03/03/2026 - 05:40
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Le novità fiscali di Gennaio 2019

Pubblichiamo la circolare contente le novità fiscali e in materia di aiuti di stato aggiornata alla seconda metà di gennaio 2019. 
Di seguito l’indice della circolare (in allegato)

IRES/IRPEF

  1. Deducibilità bonus dipendenti (Risp. n. 1 del 9 gennaio 2019)
  2. Scissione parziale a favore dell’unico socio con assegnazione di asset (Risp. n. 2 del 9 gennaio 2019)
  3. Disapplicazione normativa di contrasto alla compensazione delle perdite fiscali in caso di fusione (Risp. n. 3 del 10 gennaio 2019)
  4. Disapplicazione disciplina anti-elusiva ACE (Risp. n. 17 del 30 gennaio 2019)
  5. Piano di welfare aziendale (Risp. n. 10 del 25 gennaio 2019)


IVA

  • Fatturazione elettronica – Fattura con scontrino (Risp. n. 7 del 16 gennaio 2019)
  • Detrazione IVA importazione beni noleggiati (Risp. n. 6 del 11 gennaio 2019)
  • Modalità invio dati corrispettivi (Risp. n. 9 del 22 gennaio 2019)


VARIE

  • Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145)
  • Approvazione modelli CU 2019, 730/2019, 770/2019 (Provv. nn. 10652/2019, 10656/2019, 10664/2019)
  • Ulteriore incremento PREU (DL n. 4/2019)


INTERNAZIONALE

  1. Tassazione digital economy: comunicato stampa OCSE


AIUTI DI STATO

  1. PMI innovative: autorizzazione della Commissione europea


ATTIVITA’ DELL’AREA

  1. Seminari Legge di Bilancio 2019

Confindustria Alberghi: bene sentenza del TAR del Lazio contro Airbnb

Comunicato stampa del 20 Febbraio 2019 del Presidente di Confindustria Alberghi Giorgio Palmucci.

Molto bene che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) con la sentenza n. 2207/2019, abbia respinto il ricorso di Airbnb inserendosi a pieno titolo nel quadro della lotta all’illegalità – dichiara Giorgio Palmucci, Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

La relazione tecnica condotta dalla Guardia di Finanza a supporto del decreto, ha confermato l’altissimo livello di evasione fiscale delle imposte sui proventi delle locazioni brevi, stimando che solo un soggetto su quattro, tra quanti affittano la propria abitazione o una singola camera, dichiara al Fisco il canone percepito.

Il pronunciamento del Tar del Lazio riconosce le criticità che roteano attorno ad Airbnb e getta le fondamenta per gestire, nel pieno rispetto delle regole già imposte agli operatori alberghieri, un fenomeno che altrimenti rischierebbe di causare annosi danni anche alle Casse dello Stato – prosegue il Presidente Palmucci.

Lotta all’evasione fiscale, modalità di riscossione delle imposte, registrazione dei contratti di locazione e gestione e trasmissione dei dati alle autorità competenti sono i punti su cui ci siamo sempre battuti per far si che venisse garantita uniformità di trattamento delle attività che caratterizzano il settore  dell’accoglienza – prosegue Palmucci. Chi opera nel mondo dell’ospitalità è tenuto al rispetto delle regole e quanto stabilito ieri dal TAR del Lazio aggiunge un tassello importante ad un contesto normativo volto a favorire una concorrenza leale tra i tanti attori che operano sul mercato.    

Approfondimenti sentenze precedenti
Pronuncia della Corte di Cassazione n.2600 del 30 gennaio 2019.

L’uso di appartamenti corredati da altri servizi configura attività alberghiera.

Rilevano solo le prestazioni alla persona, non anche quelle direttamente connesse al godimento dell’immobile, quali la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas. Qualora la struttura ricettiva conceda in locazione, in cambio di un corrispettivo, l’uso di appartamenti corredato dalla fornitura di ulteriori servizi a carattere personale, come la pulizia dell’immobile e il cambio della biancheria, risulta configurabile l’esercizio di un’attività alberghiera, con conseguente imponibilità ai fini Iva.
È questo l’interessante principio che si ricava dalla pronuncia della Cassazione n. 2600 del 30 gennaio 2019.

