrogeno verde e niente oneri di rete sul consumo di energia utilizzata per produrlo. Sono le misure adottate per incentivare la produzione e il consumo di uno degli elementi chiave per la decarbonizzazione, ossia l’idrogeno verde, vettore di energia ricavato dall’acqua attraverso l’impiego di elettricità derivante da fonti rinnovabili. In particolare, si stabilisce che non è dovuto il pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (articolo 3, comma 11, Dlgs 79/1999) per il consumo di energia da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde; ciò, anche nel caso in cui l’impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi. Inoltre, il prodotto ottenuto non rientra tra quelli energetici sottoposti ad accisa (articolo 21, Dlgs 504/1995), a meno che non sia direttamente utilizzato in motori termici come carburante. Un decreto del ministro della Transizione ecologica, entro sessanta giorni dal 1° maggio (data di entrata in vigore del “decreto Pnrr 2”), quindi entro il 30 giugno, individuerà i casi e le condizioni tecniche di dettaglio che consentono di esentare dagli oneri di sistema il consumo di energia per la produzione dell’idrogeno verde, nonché le modalità con le quali l’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) dovrà attuare la disposizione.

 

Art. 24 Invio dati all’Enea

Per potenziare il sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso l'”ecobonus” e il “sismabonus”, è modificata la norma introdotta dalla legge di bilancio 2018 che, al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico derivante dalla realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, ha disposto, analogamente a quanto già previsto per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, l’invio telematico all’Enea delle informazioni sugli interventi effettuati, per l’elaborazione degli stessi e la successiva condivisione dei risultati con i ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle finanze nonché, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 16, comma 2-bis, Dl 63/2013). Ora, invece, l’invio dei dati avviene, anche e soprattutto, per garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”), mentre la relazione sui dati elaborati va trasmessa al ministero della Transizione ecologica anziché allo Sviluppo economico. Per supportare adeguatamente le attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione e al monitoraggio del Pnrr, l’Enea dovrà modificare il proprio statuto, prevedendo la figura di un direttore generale.

 

Art.37, comma 2 Zone economiche speciali

Ampliato il perimetro di applicazione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zes, la cui spettanza era stata estesa all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti (articolo 5, comma 2, Dl 91/2017). Viene ora specificato che danno diritto al bonus anche l’acquisto di terreni nonché l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

 

Art. 42 Crisi d’impresa

Slitta di altri due mesi, dal 16 maggio al 15 luglio 2022, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (Dlgs 14/2019).

Cordiali saluti
La Segreteria Upa