03/03/2026 - 14:07
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Circolare Covid19 del 3 dicembre 2020 sul Nuovo Decreto Legge N°158 del 2 dicembre 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

Circolare Covid19 del 3 dicembre 2020 sul Nuovo Decreto Legge N°158 del 2 dicembre 2020

ALLEGATO: Testo integrale del Decreto Legge N.158 del 2 dicembre 2020

Norme sulle possibilità di spostamento in Italia durante le feste natalizie 2020/21

In questi giorni il Governo sta definendo le regole restrittive di contenimento del contagio relativo alla pandemia Covid19 che saranno valide per tutto il periodo delle prossime Festività Natalizie.

Il primo provvedimento adottato è il Decreto Legge N°158 del 2 dicembre 2020 (testo in allegato), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N°299 del 2 dicembre 2020, valido in tutt’Italia a partire dal 3 dicembre.

Il Decreto Legge in esame si compone di 2 articoli con i quali disciplina le possibilità di spostamento in Italia, tra Regioni e tra Comuni,  nel periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021 compresi.

  • Per quanto ci interessa il Decreto Legge prevede:

DIVIETO in TUTT’ITALIA, a prescindere dall’eventuale classificazione  in zone gialle, arancione o rosse, DI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, TRA I TERRITORI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME nel periodo 21/12/2020 – 06/01/2021 compresi, con DIVIETO AGGIUNTIVO DI SPOSTAMENTO, sia in entrata che in uscita, DAL TERRITORIO COMUNALE nei giorni 25,26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, con esclusione, in entrambe in casi, degli spostamenti per comprovate esigenze di  lavoro, motivi di salute e situazioni di necessità che sono sempre consentiti.

E’ comunque sempre consentito, nel periodo 21/12/2020 – 1/1/2021, il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio con l’esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un’altra Regione o, solo nei giorni 25,26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, ubicate in un altro Comune.

Pertanto relativamente alle possibilità di spostamento delle persone verso le nostre strutture ricettive, considerando che la Liguria è regione classificata in zona gialla, la situazione è la seguente:


CLIENTI ITALIANI

  • Fino al giorno 20 dicembre 2020 incluso
  • possono arrivare liberamente presso le nostre strutture per soggiornare per vacanza tutti gli italiani provenienti da un’altra regione classificata zona gialla (come saranno classificate le Regioni Italiane lo sapremo solo domani 4 dicembre dopo l’adozione del nuovo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) prevista nella sera del 3 dicembre.
  • gli italiani provenienti dalle zone arancione e rosse possono arrivare solo ed esclusivamente per comprovati motivi di lavoro o di salute o per situazioni di necessità e pertanto NON possono arrivare nelle nostre strutture per vacanza!

I  clienti arrivati per vacanza, da regioni gialle, entro il 20 dicembre possono continuare il loro soggiorno per tutto il tempo che desiderano senza limitazioni in quanto il Decreto Legge consente loro, finito il soggiorno, di rientrare al proprio domicilio/residenza senza restrizioni in qualunque momento.

  • A partire dal 21 dicembre 2020 e fino al 06 gennaio 2021 incluso TUTTI GLI ITALIANI, indipendentemente dalla classificazione della regione da cui arrivano (con esclusione dei Liguri che sono liberi di muoversi in Liguria, a parte i giorni 25, 26 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021 durante i quali non si può uscire dal comune in cui ci si trova),  NON POSSONO arrivare nelle nostre strutture per vacanza. E’ possibile spostarsi in questo periodo solo per comprovati motivi di lavoro o di salute o per situazioni di necessità, tutte le altre motivazioni sono vietate!

CLIENTI STRANIERI

Essendo le frontiere aperte e vietando il Decreto Legge soltanto gli spostamenti tra le regioni o i comuni italiani gli stranieri (fatti salvi gli eventuali provvedimenti restrittivi ai loro spostamenti adottati dagli Stati dove vivono)  che arrivano direttamente dall’estero possono sempre arrivare nelle nostre strutture per vacanza anche dopo il 21 dicembre 2020 rispettando tutte le attuali regole che li obbliga a seconda dello Stato da cui provengono a dichiararsi all’ASL ed avere con se l’esito negativo di un tampone o, se sprovvisti, ad effettuarne uno dopo l’arrivo in Italia restando nel mentre in isolamento fiduciario.

Dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 incluso anche per gli stranieri che già si trovano in Italia è vietato spostarsi per vacanza da una Regione italiana ad un’altra, mentre possono spostarsi liberamente all’interno della stessa Regione da un comune all’altro, con l’esclusione dei giorni 25,26 dicembre 2020  e  1 gennaio 2021 in cui devono restare nel comune in cui si trovano ( Ad es. uno straniero che si trova in Toscana dopo il 21 dicembre non può spostarsi per venire a soggiornare in Liguria, mentre può liberamente spostarsi per soggiornare in comuni diversi della Toscana).

Circolare COVID19 DEL 30 novembre 2020. Decreto legge Ristori Quater

CIRCOLARE COVID19 DEL 30 NOVEMBRE 2020

DECRETO LEGGE RISTORI QUATER

Nella notte del 29 novembre è stato adottato dal Governo un nuovo decreto legge con misure di supporto per le imprese, il cosiddetto Decreto Ristori Quater in vigore dal giorno 30 novembre.

Per le nostre imprese, in sintesi,  le principali misure d’aiuto introdotte sono:

Proroga dei termini del versamento dell’acconto IRAP e Imposte sui Redditi in scadenza il 30 novembre 2020 –  Art.1 del DL Ristori Quater.

Il termine del 30 novembre ’20 per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRAP, IRPEF o IRES è spostato al:

  1. 10 dicembre 2020 per le imprese con ricavi nel 2019 superiori a 50 milioni di euro
  2. 30 aprile 2021 per le imprese con ricavi nel 2019 inferiori a 50 milioni di euro e che abbiamo subito nel primo semestre 2020 una riduzione dei ricavi di almeno il 33% rispetto al primo semestre del 2019.
  3. 30 aprile 2021 per i ristoranti in zona arancione a prescindere dal valori dei ricavi del 2019 e dall’entità delle perdite subite nel primo semestre del 2020.

Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute ed IVA in scadenza nel mese di dicembre 2020 – Art.2 del DL Ristori Quater.

Sono sospesi  i versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

  1. a) alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale,
  2. b) all’IVA
  3. c) ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai  premi INAIL

a favore:

  • di tutte le imprese con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
  • dei ristoranti in zona arancione a prescindere dal valori dei ricavi del 2019 e dall’entità delle perdite subite nel mese di novembre 2020.

 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021

 

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP – Art.3 del DL Ristori Quater.

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP è prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 20021.


Proroga definizioni agevolate – Art.4 del DL Ristori Quater
.

La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.


Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’Agente della Riscossione – Art.7 del DL Ristori Quater
.

Vengono introdotte, dal Decreto, modifiche all’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione.

In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive.

Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione.

Infine, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

 

Indennità lavoratori stagionali del turismo – Art.9 comma 2 del DL Ristori Quater.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari, al 30 novembre 2020, di pensione, ne’ di rapporto di lavoro dipendente, ne’ di NASPI, è riconosciuta, per il mese di dicembre 2020, un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo.


Fondo perequativo – Art.21 del DL Ristori Quater
.

È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell’anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensioni fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.