Il giudizio di merito
Il contenzioso trae origine dalla notifica di tre avvisi di accertamento a una società in nome collettivo esercente attività alberghiera.
L’Agenzia delle entrate contestava la mancata applicazione dell’Iva sui corrispettivi riscossi in relazione alla concessione in uso di unità abitative non di proprietà, associata alla fornitura di ulteriori servizi, quali la pulizia e il cambio della biancheria.
La società invocava l’esenzione dall’imposta ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8, del Dpr 633/1972 all’epoca vigente, in quanto qualificava la prestazione quale sub-locazione di un immobile abitativo.
L’Agenzia delle entrate, al contrario, in virtù della fornitura di ulteriori servizi alla persona rispetto alla locazione dell’immobile, riteneva sussistere un rapporto di prestazione alberghiera, con applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento.
Il contribuente, soccombente nei gradi di merito, proponeva ricorso per Cassazione, assumendo l’insufficiente e carente motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale.
L’Agenzia resisteva presentando controricorso.

La pronuncia della Cassazione
La Cassazione ha respinto il ricorso del contribuente, condannandolo anche alla refusione delle spese di lite sostenute per il giudizio di legittimità.
I giudici di legittimità hanno ritenuto corretto l’iter logico giuridico seguito dalla Ctr.
In particolare, è risultato ineccepibile il ragionamento dei giudici di merito laddove riconduce l’ipotesi “…di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della res locata (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie od il cambio della biancheria)…” nell’alveo della prestazione alberghiera, imponibile ai fini Iva.
Tale conclusione è avvalorata dal riscontro effettuato dai giudici circa l’autorizzazione della predetta società all’esercizio di struttura ricettiva extra alberghiera e, soprattutto, dalla pacifica ammissione inserita dal contribuente nel ricorso secondo cui la società avrebbe fornito prestazioni di servizi aggiuntive rispetto alla mera locazione degli immobili.

Osservazioni
Con la sentenza in commento, la Cassazione coglie l’occasione per delineare i confini tra attività da considerare alberghiere e attività da qualificare come locazione di case vacanze. Con riferimento agli immobili abitativi, la distinzione è fondamentale per capire se la fattispecie, a seconda dei casi, sia da attrarre o meno, da un punto di vista oggettivo, fra le operazioni da assoggettare all’Iva.
Non vi è dubbio, in giurisprudenza, che l’attività alberghiera, al pari della mera locazione, possa avere a oggetto la messa a disposizione di un intero appartamento.
Sul punto, la Cassazione (6501/2014) ha specificato che si è in presenza di un’azienda alberghiera non solo quando si tratta di un esercizio ricettivo aperto al pubblico, a gestione unitaria, che fornisce alloggio in camere ubicate in uno o più stabili, ma anche quando si realizza la situazione propria dei residence nell’ambito del quale, ai clienti, viene offerta la disponibilità di un mini-appartamento e lo stabile costituisce nel suo insieme un condominio.
La concessione in uso di appartamenti non è in ogni caso condizione di per sé sufficiente a far rientrare la fattispecie nell’ambito dell’attività alberghiera. Risulta fondamentale, a tal proposito, che la locazione sia accompagnata da ulteriori servizi resi alla persona, non rilevando invece quelli direttamente connessi al godimento dell’immobile. A titolo esemplificativo, ai fini della qualificazione dell’attività alberghiera, possono rilevare la pulizia dell’immobile e il cambio della biancheria, mentre non rilevano, per esempio, i servizi di climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas, poiché strumentalmente e direttamente connessi alla fruizione della cosa locata.

Fonte: Fisco Oggi – Stefano Scorcia

TAX CREDIT 2019 – NUOVE DATE

Pubblicate le nuove date per caricamento delle istanze (dal 21 febbraio al 21 marzo) e click day (dal 3 al 4 aprile)

Vi ricordiamo che sono state comunicate le nuove date per poter usufruire del tax credit riqualificazione ex art. 10 DL 83/2014 per le spese sostenute nel 2018.

In particolare si segnala che la compilazione dell’istanza potrà essere effettuata esclusivamente dalle ore 10:00 del 21 febbraio – alle ore 16:00 del 21 marzo 2019, mentre il click day è fissato dalle ore 10:00 del 3 aprile – alle ore 16:00 del 4 aprile 2019

Per l’accesso al portale – raggiungibile al seguente link: http://bandi.servizi.politicheagricole.it/taxcredit/  è necessario effettuare una nuova registrazione; non è possibile infatti utilizzare le vecchie credenziali.

