Guida all’ecobonus 2019, la detrazione per i lavori di risparmio energetico che consente di portare in detrazione fiscale Irpef dal 50% al 65% della spesa sostenuta.
Ecobonus 2019: detrazione
confermata anche per i lavori di risparmio energetico avviai dal 1°
gennaio. Non cambiano i requisiti e le regole per beneficiarne e pertanto
facciamo il punto di seguito su come funziona l’agevolazione.
A fornire tutte le indicazioni sull’ecobonus è l’Agenzia delle Entrate
con la guida all’applicazione del bonus del 50% o del 65%
calcolato in base alla tipologia di lavoro effettuato.
In merito ai lavori ammessi in detrazione potrebbe essere il 2019
l’anno delle modifiche ai limiti di spesa che, sebbene si tratti di una novità
prevista dalla scorsa Legge di Bilancio, è rimasta per il momento inattuata.
Nel decreto, ad oggi reso noto soltanto in bozza, è prevista una modifica gli attuali limiti di spesa e nel dettaglio, sono previsti ben nuovi 28 tetti di spesa a seconda della tipologia di intervento.
Per il momento tuttavia non si segnalano novità e bisognerà far riferimento
alle regole già in vigore. La detrazione alla quale si ha diritto con
l’ecobonus è riconosciuta in misura differente rispetto alla tipologia di
lavoro effettuato e va dal 50% fino al 65%.
Per i lavori di risparmio energetico e contestuale riduzione del rischio
sismico l’ecobonus potrà arrivare fino all’85% e i maggiori vantaggi
fiscali riguardano le spese sostenute per lavori in parti comuni di edifici
condominiali.
Di seguito una guida completa dell’Agenzia delle Entrate con tutte le novità e le istruzioni per richiedere l’ecobonus 2019
Ecobonus 2019: la guida completa:
Cos’è e come funziona
Spese ammesse in detrazione al 50% e al 65%
Spesa massima detraibile
Le regole per i condomini
Modalità di cessione del credito
Requisiti e soggetti beneficiari
Come pagare e documenti da conservare
Comunicazione ENEA obbligatoria
Vediamo nelle righe che seguono tutte le informazioni
utili per capire come funziona l’ecobonus 2019 e quali sono le spese
ammesse in detrazione fiscale.
Ecobonus 2019: cos’è e
come funziona. Guida dell’Agenzia delle Entrate
L’ecobonus 2019 è la detrazione Irpef o Ires riconosciuta ai
contribuenti che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici
esistenti. Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte
dovute, in 10 rate annuali di pari importo.
La detrazione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio fino al
31 dicembre 2019 per i lavori in edifici privati mentre, per le spese
sostenute per interventi in parti comuni di condomini, la scadenza per fruire
dell’agevolazione è fissata al 31 dicembre 2021.
Per spiegare nel dettaglio come funziona l’ecobonus è utile far
riferimento alla guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate contenente
tutte le novità sulla detrazione fiscale Irpef.
Nel 2019 la detrazione Irpef arriverà fino all’85% nei casi di
lavori volti anche a migliorare il rischio sismico dei condomini. Per gli
edifici privati, invece, lo sconto fiscale sarà differenziato tra il 50% e il
65% sulla base dei lavori effettuati.
Nel caso in cui l’intervento sia effettuato su parti comuni condominiali
che non comportino modifiche volte a ridurre il rischio sismico, l’importo di detrazione
Irpef potrà variare dal 70% al 75%.
Nel caso in cui gli interventi e le spese di ristrutturazione per
migliorare l’efficienza energetica interesseranno l’intero involucro
dell’edificio, l’ecobonus potrà salire al 70% (nel caso in cui i lavori
incidano sul 25% della superficie complessiva del condominio), mentre sarà del
75% se la riqualificazione energetica sarà finalizzata al miglioramento e al
risparmio sulla spesa energetica sia estiva che invernale.
Uno dei requisiti necessari per richiedere la detrazione per la
riqualificazione energetica è che l’intervento sia effettuato su immobili o
edifici già esistenti provando l’esistenza dello stesso, che potrà essere
di qualsiasi categoria catastale.
Si ricorda che l’ecobonus è ammesso anche nel caso di lavori di
riqualificazione su beni strumentali.