Circolare del 28 novembre 2020. Liguria in zona gialla, fondo ristorazione, decreto Ristori, NASPI, canoni locazioni

Circolare del 28 novembre 2020

     Argomenti:

  • News Covid19: Ordinanza del Ministro della Salute  del 27 novembre 2020 – Liguria in zona Gialla
  • Fondo ristorazione: prorogato al 15 Dicembre il termine per le domande
  • Decreto Ristori: indennità una tantum e indennità onnicomprensiva
  • NASpI: accesso a seguito di accordo collettivo aziendale
  • In Allegato presentazioni del Webinar “CANONI DI LOCAZIONE IN EPOCA COVID” da cura dello Studio Gemma
  • Segnaliamo per il 10 dicembre alle ore 11 il Webinar di approfondimento a cura dell’UISV sulla  Formazione finanziata.
    Regione Liguria – “Formazione per la ripresa”

Allegati: Credito Imposta contratti locazioneI canoni di locazione al tempo del CovidScheda adesione 10 dicembre

Ordinanza del Ministro della Salute  del 27 novembre 2020 – Liguria in zona Gialla

Ieri sera, 27 novembre, il Ministro della Salute ha adottato una nuova Ordinanza con la quale ha stabilito che tutta la Liguria, a partire dal 29 novembre torna ad esser classificata come zona Gialla.
Con la stessa Ordinanza, sempre a partire dal 29 novembre le regioni Lombardia e Piemonte passano dalla classificazione zona rossa a quella zona Arancione.

Pertanto a partire da domenica 29 novembre e (al momento) fino al 03 dicembre compreso tutta la Liguria, nessun comune escluso, è classificata zona Gialla.

  • Quali sono, per quanto ci riguarda, le conseguenze di questa decisione.

Importante! Per effetto della nuova classificazione vengono meno in Liguria le misure restrittive che si applicano solo nelle zone Arancione (dal 29 novembre non si applicano più:  il divieto di spostarsi da un comune all’altro se non per motivi giustificati, il divieto di entrare ed uscire dalla Liguria se non per motivi giustificati, l’obbligo di chiusura h24 per bar, ristoranti e pasticcerie)  e si dovranno rispettare soltanto tutte le misure restrittive e le regole previste per le zone gialle, ovvero quelle (senza nessuna altra novità aggiunta) che abbiamo applicato a partire dal 4 novembre fino al 11 novembre,  giorno in cui la Liguria fu inserita nelle zone Arancioni.

Le principali misure previste nelle zone gialle :

  • Obbligo di mantenere la distanza interpersonale tra persone non conviventi di almeno un metro, e di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.
  • Dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo, divieto di spostamento (cosiddetto coprifuoco) dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:
    • Comprovate esigenze lavorative;
    • Situazioni di necessità;
    • Motivi di salute.
  • Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti (come lo sono tutte le strutture ricettive!)
  • Sono sospese le attività di:
  • Parchi tematici e divertimento;
  • Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;
  • Centri culturali, ricreativi e sociali;
  • Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;
  • Teatri, cinema e sale concerto;
  • Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • Convegni, congressi e meeting non a distanza;
  • Musei e altri luoghi ed istituti di cultura;
  • Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate;
  • Impianti sciistici.
  • Sono vietate:
  • Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose (ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)
  • Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.
  • Nei giorni prefestivi e festivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati con l’esclusione di: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, tabacchi ed edicole.
  • A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
  • Nello specifico le misure che riguardano,in particolare, le nostre imprese (tutte le tipologie di attività ricettive nessuna esclusa) sono:
  1. L’attività ricettiva, di tutte le tipologie di strutture nessuna esclusa, è consentita nel rispetto dei protocolli e delle linee guida ad oggi vigenti (in pratica lavorando e comportandosi come si è fatto fino ad oggi senza nessuna novità in merito).
  2. Obbligo di esporre all’ingresso della sala ristorante un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • Accoglienza dei clienti:

Clienti Italiani

Tutti coloro che provengono da un’area arancione (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Marche, Puglia, Basilicata e Calabria) o da un’area rossa (Valle d’Aosta, Toscana, Umbria, Campania e Provincia di Bolzano) possono arrivare in Liguria e soggiornare nelle nostre strutture ricettive esclusivamente se lo spostamento è dovuto a: comprovati motivi di lavoro; esigenze di salute; situazioni di necessità. Non è possibile da queste aree spostarsi per altri motivi e quindi, ad esempio, venire in Liguria per vacanza!

A partire dal 29 novembre tutti coloro che provengono da un’area gialla (tutte le altre Regioni italiane Liguria inclusa) possono arrivare in Liguria e soggiornare nelle nostre strutture senza alcuna giustificazione, e pertanto anche per motivi di vacanza!

Clienti Stranieri.

A partire dal 29 novembre i clienti stranieri, fatti salvi i provvedimenti restrittivi vigenti nei loro Stati di provenienza, possono arrivare in Liguria e soggiornarvi per qualsiasi motivo, inclusa la vacanza, fatto salvo il rispetto delle  regole restrittive, per stranieri provenienti da determinati Stati (obbligo di arrivo con tampone negativo o in alternativa di quarantena fino all’esecuzione in Italia presso l’ASL di tampone), che restano valide senza alcuna modifica rispetto a quello che già era previsto nei mesi scorsi .

  1. Attività di Ristorazione e Bar.

Attività di ristorazione e bar riservata ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive.

L’attività riservata ai soli clienti alloggiati è sempre consentita senza limiti di orario nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti (che non hanno subito modifiche!), e del numero massimo di clienti per tavolo, pari a 4, fatti salvi i casi di clienti tra di loro conviventi.

Attività di ristorazione e bar verso clienti NON alloggiati nelle strutture ricettive.

Attività consentite solo dalle ore 5.00 alle ore 18.00, nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti (che non hanno subito modifiche!), con consumo al tavolo consentito per un massimo di 4 persone, salvo che non si tratti di conviventi. E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

  1. Autodichiarazione.

L’Autodichiarazione per giustificare, in caso di controllo, i propri spostamenti deve esser utilizzata:

  • dai clienti italiani che provengono dalle aree arancione o rosse (è un obbligo del cliente compilare l’autodichiarazione e quello che dichiarano e una loro esclusiva responsabilità);
  • da tutti coloro che si spostano dal proprio domicilio(incluse le strutture ricettive) nella fascia oraria compresa tra le ore 22,00 e le ore  5,00 del giorno successivo.

Fondo ristorazione: prorogato al 15 Dicembre il termine per le domande

Bellanova: “Accolte le richieste del settore. Ristorazione è un pezzo centrale della filiera agroalimentare”

È stato prorogato al 15 dicembre il termine per presentare le domande al Fondo ristorazione. In risposta alle richieste del settore, ristoranti, agriturismi, mense, catering, alberghi, avranno a disposizione altri 17 giorni, rispetto alla scadenza originaria fissata per il 28 novembre, per richiedere il contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 10mila euro, per l’acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, inclusi quelli vitivinicoli, valorizzando così la materia prima dei territori.

Le domande a valere sul “bonus ristorazione” potranno essere presentate attraverso il Portale della ristorazione al sito www.portaleristorazione.it o presso gli sportelli degli uffici postali, allegando le fatture degli acquisti effettuati da agosto in poi di prodotti agroalimentari italiani e vitivinicoli.
“In questo momento di grande difficoltà per tutto il comparto, il nostro compito è affrontare le criticità, semplificare la burocrazia, e mettere tutti in condizione di accedere alle misure predisposte dal Governo per sostenere i settori in difficoltà.  Considerando le difficoltà che questo settore continua a vivere, e in risposta alle sollecitazioni ricevute, abbiamo deciso di prorogare il termine di presentazione delle domande”, ha annunciato la Ministra Teresa Bellanova.