In allegato il manuale redatto dal MIPAAFT con le istruzioni per la registrazione e il caricamento dell’istanza. Le modalità operative per l’invio dell’istanza saranno invece comunicate successivamente dal Ministero.

L’istanza, unitamente all’attestazione di effettività delle spese sostenute, dovrà essere caricata sul nuovo Portale dei procedimenti che sarà a breve on line sul sito del MIPAAFT.

Qui il link all’avviso appena pubblicato.

http://www.turismo.beniculturali.it/news/avviso-tax-credit-riqualificazione-2/

Prevenzione incendi – termine per la presentazione della scia parziale (legge 27 dicembre 2017 n.205, articolo 1, comma 1122, lettera i)

La legge di bilancio 2018 ha prorogato al 30 giugno 2019 il termine per il completamento degli adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture alberghiere con più di 25 posti letto esistenti alla data del 9 aprile 1994, alle seguenti condizioni:

  • essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dal decreto 16 marzo 2012 per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio;
  • presentare entro il 1° dicembre 2018 la SCIA parziale attestante il rispetto di almeno quattro delle prescrizioni contenute nella specifica regola tecnica.

Confindustria ha chiesto il parere del Ministero dell’Interno in ordine alla interpretazione della norma e alla possibilità che venga consentito alle aziende attualmente chiuse, o in esercizio con una capacità ricettiva non superiore a 25 posti letto, di presentare la SCIA parziale anche in data successiva al 1° dicembre, allegando alla stessa una dichiarazione attestante che, medio tempore, l’attività non era in esercizio, o eventualmente ha esercitato non superando la capacità ricettiva di 25 posti letto.

Il Ministero dell’Interno ha condiviso la nostra interpretazione, ritenendo possibile per le attività non in esercizio presentare la SCIA parziale anche dopo il termine previsto dalla legge, allegando alla stessa una dichiarazione in cui il titolare attesta che, a decorrere dal 1° dicembre 2018, l’attività non era in esercizio o ha esercitato non superando la capacità ricettiva di 25 posti letto.
Di seguito riportiamo la Nota del Ministero.

MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
PROT. n. 0016419 Roma, 28 novembre 2018

OGGETTO: Richiesta chiarimenti su art. 1, comma 1122 lett.i) della Legge 27/12/2017 n. 205 – Proroga alberghi – Termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018.

Con riferimento all’oggetto, essendo pervenute varie richieste relativamente alla corretta interpretazione delle modalità di mantenimento del regime di proroga per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, oltre la prima scadenza fissata al 1° dicembre 2018, si forniscono i seguenti chiarimenti. In particolare, è stato chiesto di conoscere se, ai fini di poter beneficiare della proroga al 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, le attività ricettive turistico alberghiere il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che eserciscano con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi, debbano comunque presentare la SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018, così come previsto ingenerale dal provvedimento di proroga. Al riguardo, acquisito anche il parere dell’Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari di questo Dipartimento, in linea con analoghe indicazioni a suo tempo fornite in occasione dell’avvio e delle successive proroghe del Piano Straordinario di adeguamento approvato con D.M. 16 marzo 2012 e s.m.i., si ritiene che le attività ricettive turistico-alberghiere ricadenti nelle casistiche sopra prospettate possano comunque beneficiare dal regime di proroga disposto dal Legislatore, presentando la SCIA parziale anche oltre il termine del 1° dicembre p. v.In tal caso, fermo restando il termine del 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, alla SCIA si dovrà allegare anche una dichiarazione da cui risulti che, medio tempore, l’attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi

ASSUNZIONI AGEVOLATE

Percorsi formativi integrati – Avviso pubblico e incentivi alle assunzioni di giovani

Con Delibera n. 1095 del 14 dicembre 2018 la Regione Liguria ha adottato l’allegato Avviso Pubblico per la presentazione di Percorsi integrati formativi per l’inserimento lavorativo di giovani disoccupati e inoccupati a valere sul programma operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo (Asse I – Occupazione).

L’Avviso rientra nell’ambito delle iniziative promosse dalla Regione Liguria per intervenire contro la disoccupazione giovanile e prevede l’attuazione di Percorsi integrati, articolati in progetti tra loro complementari e consequenziali, volti all’orientamento dei destinatari nella scelta dell’azione formativa, al rafforzamento professionale ed occupazionale in fase di primo ingresso nel mondo del lavoro e finalizzati all’accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’auto-impiego.