Prima di vedere quali sono le spese e gli interventi per i quali è possibile richiedere la detrazione Irpef o Ires e le novità relative ai limiti di spesa previsti, si allega di seguito la guida all’ecobonus dell’Agenzia delle Entrate:
Guida Agevolazioni Risparmio Energetico – Agenzia delle Entrate
Scarica la guida all’ecobonus e alle detrazioni per lavori di risparmio energetico aggiornata e pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 18 ottobre 2018
Ecobonus 2019,
detrazione 65 e 50 per cento: ecco per quali spese spetta
Per richiedere l’ecobonus nel 2019 è necessario che la spesa per la quale
si richiede la detrazione riguardi specifici interventi volti al risparmio
energetico e, per effetto delle novità introdotte dalla scorsa Legge di
Bilancio, l’importo del bonus riconosciuto non sarà più pari pari ad una detrazione
del 65% per tutti i lavori, ma sarà differenziato in due diverse aliquote.
Vediamo quali sono le spese per le quali l’ecobonus sarà al 50%, al 65%,
al 70% e fino all’85% per i lavori in condominio:
- Ecobonus 2019 al 50% per i seguenti interventi:
- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive
d’infissi;
- schermature solari;
- caldaie a biomassa;
- caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché
abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria
per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE)
n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle
detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi
di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della
comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
- Ecobonus 2019 al 65% per i seguenti interventi
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
- pompe di calore;
- sistemi di building automation;
- collettori solari per produzione di acqua calda;
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata
con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente
concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
- Ecobonus condomini 2019 al 70 o all’85% per i seguenti interventi
- interventi di tipo condominiale. Attenzione: tale detrazione vale per
le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il
limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità
immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi
siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o
3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico
determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista
una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di
rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite
massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro,
moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono
l’edificio.
La logica perseguita dal nuovo Ecobonus è quella di agevolare con detrazioni
maggiori le spese che consentono di beneficiare di un maggiore livello di
risparmio energetico.
Spesa massima
detraibile
Attualmente sono indicati specifici limiti per quanto riguarda le
spese ammesse alla detrazione. L’importo massimo sul quale determinare
l’ecobonus è così ripartito:
- 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
- 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
- 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a
condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a
bassa entalpia;
- 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla
produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la
copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive,
case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Come anticipato il MISE intende introdurre dei nuovi tetti di spesa
per ogni singolo intervento, che si vanno ad aggiungere alle soglie previste
per il complesso degli investimenti.
Il decreto, previsto dall’ultima Legge di Bilancio, andrà a
riscrivere completamente le regole per beneficiare delle detrazioni fiscali per
gli interventi messi in atto per la riqualificazione energetica degli edifici.
Si tratta di novità molto importanti che allo stesso tempo rendono
piuttosto articolato l’ecobonus: basti pensare che il decreto suddetto è
composto da più di 50 pagine (compresi gli allegati) di cui una buona parte è
dedicata all’illustrazione delle spese detraibili.
Quindi a seconda delle situazioni la soglia massima per portare in
detrazione un singolo intervento può dipendere o dai metri quadrati
dell’edificio oppure dai kW; di conseguenza, la quota di spesa che
supererà questa soglia non potrà essere detratta ai fini Irpef.
Come già anticipato, il MISE, di concerto con il MIT e il MEF è al lavoro
per l’approvazione di un decreto con i nuovi massimali di spesa: saranno 28 i
nuovi limiti e la novità consiste nel calcolo in base ai metri quadri
dell’edificio.
Ad esempio, sarà così per gli infissi per i quali si potrà portare in
detrazione al 50% il costo sostenuto fino ad un massimo di 350 euro
(o 450 euro a seconda della zona in cui è collocato) per ogni metro quadrato.
Sarà così anche per le schermature solari, detraibili sempre al 50% ma entro un
limite di 180 euro per metro quadrato.
Discorso differente per chi acquista caldaie a condensazione, pompe
di calore o generatori di calore a biomasse; in questo caso,
infatti, la soglia massima dipenderà dai kW del prodotto.
Tuttavia, come anticipato, il decreto è stato ad oggi reso noto soltanto in
bozza e sono attese ulteriori novità nei prossimi mesi.
Tornando alle regole ad oggi in vigore, vediamo come
funziona l’ecobonus per i condomini.