“Questo Fondo è una misura innovativa, che punta ad aiutare ristoratrici e ristoratori, sostenere la filiera agroalimentare, rilanciare gli acquisti di prodotti agroalimentari di qualità e di origine italiana, a partire dai DOP e IGP, contrastare eccedenze e spreco.  La ristorazione è un pezzo centrale, un pezzo nevralgico, della filiera agroalimentare, poter disporre di tempo in più per inoltrare le domande di aiuto è importante. Il settore ce lo ha chiesto e noi abbiamo lavorato in questa direzione. Per continuare a mettere in sicurezza l’intera filiera e allentare le difficolta che quotidianamente affrontano tutti gli uomini e le donne che ci lavorano”.

Comunicato Stampa Mipaaf

Decreto Ristori: indennità una tantum e indennità onnicomprensiva
Circolare INPS 26 novembre 2020, n. 137

Il decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) ha nuovamente previsto, a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva (di cui all’articolo 9, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), l’erogazione una tantum della stessa indennità di importo pari a mille euro.

L’Istituto informa che le categorie di lavoratori indicate nella circolare INPS 26 novembre 2020, n. 137, che hanno già fruito dell’indennità, non devono presentare una nuova domanda.
La circolare fornisce, inoltre, le istruzioni per i lavoratori del settore del turismo e degli stabilimenti termali che non abbiano già fruito dell’indennità onnicomprensiva e che pertanto possono presentare domanda di accesso al beneficio.
L’indennità onnicomprensiva è prevista anche per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che non hanno già fruito di questa misura.

Fonte: Inps

NASpI: accesso a seguito di accordo collettivo aziendale
Messaggio 26 novembre 2020, n. 4464

Con il messaggio 26 novembre 2020, n. 4464, si forniscono chiarimenti in materia di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale.
Premesso che il presupposto per l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI è che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente, il legislatore ha tuttavia previsto delle ipotesi di accesso, quali: l’ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione.

Alle ipotesi sopra indicate, l’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n.104 del 2020 ha aggiunto la fattispecie dell’accordo collettivo aziendale, e pertanto i lavoratori che aderiscono al predetto accordo possono conseguentemente accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, ove ricorrano gli altri presupposti di legge.

Come già indicato con la circolare INPS 29 settembre 2020, n. 111, per accedere alla NASpI, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, alla domanda dovranno allegare l’accordo medesimo o altra documentazione probatoria.

Presentazioni del webinar CANONI DI LOCAZIONE IN EPOCA COVID dello scorso 18 novembre a cura dello Studio Gemma
Quadro della materia alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali

In Allegato:
I canoni di locazione in epoca Covid
ll credito di imposta in materia di contratti di locazione

 

Segnaliamo per il 10 dicembre alle ore 11, il Webinar di approfondimento a cura dell’UISV sulla  Formazione finanziata.
Regione Liguria – “Formazione per la ripresa”

Spett.le Azienda,

L’emergenza pandemica che ha colpito il paese ha ridisegnato, nell’arco di pochi mesi, l’intera struttura del nostro sistema sociale ed economico. La contrazione contemporanea di domanda ed offerta di prodotti e servizi ha, necessariamente, avuto un impatto negativo sul mercato del lavoro e sulle sue dinamiche generando una crisi del sistema produttivo. Il primo effetto è stato un diffuso ricorso alla “sospensione” dal lavoro di moltissimi occupati e il ricorso agli ammortizzatori sociali. Per supportare quelle categorie di lavoratori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid-19 e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro Regione Liguria ha finanziato il Piano “Formazione per la ripresa”. Esso prevede un catalogo di attività che si svolgono esclusivamente in modalità a distanza ed è diviso in 3 aree.
Segnaliamo, visto il particolare momento, le possibilità offerte alle aziende dai corsi inseriti nell’area ” “Guida rapida per la ripresa” che-prevede attività formative gratuite della durata di 2 ore ciascuna, inerenti l’applicazione delle nuove indicazioni  di sicurezza per ridurre la diffusione del Covid 19.

Inoltre, nel catalogo gratuito, sono anche comprese le ulteriori due aree :

  • “Lezioni smart per la ripresa” : prevede attività formative della durata di 15 ore ciascuna, rivolte a coloro che intendono migliorare le proprie competenze e acquisirne di nuove (anche su temi quali lo sviluppo di competenze digitali applicate alle mansioni di riferimento) per essere maggiormente competitivi nel nuovo mercato del lavoro
  • “Orientamento e Avvio alla certificazione delle competenze”: è un percorso individuale,della durata massima di 16 ore, composto da servizi di consulenza orientativa finalizzati a rivedere il proprio progetto professionale per un miglior sviluppo professionale

L’intento della Regione Liguria è quello di intervenire sul complesso del mercato del lavoro,indirizzando le azioni previste dalla presente iniziativa sia ai titolari di impresa che ai lavoratori (compresi quelli in cassa integrazione), al fine di rafforzare il tessuto produttivo nel suo insieme.

Una nota riepilogativa dei contenuti del piano ed uno schema delle iniziative è consultabile in allegato alla Circolare Upa Informa del 24 novembre 2020

Infine segnaliamo che la mattina del prossimo 10 dicembre, alle ore 11,  si svolgerà un webinar di approfondimento sulle modalità di adesione all’iniziativa al quale sarà possibile partecipare gratuitamente inviando la scheda di adesione allegata

Circolare del 25 novembre 2020. Ordinanza Ministro della salute, DL Ristori Ter, Contributi e prestazioni previdenziale e assistenziale,bando voucher formazione, specifiche Covid Hotel

Circolare del 25 novembre 2020

     Argomenti:

Ø  Ordinanza del Ministro della Salute  del 24  novembre 2020 e Decreto Legge Ristori Ter

Ø  CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PREVIDENZ. E ASSISTENZ.LI:
– Covid-19 – Ammortizzatori sociali – richiesta dell’anticipo del 40% dei trattamenti
– Sospensione versamenti dei contributi previdenziali – Istruzioni INPS

  • Bando voucher per la formazione 2020 – Contributi a fondo perso
    Formazione finanziata. Regione Liguria – “Formazione per la ripresa”

Ø  Specifiche per il Covid hotel

Ø  MOLTO IMPORTANTE! Ricordiamo la scadenza del 30 novembre 2020 per la Denuncia prezzi 2021

 Allegati: Specifiche Covid HotelGuida contributi a fondo perdutoTabella codici ATECOSanificazione struttureRapporto ISS Covid19 disinfettantiLettera Inps 433520Lettera Inps 128_20

Ordinanza del Ministro della Salute  del 24  novembre 2020 e Decreto Legge Ristori Ter.