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IMMOBILI STRUMENTALI, LA DEDUCIBILITA’ IMU PASSA DAL 20% AL 40%

A partire dal periodo d’imposta 2013, era stata introdotta la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma non ai fini IRAP, il 30% dell’IMU, percentuale ridotta al 20% per i periodi d’imposta successivi al 2013, relativa agli immobili strumentali posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
La Legge di Bilancio 2019 interviene su questo regime, elevando dal 20% al 40% la quota dell’IMU relativa agli immobili strumentali deducibile ai fini delle imposte sui redditi, ferma restando l’indeducibilità totale ai fini IRAP.
Questa misura deve intendersi applicabile anche con riferimento all’“Imposta Municipale Immobiliare” (“IMI”) istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano, nonché all’“Imposta Immobiliare Semplice” (“IMIS”) vigente nella Provincia autonoma di Trento.
Premettendo che la deduzione opera in base al criterio di cassa (art. 99, comma 1, TUIR), l’aspetto più critico per l’applicazione della disposizione in commento risiede nell’individuazione degli immobili interessati, i quali devono rientrare nella categoria degli immobili strumentali.
Trattandosi di una norma che consente la deduzione dal reddito d’impresa, è evidente che deve aversi riguardo alle disposizioni del TUIR, e, più precisamente, all’art. 43, comma 2, che individua come immobili strumentali quelli utilizzati dal possessore esclusivamente nell’esercizio dell’arte, professione o impresa commerciale. 
Questa definizione comporta, pertanto, l’esclusione della deducibilità dell’IMU relativa agli immobili adibiti, promiscuamente, all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente. 
Inoltre, in proposito, si ricorda che gli immobili strumentali si distinguono nelle seguenti due categorie:

  • immobili strumentali per “natura”, in quanto non suscettibili di diversa utilizzazione salvo radicali trasformazioni, che mantengono la strumentalità anche se non utilizzati, o concessi in locazione o comodato; rientrano in tale ambito gli immobili classificati in categoria “A/10”, “B”, “C”, “D” ed “E”;
  • immobili strumentali per destinazione”, quando, a prescindere dalla classificazione catastale, il bene sia utilizzato direttamente ed esclusivamente dall’impresa per lo svolgimento dell’attività; in tale ambito, ad esempio, possono rientrare anche gli immobili classificati in categoria abitativa (da “A/1” ad “A/9”), destinati a sede legale od operativa dell’impresa.


Restano quindi esclusi dalla deduzione parziale dell’IMU: 
gli immobili non strumentali di cui all’art. 90 del TUIR (immobili “patrimonio”);
gli immobili destinati alla vendita (immobili “merce”), la cui valutazione avviene secondo le disposizioni contenute nell’art. 92 del TUIR.
Nella Circolare n. 10/E del 14 maggio 2014, l’Agenzia delle entrate aveva fornito chiarimenti, che si ritiene ancora validi, sul meccanismo applicativo della norma. 
In particolare, era stato precisato che l’IMU si deve considerare deducibile nell’esercizio in cui avviene il pagamento, ai sensi dell’articolo 99 del TUIR. 
Ne consegue che anche l’IMU di competenza di un determinato periodo d’imposta, ad esempio il 2019, se versata tardivamente nell’anno successivo, cioè il 2020, risulterà deducibile esclusivamente in questo periodo, nel quale avviene il versamento.

Voucher digitalizzazione: spese fino al 31 gennaio 2019

Con le Faq aggiornate al 18 gennaio 2019, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcune precisazioni in merito ai cosiddetti voucher digitalizzazione Pmi.

Innanzitutto ha ricordato che con il decreto direttoriale 14 marzo 2018 è stato modificato l’iter amministrativo relativo all’assegnazione definitiva del voucher e alla conseguente erogazione delle agevolazioni.

Pertanto, l’impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione, a seguito della realizzazione del progetto può presentare la richiesta di erogazione, attraverso la stessa procedura informatica utilizzata per la presentazione della domanda, a partire dal 14 settembre 2018.

Ha poi evidenziato che con il decreto direttoriale 14 dicembre 2018 è stato prorogato il termine per l’ultimazione delle spese progettuali connesse agli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e ammodernamento tecnologico.