Ecobonus per i
condomini: tutte le regole
Per quanto riguarda l’ecobonus 2019 per lavori in condominio bisogna
far riferimento a regole differenti, soprattutto in riferimento agli importi di
detrazione Irpef riconosciuti.
La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate
e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni
degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui
si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al
31 dicembre 2021.
Per gli interventi sull’involucro del condominio che incidono in misura
superiore al 25% della superficie dell’edificio l’ecobonus sale al 70% mentre è
del 75% se l’intervento è volto a migliorare la prestazione energetica sia
invernale che estiva.
Regole specifiche anche per quanto riguarda l’importo di spesa, che
è di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità che compongono l’immobile.
Nel caso in cui gli interventi siano realizzati su edifici condominiali
appartenenti a zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione
del rischio sismico, la detrazione sarà pari a:
- 80% della spesa sostenute se i lavori determinano un passaggio ad una
classe di rischio inferiore;
- 85% della spesa se i lavori determinano il passaggio a 2 o più classi
di rischio sismico inferiori.
In questi casi cambia anche il limite massimo di spesa detraibile, pari a
136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono
l’edificio.
Cessione del credito:
come avere l’ecobonus in contanti
Con la circolare n. 11/E pubblicata il 18 maggio 2018 l’Agenzia
delle Entrate ha fornito le istruzioni sulle modalità di cessione del
credito da Ecobonus: i contribuenti, sia per lavori effettuati in edifici
privati che in condomini, potranno beneficiare del bonus fiscale in contanti.
Si tratta di un’opportunità particolarmente interessante e conveniente
soprattutto per gli incapienti o i contribuenti in no tax area, i quali fino
all’introduzione della cessione del credito spettante erano di fatto esclusi
dalla possibilità di beneficiare delle detrazioni.
Come funziona la cessione dell’ecobonus? In pratica i
contribuenti potranno cedere il credito d’imposta ad uno dei soggetti di
seguito elencati e beneficiare del bonus in contanti ed in un’unica soluzione
(a fronte delle 10 rate di pari importo riconosciute in riduzione delle imposte
Irpef o Ires dovute).
L’ecobonus 2019 potrà essere ceduto a:
- degli organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo;
- delle Energy Service Companies (ESCO), ovvero società che forniscono servizi energetici affrontando un rischio finanziario;
- delle Società di Servizi Energetici (SSE), comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.
Tutte le istruzioni sono contenute nella circolare pubblicata dalla Agenzia delle Entrate alla quale si rimanda per ulteriori chiarimenti.
Requisiti e soggetti
beneficiari
Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti, anche i titolari
di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore
del quale vengono posti in essere interventi di riqualificazione energetica,
ovvero:
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.
Come pagare e
documenti da conservare
Le spese sostenute dovranno essere pagate nelle seguenti modalità:
- i contribuenti non titolari di reddito d’impresa dovranno pagare tramite bonifico bancario o postale, indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico ma l’importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese.
Per beneficiare della detrazione prevista, i contribuenti che hanno
sostenuto la spesa dovranno aver cura di conservare la seguente
documentazione, utile ad attestare se e in quale misura si ha diritto
all’ecobonus nel 2019:
- asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal
direttore dei lavori;
- attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in
caso di autocostruzione dei pannelli solari.
- certificazione energetica dell’immobile fornito dalla Regione o
dall’Ente locale o attestato di qualificazione energetica predisposto da
un professionista abilitato.
Per beneficiare della detrazione è fondamentale
effettuare la comunicazione all’ENEA, ancor prima di indicare la spesa
sostenuta in dichiarazione dei redditi.
Comunicazione ENEA
ecobonus 2019: scadenza e istruzioni
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori
di riqualificazione energetica è chiesto al contribuente di trasmettere
all’Enea, in modalità telematica, la scheda informativa degli interventi
realizzati e la copia dell’attestato di qualificazione energetica.
Se i lavori riguardano più periodi d’imposta, bisognerà comunicare le spese
effettuate nei periodi precedenti all’Agenzia delle Entrate. In questo caso la
presentazione dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta,
o per via telematica o attraverso intermediari abilitati.
Tutte le istruzioni sulla comunicazione ENEA ecobonus sono disponibili
all’interno dell’apposito portale.
Fonte: Anna Maria D’Andrea