In questi giorni il Governo ha adottato due provvedimenti  relativi al contenimento e alle conseguenze della pandemia COVI19:

  • Ordinanza del Ministro del Salute del 24 Novembre 2020.
    Con l’Ordinanza emanata il 24 novembre il Ministro della Salute ha prorogato fino al giorno 3 dicembre 2020, incluso, la classificazione di tutta la Liguria (nessun comune escluso) a zona Arancione.
    Per noi questo significa che restano valide tutte le regole e le restrizioni fino ad oggi previste senza alcuna novità.
  • Decreto Legge N.154 del 23 novembre 2020 cosiddetto Decreto Ristori Ter.
    Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 23 novembre è entrato in vigore il nuovo Decreto Legge detto Ristori Ter.
    Per quanto riguarda le nostre imprese le norme del nuovo Decreto non introducono nessuna novità rispetto a quanto previsto dai due precedenti Decreti, detti Ristori e Ristori bis, da noi descritti nelle nostre precedenti circolari.

Al via le richieste per i CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO previsti dai decreti Ristori e Ristori bis.
Il provvedimento 20 novembre dell’Agenzia delle Entrate

Con il provvedimento 20 novembre 2020, l’Agenzuia delle Entrate ha fissato modalità e termini per la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149  (Dl Ristori  e Dl Ristori bis)

Per chi aveva già presentato la domanda la scorsa primavera, a valere sul contributo previsto dal Dl Rilancio, l’accredito delle somme sul conto corrente avviene in maniera automatica.
Per i contribuenti che non avevano presentato l’istanza a primavera – tra gli altri le imprese con fatturato superiore ai 5 mln di euro esclusi dalla precedente misura – è possibile inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti Ristori e Ristori bis fino al 15 gennaio 2021,

Importante! L’agenzia inoltre ha messo a disposizione dei contribuenti l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreti ristori e ristori bis con le relative istruzioni che riportiamo in allegato con le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche.
La trasmissione dell’Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In allegato Tabella codici Ateco

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PREVIDENZ. E ASSISTENZ.LI

Covid-19 – Ammortizzatori sociali – richiesta dell’anticipo del 40% dei trattamenti
L’Inps, con il messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020  ha fornito chiarimenti di natura operativa per la gestione delle domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario dei Fondi di solidarietà con causale “Covid-19”, per le quali è stato richiesto anche l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento.
Le aziende al fine di presentare una domanda di CIGO con richiesta di anticipo del 40% dovranno accedere, dal sito istituzionale www.inps.it, dopo l’autenticazione, a “Servizi per aziende e consulenti” > “Prestazioni e Servizi” e selezionare “CIG Ordinaria”.
In fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona l’opzione di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il programma in automatico propone la scelta di richiesta dell’anticipo del 40%.
Per poter inviare la domanda di CIGO con richiesta di anticipo si devono preventivamente inserire i dati necessari per il pagamento tramite l’applicativo “Richiesta anticipo CIG”, raggiungibile da “Servizi per le aziende ed i consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Richiesta d’anticipo 40%”. In caso di richiesta di anticipo non completamente definita, l’invio della domanda di CIGO non viene consentito.
Per quanto riguarda la domanda di assegno ordinario (Fondi di solidarietà) o di CIGD con richiesta di anticipo del 40% occorre accedere, dal sito istituzionale www.inps.it, dopo l’autenticazione, a “Servizi per aziende e consulenti”> “Prestazioni e Servizi” e, a seconda dei casi, selezionare “Fondi di solidarietà” o “CIG in Deroga INPS”.

In fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona l’opzione di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il programma in automatico propone la scelta di richiesta dell’anticipo del 40%.
Completata la compilazione dei quadri richiesti ed effettuata la verifica della domanda, questa potrà essere inviata.
Si ricorda che successivamente all’invio della domanda è indispensabile l’inserimento del Ticket attraverso i seguenti passaggi:

  • selezionando il tasto “Inserimento Ticket”;
  • cercando la domanda con i dati ID e matricola già compilati automaticamente;
  • individuando la domanda da associare e cliccando il tasto “Associa”;
  • selezionando il tasto “Richiedi Ticket” (viene visualizzato il numero del Ticket e si potrà procedere al salvataggio dell’associazione).

Si ricorda che qualora il Ticket non sia stato associato contestualmente all’invio della domanda, si potrà procedere anche in una fase successiva, con le seguenti modalità:

  • selezionando la voce di menu “Cerca esiti” nella schermata principale;
  • cercando la domanda con i dati della matricola Azienda (obbligatorio) e limitando eventualmente il periodo temporale di riferimento;
  • cliccando sul tasto “Inserisci Ticket”, disponibile solo per le domande senza il numero di Ticket, e inserendo i dati per completare la compilazione della relativa domanda.

Una volta inserita, la domanda di CIGD o di assegno ordinario con richiesta di anticipo del 40% rimane in sospeso e senza protocollo fino a quando non vengono inseriti anche i dati necessari per il pagamento dell’anticipo stesso.
Se, diversamente, si volesse inoltrare la domanda rinunciando all’erogazione dell’anticipo del 40%, si potrà procedere all’annullamento dell’anticipo.

Per quanto riguarda l’inserimento dei dati di pagamento per l’anticipo propedeutici per la protocollazione della domanda, la modifica delle coordinate Iban per il pagamento dell’anticipo, l’annullamento dell’anticipo e l’annullamento dell’intera domanda, si rinvia alle istruzioni contenute nel messaggio.

Sospensione versamenti dei contributi previdenziali – Istruzioni INPS

L’INPS con la circolare n.128 del 12 novembre 2020, che si allega, fornisce chiarimenti sulla sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020.

Tale sospensione:

  • è riferita ai versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 al D.L. 149/2020
  • non si applica ai premi per l’assicurazione obbligatoria Inail
  • opera con riferimento alle rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa, concesse dall’Inps e scadenti nel mese di novembre
  • non opera rispetto alla terza rata in scadenza il 16 novembre, riferita alla rateizzazione disposta dalle precedenti previsioni introdotte dalla legislazione “di emergenza”
  • si applica anche a favore dei datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle c.d. zone arancione e rossa, svolgenti come prevalente, una delle attività riferite ai codici ATECO elencati nell’allegato 2 al D.L. 149/2020

Al fine di una corretta applicazione della sospensione dei termini relativi ai versamenti contributivi in scadenza nel mese di novembre, l’Istituto ricorda che gli ambiti territoriali sono individuati dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, come segue:

  • zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
  • zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in esame.
I contributi sospesi devono essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno invece essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

Bando voucher per la formazione 2020 – Contributi a fondo perso

La Camera di Commercio finanzia, tramite l’utilizzo di voucher, le iniziative formative attivate dalle imprese per garantire la continuità delle attività e rafforzare le potenzialità di ripresa in tempi rapidi in seguito all’emergenza COVID 19, in specifici ambiti al fine di sostenere il cambiamento dei modelli di business e conseguentemente dei modelli organizzativi, supportare la domanda di sicurezza sul lavoro da parte delle imprese e utilizzare appieno le potenzialità delle tecnologie ICT.