Il termine che era inizialmente stato fissato al 14 dicembre 2018, infatti, è stato prorogato al prossimo 31 gennaio: entro tale data devono essere ultimate le spese progettuali connesse agli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento, al fine della fruizione dei voucher digitalizzazione.

Il MiSE ha specificato che per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al progetto stesso; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione possono invece essere anche successivi alla predetta data di ultimazione, a condizione comunque che siano effettuati prima dell’invio della richiesta di erogazione il cui termine finale rimane fissato al 14 marzo 2019.

TAX CREDIT 2019

Ancora sospeso l’iter per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale per le spese sostenute nel 2018

Vi informiamo che il Portale dei Procedimenti non è al momento attivo per l’invio delle istanze per il riconoscimento del tax credit ex art. 10 DL 83/2014 con riferimento alle spese sostenute nel 2018.

Il Ministero si riserva di fornire, in tempi brevi, chiarimenti in merito alle tempistiche e alle modalità da seguire quest’anno per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale.

Nel confermarvi che provvederemo ad informarvi tempestivamente, rimaniamo a disposizione (v.diclaudio@alberghiconfindustria.it) per eventuali chiarimenti in merito all’agevolazione fiscale.

Ecobonus 2019, cos’è e come funziona la detrazione per il risparmio energetico

Guida all’ecobonus 2019, la detrazione per i lavori di risparmio energetico che consente di portare in detrazione fiscale Irpef dal 50% al 65% della spesa sostenuta.

Ecobonus 2019: detrazione confermata anche per i lavori di risparmio energetico avviai dal 1° gennaio. Non cambiano i requisiti e le regole per beneficiarne e pertanto facciamo il punto di seguito su come funziona l’agevolazione.

A fornire tutte le indicazioni sull’ecobonus è l’Agenzia delle Entrate con la guida all’applicazione del bonus del 50% o del 65% calcolato in base alla tipologia di lavoro effettuato.

In merito ai lavori ammessi in detrazione potrebbe essere il 2019 l’anno delle modifiche ai limiti di spesa che, sebbene si tratti di una novità prevista dalla scorsa Legge di Bilancio, è rimasta per il momento inattuata.

Nel decreto, ad oggi reso noto soltanto in bozza, è prevista una modifica gli attuali limiti di spesa e nel dettaglio, sono previsti ben nuovi 28 tetti di spesa a seconda della tipologia di intervento.

Per il momento tuttavia non si segnalano novità e bisognerà far riferimento alle regole già in vigore. La detrazione alla quale si ha diritto con l’ecobonus è riconosciuta in misura differente rispetto alla tipologia di lavoro effettuato e va dal 50% fino al 65%.

Per i lavori di risparmio energetico e contestuale riduzione del rischio sismico l’ecobonus potrà arrivare fino all’85% e i maggiori vantaggi fiscali riguardano le spese sostenute per lavori in parti comuni di edifici condominiali.

Di seguito una guida completa dell’Agenzia delle Entrate con tutte le novità e le istruzioni per richiedere l’ecobonus 2019

Ecobonus 2019: la guida completa:
Cos’è e come funziona
Spese ammesse in detrazione al 50% e al 65%
Spesa massima detraibile
Le regole per i condomini
Modalità di cessione del credito
Requisiti e soggetti beneficiari
Come pagare e documenti da conservare
Comunicazione ENEA obbligatoria

Vediamo nelle righe che seguono tutte le informazioni utili per capire come funziona l’ecobonus 2019 e quali sono le spese ammesse in detrazione fiscale.

Ecobonus 2019: cos’è e come funziona. Guida dell’Agenzia delle Entrate

L’ecobonus 2019 è la detrazione Irpef o Ires riconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici esistenti. Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte dovute, in 10 rate annuali di pari importo.

La detrazione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2019 per i lavori in edifici privati mentre, per le spese sostenute per interventi in parti comuni di condomini, la scadenza per fruire dell’agevolazione è fissata al 31 dicembre 2021.

Per spiegare nel dettaglio come funziona l’ecobonus è utile far riferimento alla guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate contenente tutte le novità sulla detrazione fiscale Irpef.

Nel 2019 la detrazione Irpef arriverà fino all’85% nei casi di lavori volti anche a migliorare il rischio sismico dei condomini. Per gli edifici privati, invece, lo sconto fiscale sarà differenziato tra il 50% e il 65% sulla base dei lavori effettuati.