Chi può partecipare
Possono presentare domanda per ottenere i voucher previsti dal presente bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione del contributo, presentino i seguenti requisiti:

  1. siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014. Sono esclusi i soggetti iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo (soggetti R.E.A.);
  2. abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio Riviere di Liguria;
  3. siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
  4. siano in regola con il pagamento del diritto annuale. Nel caso in cui nella fase istruttoria si riscontri una irregolarità, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi e a trasmettere apposita documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità della domanda;
  5. non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  6. abbiano assolto gli obblighi contributivi;
  7. non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio Riviere di Liguria ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
  8. non abbiano già beneficiato per la stesse spese di formazione del contributo relativo al Bando voucher digitali I4.0 – Anno 2020 della Camera di commercio Riviere di Liguria;

Entità, modalità e tempistiche del contributo
Il contributo avrà un importo unitario massimo di € 5.000,00, a sostegno di iniziative formative realizzate a partire dall’1/1/2020 fino al 20/11/2020 sulla “Formazione delle competenze per le imprese per gestire l’emergenza ed il rilancio produttivo” su questi temi specifici:

  1. Sicurezza

Azioni di formazione finalizzate alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento alle indicazioni post emergenza;

  1. Smart working

Azioni di formazione per la crescita delle competenze in tema di smart working;

  1. Competenze strategiche

Azioni di formazione per la crescita delle competenze strategiche post emergenza, ad esempio: marketing digitale, nuovi canali commerciali on line, utilizzo di strumenti di gestione finanziaria;

  1. Formazione e certificazione competenze digitali

Azioni di formazione per la crescita e la certificazione di alcune competenze digitali che sono alla base di molteplici processi di cambiamento post emergenza.

L’entità massima dell’agevolazione (voucher, a fondo perduto) non può superare l’ 80% dei costi ammissibili.

Non sono ammissibili i “servizi per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione”, come indicato alla lettera d) dell’art. 5 del bando.

Le domande di richiesta voucher potranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 23 novembre 2020 fino alle ore 12:00 del 5 dicembre 2020, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili.

Ciò significa che le iniziative, al momento di presentazione della domanda, dovranno già essere fatturate e pagate.

Le domande di contributo, in regola con l’imposta di bollo da assolvere mediante modello F23 e firmate digitalmente, dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.rivlig@legalmail.it, inserendo nell’oggetto la dicitura “BANDO VOUCHER PER LA FORMAZIONE”.
Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo sotto forma di voucher.

Modulistica e bando sono reperibili in allegato e a questo LINK

 

Formazione finanziata. Regione Liguria – “Formazione per la ripresa”

Regione Liguria al fine di facilitare la fruizione della formazione ha definito un Catalogo regionale dell’Offerta Formativa. Nel bando allegato vengono dettagliate le possibili attività formative nonché la durata delle singole azioni. La partecipazione non prevede alcun costo né per le aziende né per i lavoratori.

Segnaliamo, visto il particolare momento, le possibilità offerte alle aziende dai corsi inseriti nell’area ” “Guida rapida per la ripresa” che prevede attività formative gratuite della durata di 2 ore ciascuna, inerenti l’applicazione delle nuove indicazioni di sicurezza per ridurre la diffusione del Covid 19.

Inoltre, nel catalogo gratuito, sono anche comprese le ulteriori due aree :

  • – “Lezioni smart per la ripresa” : prevede attività formative della durata di 15 ore ciascuna, rivolte a coloro che intendono migliorare le proprie competenze e acquisirne di nuove (anche su temi quali lo sviluppo di competenze digitali applicate alle mansioni di riferimento) per essere maggiormente competitivi nel nuovo mercato del lavoro
  • – “Orientamento e Avvio alla certificazione delle competenze”: è un percorso individuale,della durata massima di 16 ore, composto da servizi di consulenza orientativa finalizzati a rivedere il proprio progetto professionale per un miglior sviluppo professionale

    I destinatari dell’intervento sono persone fisiche occupate o in regime di cassa integrazione residenti e/o domiciliati in Liguria.
    Ai seguenti link:
    Bando_Formazione_per_la_ripresa_-_Infografica_Regione.pdf
    439_del_22_maggio_2020.pdf
    Formazione_per_la_ripresa_Nota_riassuntiva.pdf


Specifiche per il Covid hotel
Gentilissimi,
come preannunciato dall’Assessore, inviamo le caratteristiche base che debbono avere le strutture ricettive per potersi candidare ad essere utilizzabili in caso di necessità per emergenza covid.
Siamo  disposizione per ricevere eventuali candidature e per ulteriori approfondimenti
In Allegato:
Caratteristiche Covid Hotel
Rapporto ISS COVID-19  n. 19/2020

Ministero della Salute, Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2

MOLTO IMPORTANTE! Ricordiamo la scadenza del 30 novembre 2020 per la Denuncia prezzi 2021

Con la presente vi ricordiamo la scadenza per la denuncia prezzi 2021
Di seguito riportiamo  il link della regione https://www.regione.liguria.it/homepage/turismo/strutture-ricettive/strutture-alberghiere.html

 

dove potrete scaricarvi gli originali dei modelli della tabella prezzi e dei cartellini per le camere specificando che:

1) la tabella prezzi va compilata e una copia va inviata entro il 30 nov per conoscenza alla Regione. La tabella non sarà più come nel passato rinviata all’albergo vidimata/validata dalla Regione ma dovrà semplicemente essere esposta compilata nelle zone comuni.

2) i cartellini inviati devono essere fotocopiati in numero pari a quello delle camere/unità abitative,compilati sulla base dei dati inseriti nella tabella prezzi ed affissi (come gli scorsi anni) uno per ogni camera/unità abitativa.

 

Riportiamo di seguito la circolare inviata dalla struttura regionale:

Ai sensi del nuovo testo unico in materia di strutture turistico-ricettive (L.R. 32/2014) la tabella dei prezzi che si intendono applicare per l’anno successivo deve essere inviata ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2020 alla mail strutturericettivesv@regione.liguria.it a titolo di mera comunicazione, in quanto non è previsto nessun tipo di vidimazione o convalida.

Copia della stessa dovrà essere esposta nella zona comune della struttura a servizio della clientela, mentre i cartellini dovranno essere affissi nelle singole camere.

A tal fine si allega alla presente la tabella riepilogativa prezzi ed un cartellino tipo, con alcuni accorgimenti utili per una corretta compilazione:

 

  1. la disciplina attuale non prevede per le tariffe alcun limite o vincolo relativo al livello di appartenenza;
  2. nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi gli stessi sono considerati come prezzi unici;
  3. non si possono in nessun caso applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente denunciati;
  4. è possibile invece applicare tariffe inferiori ai minimi ma solo nelle seguenti casistiche:
  • gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;
  • ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a quindici giorni;
  • bambini/ragazzi al di sotto dei diciotto anni;
  • guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;
  • convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni;
  • utilizzo di sistemi di intermediazione telematica GDS o similari.
  1. nel caso in cui sia previsto il servizio di pensione completa o mezza pensione devono esserne denunciati i relativi prezzi.

 

Per maggiori dettagli ed eventuali chiarimenti è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica strutturericettivesv@regione.liguria.it, telefonare ai numeri:  0105488381

Importante!  COMUNICAZIONE CHIUSURE

 

Vi ricordiamo inoltre che, per risultare rispondenti e quindi non incorrere nelle sanzioni previste, è necessario inserire i periodi di chiusura sul sistema regionale RIMOVCLI. L’operazione richiede circa 10 secondi, naturalmente il periodo di chiusura impostato potrà essere modificato in qualunque momento.

 

Qualora la struttura stia osservando un periodo di chiusura deve segnalarlo usando la specifica funzione prevista dal sistema che, con una semplice operazione, consente di inserire i periodi di chiusura e di risultare quindi adempienti. A tale riguardo si ricorda che la funzione “CHIUSURA”, ovviamente, è attivabile esclusivamente quando nella struttura non risultano presenti clienti.

Circolare Covid19 del 26 Ottobre sul Nuovo DPCM del 24 Ottobre 2020.

EMERGENZA CORONAVIRUS

Circolare Covid19 del 26 Ottobre sul Nuovo DPCM del 24 Ottobre 2020
le nuove misure IN VIGORE DA LUNEDI’ 26 ottobre fino al 24 novembre 2020

allegati: DPCM 24 OTTOBREProtocollo Conferenza Episcopale Italiana

Ieri il Presidente del Consiglio ha adottato un nuovo DPCM che modifica in parte, aggravandoli, i provvedimenti restrittivi fino ad oggi vigenti.
Le nuove norme sono valide in tutt’Italia a partire dal 26 ottobre fino al 24 novembre incluso. In sintesi per quanto riguarda le nostre imprese il provvedimento (testo integrale in allegato) prevede:

 

  • MISURE DI PREVENZIONE PER LE STRUTTURE RICETTIVE

    1. In generale l’attività è consentita con l’obbligo di rispettare tutte le regole e i comportamenti previsti dai protocolli e dalle linee guida vigenti (si deve continuare a fare quello che si è fatto fino ad oggi).
    In particolare i nuovi DPCM, adottati nelle ultime settimane, ribadiscono l’obbligo del mantenimento del distanziamento sociale (distanza interpersonale di almeno 1 metro) tra persone non conviventi e di aver sempre con se la mascherina e d’indossarla nei luoghi al chiuso, diversi dalla propria abitazione privata, e in tutti i luoghi all’aperto quando non sia garantita la possibilità di distanziamento rispetto a persone non conviventi.
    2. Con questo nuovo decreto s’introduce (ed è una novità) l’obbligo per tutti i locali pubblici e aperti al pubblico di esposizione all’ingresso dei locali di un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale medesimo, numero calcolato sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Per le imprese ricettive questo significa che si deve affiggere fuori dai locali/aree bar, ristorante, reception un cartello in cui è indicato il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente dentro il bar, il ristorante o la reception.
  1. Accoglienza degli ospiti italiani.
    Non esistono divieti di spostamento in Italia e pertanto gli italiani possono continuare per il momento a viaggiare al di fuori del proprio comune di residenza. Il nuovo DPCM introduce, tuttavia, una novità la forte raccomandazione a tutte le persone a non spostarsi dal proprio domicilio salvo che per lavoro, studio, motivi di salute, situazioni di necessita o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Importante! Dato che i servizi ricettivi non sono stati sospesi dal DPCM da una prima lettura della norma sembra che lo “sconsiglio a muoversi da casa” non valga per chi vuole recarsi a fare una vacanza e pertanto non possa essere addotto come causa che giustifichi la disdetta di una prenotazione in essere.

  1. Accoglienza degli ospiti stranieri.
    Il DPCM non introduce novità rispetto alle regole precedenti che restano valide.
  2. Importante! Attività di Ristorazione riservata esclusivamente alle persone alloggiate nella struttura ricettiva.
    Il DPCM espressamente prevede la possibilità per le sole persone alloggiate, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, di fornire il servizio di ristorazione senza limiti di orario.
    6. Attività di Ristorazione per le persone non alloggiate nella struttura ricettiva.
    Il DPCM modificando le regole ad oggi valide stabilisce che: le attività di ristorazione (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticceria) sono consentite dalle 5,00 alle 18,00 di tutti i giorni (festivi compresi); il servizio al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone a tavolo salvo che non si tratti di conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di alimenti e bevande nei ristoranti, bar, pub, ecc.; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione con consegna a domicilio ed è consentita fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei locali. Ovviamente anche in questo caso resta l’obbligo di affiggere fuori dai locali il cartello indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale.
  • ALTRE RESTRIZIONI D’INTERESSE PER LE NOSTRE IMPRESE
  1. A) Dal 26 Ottobre sono sospese le attività di: parchi tematici e divertimento; palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali; sale gioco e casinò; teatri, cinema, sale da ballo, discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso; centri culturali, sociali e ricreativi.
  2. B) Sono sospesi i viaggi d’istruzione (gite scolastiche) e le uscite didattiche
  3. C) Sono vietate tutte le tipologie di Feste svolte all’aperto o al chiuso incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose che fino ad oggi erano consentite entro il limite massimo di 30 partecipanti (in pratica ad es. da oggi sono vietate anche le feste di matrimonio o per un battesimo o per la prima comunione).
  4. D) Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e i convegni e congressi di qualsiasi tipo (sono possibili solo riunioni e convegni a distanza)
  5. E) È possibile che venga disposta in casi particolari la chiusura di strade o piazze nei centri urbani dopo le ore 21,00 salva la possibilità di accesso e deflusso delle persone verso le proprie abitazioni o gli esercizi commerciali legittimamente aperti (regola che vale ovviamente anche per le nostre strutture che possono esser legittimamente aperte).

Circolare del 27 ottobre 2020. Covid19 versamenti contributi, bando ISI INAIL

Upa informa

Circolare del 27 ottobre 2020

     Argomenti:

Ø  Covid-19, ripresa dei versamenti dei contributi: chiarimenti

Ø  BANDO ISI INAIL 2020 – Pubblicazione entro dicembre 2020

  • Indennità Covid-19: online la domanda onnicomprensiva
  • CHIARIMENTI CIRCOLARE DECRETO AGOSTO – CIG E INCENTIVI
  • DL Agosto: sintesi delle principali misure di interesse del settore
  • Schedine di PS. Novità sulla trasmissione

Allegati: Messaggio INPSCircolare 115 ammortizzatori DL AgostoDL Agosto prorogaDPCM 24 ottobre 2020DL ristori 137

          

Covid-19, ripresa dei versamenti dei contributi: chiarimenti

Messaggio Inps 23 ottobre 2020, n.3882

L’articolo 97, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto la possibilità di riprendere a versare i contributi sospesi per l’emergenza Covid-19 in due modalità:

  • il 50% delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • il rimanente 50% mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

La domanda di adesione alla rateizzazione può essere trasmessa fino al 30 ottobre 2020, tramite il servizio online.

Con il messaggio 23 ottobre 2020, n. 3882 l’INPS precisa che, relativamente al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione, considerato che è stato fissato al 16 settembre il termine per la ripresa dei versamenti sospesi:

  • entro il 30 ottobre 2020 devono essere versate le prime due rate;
  • entro il 31 dicembre 2020 il 50% dell’importo oggetto di sospensione dovrà essere interamente corrisposto in quanto ciò costituisce condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50% fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Il messaggio fornisce, inoltre, le indicazioni per i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi nella Gestione Aziende con dipendenti, per i committenti della Gestione Separata e per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione agricola unificata.

Fonte. Inps

BANDO ISI INAIL 2020 – Pubblicazione entro dicembre 2020
Si informa che l’INAIL, con la nota reperibile al seguente link ha comunicato che è in corso di predisposizione l’Avviso Isi generalista 2020 per il finanziamento di progetti di investimento delle imprese, con modalità rapide e semplificate, per risorse complessive pari a 200 milioni di euro, come previsto dall’art. 95, co. 6 bis, d.l. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), introdotto dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020. Il bando, che sarà destinato a tutte le imprese con esclusione di quelle a cui è rivolto l’avviso Isi Agricoltura, sarà suddiviso in assi di finanziamento per l’erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati alla realizzazione di progetti destinati a migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La pubblicazione dell’Avviso pubblico è prevista entro il corrente anno.