Nel caso in cui l’intervento sia effettuato su parti comuni condominiali che non comportino modifiche volte a ridurre il rischio sismico, l’importo di detrazione Irpef potrà variare dal 70% al 75%.

Nel caso in cui gli interventi e le spese di ristrutturazione per migliorare l’efficienza energetica interesseranno l’intero involucro dell’edificio, l’ecobonus potrà salire al 70% (nel caso in cui i lavori incidano sul 25% della superficie complessiva del condominio), mentre sarà del 75% se la riqualificazione energetica sarà finalizzata al miglioramento e al risparmio sulla spesa energetica sia estiva che invernale.

Uno dei requisiti necessari per richiedere la detrazione per la riqualificazione energetica è che l’intervento sia effettuato su immobili o edifici già esistenti provando l’esistenza dello stesso, che potrà essere di qualsiasi categoria catastale.

Si ricorda che l’ecobonus è ammesso anche nel caso di lavori di riqualificazione su beni strumentali.

Prima di vedere quali sono le spese e gli interventi per i quali è possibile richiedere la detrazione Irpef o Ires e le novità relative ai limiti di spesa previsti, si allega di seguito la guida all’ecobonus dell’Agenzia delle Entrate:

Guida Agevolazioni Risparmio Energetico – Agenzia delle Entrate

Scarica la guida all’ecobonus e alle detrazioni per lavori di risparmio energetico aggiornata e pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 18 ottobre 2018

Ecobonus 2019, detrazione 65 e 50 per cento: ecco per quali spese spetta

Per richiedere l’ecobonus nel 2019 è necessario che la spesa per la quale si richiede la detrazione riguardi specifici interventi volti al risparmio energetico e, per effetto delle novità introdotte dalla scorsa Legge di Bilancio, l’importo del bonus riconosciuto non sarà più pari pari ad una detrazione del 65% per tutti i lavori, ma sarà differenziato in due diverse aliquote.

Vediamo quali sono le spese per le quali l’ecobonus sarà al 50%, al 65%, al 70% e fino all’85% per i lavori in condominio:

  • Ecobonus 2019 al 50% per i seguenti interventi:
    • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
    • schermature solari;
    • caldaie a biomassa;
    • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
  • Ecobonus 2019 al 65% per i seguenti interventi
    • interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
    • pompe di calore;
    • sistemi di building automation;
    • collettori solari per produzione di acqua calda;
    • scaldacqua a pompa di calore;
    • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
  • Ecobonus condomini 2019 al 70 o all’85% per i seguenti interventi
    • interventi di tipo condominiale. Attenzione: tale detrazione vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.


La logica perseguita dal nuovo Ecobonus è quella di agevolare con detrazioni maggiori le spese che consentono di beneficiare di un maggiore livello di risparmio energetico.

Spesa massima detraibile

Attualmente sono indicati specifici limiti per quanto riguarda le spese ammesse alla detrazione. L’importo massimo sul quale determinare l’ecobonus è così ripartito:

  • 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
  • 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
  • 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
  • 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Come anticipato il MISE intende introdurre dei nuovi tetti di spesa per ogni singolo intervento, che si vanno ad aggiungere alle soglie previste per il complesso degli investimenti.

Il decreto, previsto dall’ultima Legge di Bilancio, andrà a riscrivere completamente le regole per beneficiare delle detrazioni fiscali per gli interventi messi in atto per la riqualificazione energetica degli edifici.

Si tratta di novità molto importanti che allo stesso tempo rendono piuttosto articolato l’ecobonus: basti pensare che il decreto suddetto è composto da più di 50 pagine (compresi gli allegati) di cui una buona parte è dedicata all’illustrazione delle spese detraibili.

Quindi a seconda delle situazioni la soglia massima per portare in detrazione un singolo intervento può dipendere o dai metri quadrati dell’edificio oppure dai kW; di conseguenza, la quota di spesa che supererà questa soglia non potrà essere detratta ai fini Irpef.

Come già anticipato, il MISE, di concerto con il MIT e il MEF è al lavoro per l’approvazione di un decreto con i nuovi massimali di spesa: saranno 28 i nuovi limiti e la novità consiste nel calcolo in base ai metri quadri dell’edificio.

Ad esempio, sarà così per gli infissi per i quali si potrà portare in detrazione al 50% il costo sostenuto fino ad un massimo di 350 euro (o 450 euro a seconda della zona in cui è collocato) per ogni metro quadrato. Sarà così anche per le schermature solari, detraibili sempre al 50% ma entro un limite di 180 euro per metro quadrato.