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-prossima-pubbl-isi-2020.html

Indennità Covid-19: online la domanda onnicomprensiva

Da oggi è attivo il servizio per la presentazione delle domande all’Inps

Da oggi è attivo il servizio per la presentazione delle domande di indennità Covid-19 onnicomprensiva per alcune categorie di lavoratori:

  • stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati di vendita a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;
  • lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

La misura di sostegno, introdotta dal decreto-legge 104/2020, prevede l’erogazione di una indennità onnicomprensiva pari a mille euro.

Per tutte le indicazioni relative all’accesso, alla corretta compilazione della domanda e alle funzioni che permettono di controllarne lo stato e l’esito fino al pagamento, è possibile consultare il Tutorial (pdf 2,93MB) previsto per le altre indennità Covid-19.

Coloro che hanno già beneficiato di indennità Covid-19 e che rientrano nelle suddette categorie di lavoratori, anche a seguito di riesame con esito positivo, non devono presentare domanda per l’indennità onnicomprensiva, in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS.

Coloro che, invece, non hanno ancora presentato domanda per altre indennità Covid-19 o che hanno presentato domanda ma questa risulta “Respinta”, devono presentare una nuova domanda per l’indennità onnicomprensiva.

Fonte: Inps

CHIARIMENTI CIRCOLARE DECRETO AGOSTO – CIG E INCENTIVI

Essendo arrivati i primi chiarimenti Inps in merito all’utilizzo della nuova cassa integrazione introdotta dall’ultimo D.L. di agosto, la presente per rettificare quanto precedentemente comunicato nella circolare del 4 settembre u.s.:

Importante!

– possono essere messi in Cassa integrazione i dipendenti in forza alla data del 13/07/2020 e non 25/03/2020 come inizialmente previsto dalla normativa;

 

per il conteggio del periodo di CIG valgono le settimane autorizzate e non quelle effettivamente fruite; ciò significa che gli eventuali giorni di CIG non utilizzati all’interno di un periodo autorizzato andranno persi.

 

Riportiamo una sintesi della circolare INPS 115/2020 con la quale l’Istituto illustra le novità introdotte dal DL 104/2020, fornendo indicazioni sulle domande relative agli ammortizzatori COVID 19. l’INPS segnala:

– concessione degli ammortizzatori COVID 19: l’articolo 1 del DL 104/2020 prevede che l’utilizzo delle 9 + 9 settimane sia possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati, senza tener conto del dato relativo al fruito. Ne consegue che una volta richieste ed autorizzate le prime 9 settimane e decorso il relativo periodo, i datori di lavoro potranno chiedere le ulteriori 9 settimane ma NON  l’eventuale completamento delle prime 9 settimane laddove non fossero state fruite per intero

Beneficiari degli ammortizzatori Covid 19 ex art. 1 dl 104/2020: lavoratori in forza alla data del 13 luglio

Per quanto riguarda le modalità di richiesta delle prime 9 settimane (o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente disciplina e ricadenti nel periodo 13 luglio – 31 dicembre 2020) si potrà continuare ad utilizzare la causale “COVID -19 nazionale”.

Le aziende che nelle more del DL Agosto abbiano chiesto – avendo esaurito le settimane di ammortizzatori Covid 19 ex DL 18/2020 e s.m.i. – l’assegno ordinario FIS possono inviare espressa richiesta di annullamento della precedente domanda e inoltrare nuova apposita domanda con causale “COVID-19 nazionale”. A tal fine le aziende provvederanno a inviare apposita comunicazione nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane da variare.

Per quanto riguarda le domande relative alle seconde 9 settimane – che come detto sopra potranno essere richieste solo dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso – occorrerà utilizzare la causale “Covid 19 con fatturato” e allegare una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, in cui si autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. Si ricorda infatti che sulla seconda tranche è dovuto un contributo addizionale a carico azienda –  ad eccezione dei datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato nel primo semestre 2020 superiore al 20% o che abbiano avviato l’attività successivamente al 1 gennaio 2019 – varia bile in base alla riduzione di fatturato registrata nel primo semestre dell’anno rispetto all’analogo periodo 2019 (vd comunicazione DL Agosto. Proroga Ammortizzatori sociali Covid 19 in allegato). Con specifico messaggio l’INPS indicherà le modalità di presentazione delle domande relative alla seconda tranche di settimane.

Per quanto attiene il termine di trasmissione delle domande, l’Istituto ricorda che è fissato, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa (trascorso inutilmente tale termine, il pagamento delle prestazioni è a carico del datore di lavoro); eccezionalmente il termine di trasmissione delle domande riferite ai mesi di luglio a agosto viene fatto slittare al 31 ottobre.
Per maggiori approfondimenti si rinvia al testo della circolare allegata.

Importante!
Messaggio INPS 3729/2020. Ulteriori chiarimenti in merito alla proroga al 31 ottobre dei termini per invio delle domande e dei dati utili ai pagamenti diretti e precisazioni sulla seconda tranche di 9 settimane

Con messaggio 3729 l’inps fornisce alcuni chiarimenti in merito ai termini decadenziali previsti per l’invio delle domande di trattamenti di cassa integrazione(ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario, nonché dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti (modelli SR41 e SR43 semplificati) – precedentemente fissati al 31 agosto 2020 e al 30 settembre 2020 dall’art. 1, co. 9 e 10, del DL 104/2020 – e prorogati al 31 ottobre 2020.

In allegato al messaggio, l’INPS fornisce il riepilogo delle scadenze.

Inoltre relativamente alla seconda trance di 9 settimane di ammortizzatori ex art. 1 DL 104/2020 l’INPS, facendo seguito alle istruzioni fornite con il messaggio n. 3525 del 1° ottobre 2020 precisa che “In merito alla trasmissione delle istanze, che deve riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, si precisa che la stessa trasmissione è già possibile a far tempo dalla data di pubblicazione del citato messaggio, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto“.

DL Agosto: sintesi delle principali misure di interesse del settore

Tabella riassuntiva con le ultime modifiche intervenute in sede di conversione

Lo scorso 13 ottobre si è concluso, con modifiche importanti per il settore, l’iter di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia»

In allegato il testo coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 e, facendo seguito alle note di approfondimento di seguito riportate, riportiamo una TABELLA RIASSUNTIVA  DELLE PRINCIPALI MISURE DI INTERESSE DEL SETTORE

Decreto Agosto – In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione

E’ stata pubblicata sul Suppl. Ordinario n. 37 della GU n. 253 la legge di conversione del Decreto Agosto. Sintesi delle principali misure di interesse per le imprese

la Legge n. 126/2020 di conversione, con modificazioni, del DL 104/2020 (cd. Decreto Agosto).

Di seguito si riporta una sintesi delle principali misure di interesse per le imprese:

 

Misure per il sostegno del sistema termale nazionale Costituzione di un fondo presso il MISE con dotazione di 20 mln € per il 2020 e 18 mln € per il 2021 per la concessione di buoni per l’acquisto di servizi termali.