Discorso differente per chi acquista caldaie a condensazione, pompe di calore o generatori di calore a biomasse; in questo caso, infatti, la soglia massima dipenderà dai kW del prodotto.

Tuttavia, come anticipato, il decreto è stato ad oggi reso noto soltanto in bozza e sono attese ulteriori novità nei prossimi mesi.

Tornando alle regole ad oggi in vigore, vediamo come funziona l’ecobonus per i condomini.

Ecobonus per i condomini: tutte le regole

Per quanto riguarda l’ecobonus 2019 per lavori in condominio bisogna far riferimento a regole differenti, soprattutto in riferimento agli importi di detrazione Irpef riconosciuti.

La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021.

Per gli interventi sull’involucro del condominio che incidono in misura superiore al 25% della superficie dell’edificio l’ecobonus sale al 70% mentre è del 75% se l’intervento è volto a migliorare la prestazione energetica sia invernale che estiva.

Regole specifiche anche per quanto riguarda l’importo di spesa, che è di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità che compongono l’immobile.

Nel caso in cui gli interventi siano realizzati su edifici condominiali appartenenti a zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico, la detrazione sarà pari a:

  • 80% della spesa sostenute se i lavori determinano un passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • 85% della spesa se i lavori determinano il passaggio a 2 o più classi di rischio sismico inferiori.


In questi casi cambia anche il limite massimo di spesa detraibile, pari a 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Cessione del credito: come avere l’ecobonus in contanti

Con la circolare n. 11/E pubblicata il 18 maggio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni sulle modalità di cessione del credito da Ecobonus: i contribuenti, sia per lavori effettuati in edifici privati che in condomini, potranno beneficiare del bonus fiscale in contanti.

Si tratta di un’opportunità particolarmente interessante e conveniente soprattutto per gli incapienti o i contribuenti in no tax area, i quali fino all’introduzione della cessione del credito spettante erano di fatto esclusi dalla possibilità di beneficiare delle detrazioni.

Come funziona la cessione dell’ecobonus? In pratica i contribuenti potranno cedere il credito d’imposta ad uno dei soggetti di seguito elencati e beneficiare del bonus in contanti ed in un’unica soluzione (a fronte delle 10 rate di pari importo riconosciute in riduzione delle imposte Irpef o Ires dovute).

L’ecobonus 2019 potrà essere ceduto a:

  • degli organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo;
  • delle Energy Service Companies (ESCO), ovvero società che forniscono servizi energetici affrontando un rischio finanziario;
  • delle Società di Servizi Energetici (SSE), comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.

Tutte le istruzioni sono contenute nella circolare pubblicata dalla Agenzia delle Entrate alla quale si rimanda per ulteriori chiarimenti.

Requisiti e soggetti beneficiari

Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere interventi di riqualificazione energetica, ovvero:

  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.

Come pagare e documenti da conservare

Le spese sostenute dovranno essere pagate nelle seguenti modalità:

  • i contribuenti non titolari di reddito d’impresa dovranno pagare tramite bonifico bancario o postale, indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico ma l’importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese.

Per beneficiare della detrazione prevista, i contribuenti che hanno sostenuto la spesa dovranno aver cura di conservare la seguente documentazione, utile ad attestare se e in quale misura si ha diritto all’ecobonus nel 2019:

  • asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori;
  • attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari.
  • certificazione energetica dell’immobile fornito dalla Regione o dall’Ente locale o attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.

Per beneficiare della detrazione è fondamentale effettuare la comunicazione all’ENEA, ancor prima di indicare la spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi.

Comunicazione ENEA ecobonus 2019: scadenza e istruzioni

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori di riqualificazione energetica è chiesto al contribuente di trasmettere all’Enea, in modalità telematica, la scheda informativa degli interventi realizzati e la copia dell’attestato di qualificazione energetica.

Se i lavori riguardano più periodi d’imposta, bisognerà comunicare le spese effettuate nei periodi precedenti all’Agenzia delle Entrate. In questo caso la presentazione dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta, o per via telematica o attraverso intermediari abilitati.

Tutte le istruzioni sulla comunicazione ENEA ecobonus sono disponibili all’interno dell’apposito portale.

Fonte: Anna Maria D’Andrea