Un successivo DM MISE disciplinerà le modalità attuative

Contratto di somministrazione Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi > 24 mesi lo stesso lavoratore se l’agenzia ha comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato
Contributo a fondo perduto comuni montani Per i soggetti che non hanno chiesto il contributo a fondo perduto ex art 25 DL 34/2020 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT ovvero ricompresi nella circolare MEF 9/1993, e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall’Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020

A tale scopo è costituito uno specifico fondo presso il MEF con dotazione di 5 mln €

DM attuativo MEF

Licenziamenti Eliminata la possibilità per il datore di lavoro che abbia proceduto al recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo di revocare il recesso, purchè contestualmente faccia richiesta degli ammortizzatori
Smart working/congedo straordinario x genitori di figli in quaranta Fino al 31 dicembre 2020, smart working per genitori durante la quarantena del figlio minore di 14 anni disposta da ASL a seguito di contatto a scuola, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati e per contatto verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche

 

In alternativa, congedo straordinario (50% della retribuzione e contribuzione figurativa)

Smart working genitori figli con disabilità grave Smart working semplificato, fermo restando gli obblighi informativi di cui agli artt. Da 18 a 23 L. 81/17 fino al 30/06/2021 per genitori di figli con disabilità grave ex l. 104
Lavoratori fragili Fino al 15/10/2020 ai lavoratori in possesso di certificazione attestante immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, terapie salva vita, disabilità grave, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di base.

 

Dal 16/10 al 31/12/2020 i lavoratori fragili di cui sopra svolgono attività lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento

Incentivi per i comuni di Linosa e Lampedusa Per i soggetti con domicilio fiscale/sede operativa/sede legale nei comuni di Linosa e Lampedusa, i versamenti dei contributi previdenziali, premi inail, tributi in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data (pagamento in ‘unica soluzione, ovvero 4 rate, ovvero 50% con le modalità precedenti e il restante dal 16 gennaio 2021 con 24 rate)

 

Alle imprese turistiche con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa, possono essere concesse le agevolazioni di cui all’articolo 9, comma 1, del DL 123/2019

Credito di imposta sanificazione luoghi di lavoro e acquisto DPI Le risorse destinate alla concessione del credito di imposta sanificazione luoghi di lavoro e acquisto DPI sono incrementate di 403 mln €
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali e materiali Sospensione per l’esercizio in corso dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni immateriali e materiali, mantenendo il valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio annuale approvato. La quota di ammortamento non effettuata sarà imputata al Conto economico dell’esercizio successivo (si allungano di 1 anno i piani di ammortamento)
Bonus ristoranti Esteso agli alberghi per le attività autorizzate alla somministrazione di cibo
Bonus affitti Sale dal 30 al 50% la percentuale di calcolo dell’agevolazione in caso di affitto di ramo d’azienda

Nei casi in cui sulla medesima struttura siano stati stipulati sia un contratto di locazione che uno di affitto di ramo d’azienda, spettano entrambe le agevolazioni

Agevolazione estesa al 31 dicembre 2020 per le imprese turistico- ricettive

Bonus vacanze Il pagamento del servizio può essere corrisposto anche con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, adv e to
IMU Viene precisato che ll’esenzione della prima rata dell’IMU riguarda anche le pertinenze degli immobili alberghieri
Rivalutazioni Per le imprese con esercizi a cavallo, la rivalutazione può essere effettuata nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31/12/2020 a condizione che i beni e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

Schedine di PS. Novità sulla trasmissione

A seguito delle modifiche all’art. 109 del tulps introdotte dall’art. 5 del DL 53/2019, il Ministero provvederà ad emanare a breve un provvedimento di aggiornamento delle modalità tecniche di trasmissione a disposizione delle imprese.

L’art. 5, co. 1, del L 53/2019, infatti, intervenendo sull’art. 109 del TULPS stabilisce che – fermo restando l’obbligo da parte dei gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive di comunicazione alla Questura competente per territorio le generalità degli alloggiati entro le 24 ore dall’arrivo – per i soggiorni non superiori alle 24 ore la comunicazione dei dati relativi agli alloggiati avvenga entro 6 ore.
Il successivo comma 1 bis prevede poi che le modalità di comunicazione con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate sono integrate con DM del Ministro dell’interno al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive.

Pertanto, accanto alle modalità ad oggi in essere – e che rimarranno comunque attive se pure con alcune modifiche –  verrà introdotto un sistema tramite web service con il collegamento diretto con i gestionali utilizzati nelle strutture alberghiere.

Per quanto riguarda l’accesso al portale alloggiati web, sarà possibile anche da smartphone e tablet e le modalità di autenticazione e riconoscimento saranno semplificate ed aggiornate (password e codici OTP) progressivamente allo scadere degli attuali certificati digitali, o prima se richiesto dall’azienda.

Per le strutture già registrate ed in possesso di credenziali valide, sarà possibile procedere alla attivazione delle nuove modalità direttamente on line senza la necessità di doversi recare in Questura.

Inoltre per le ricevute di trasmissione la firma digitale sarà sostituita dal QR code.

Il decreto del Ministero dell’interno contenente le novità sopra riportate, sarà emanato a breve e l’entrata in vigore è prevista nei 90 giorni successivi alla pubblicazione.

Circolare Covid19 del 30 Ottobre sul Decreto Legge “Ristoro” N. 137 del 28 Ottobre 2020

Circolare Covid19 del 30 Ottobre sul Decreto Legge “Ristoro” N. 137 del 28 Ottobre 2020

allegati: Testo del Decreto Legge Ristoro – Testo del DPCM del 24 ottobre 2020

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge Ristoro (il cui testo integrale è allegato alla Circolare) che prevede misure finalizzate a ristorare le imprese maggiormente danneggiate dagli ultimi DPCM adottati al fine di contenere la ripresa dei contagi nella cosiddetta fase2 dell’emergenza Covid19.

Le norme del nuovo Decreto interessano, di fatto, tutte le nostre imprese, e, in sintesi, prevedono le seguenti principali misure di “ristoro”:

  • CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE – Art.1 del Decreto.

Con il Decreto Ristoro viene ripetuto il contributo a fondo perduto erogato alle imprese nella primavera 2020, ai sensi del cosiddetto Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, con due differenze sostanziali: l’entità del contributo è aumentata in percentuale variabile dal 150% al 400% a seconda del tipo d’impresa beneficiaria; sono ammesse al contributo anche le imprese con ricavi complessivi nel 2019 superiori a 5 milioni di euro, imprese che erano state escluse dal contributo erogato a primavera.

Beneficiari del contributo.

Tutti coloro che alla data del 25 ottobre 2020 hanno una partita IVA attiva e che svolgono come attività  economica prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO elencati nell’allegato 1 al Decreto.
Per quanto ci riguarda sono beneficiari: alberghi, RTA, CAV, affittacamere, ostelli, rifugi, bed & breakfast, campeggi, villaggi turistici, ristoranti.


Presupposti per ottenere il contributo
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Il contributo spetta solo se i ricavi di aprile 2020 sono inferiori ai due terzi dei ricavi di aprile 2019, o se l’attività ha avuto inizio dopo il 1 gennaio 2019.

Le imprese che hanno già ottenuto in primavera il contributo a fondo perduto, previsto dal Decreto Rilancio, non devono far nulla, riceveranno direttamente dall’Agenzia dell’Entrate il bonifico del contributo sul proprio conto corrente.

Le imprese che non hanno potuto a primavera richiedere il contributo (quelle con ricavi nel 2019 maggiori di 5 milioni di euro) dovranno presentare online la richiesta nei tempi e nei modi previsti da uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.


Ammontare del contributo
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200% per i Ristoranti e 150% per alberghi, RTA, CAV, affittacamere, ostelli, rifugi, bed & breakfast, campeggi, villaggi turistici  del valore del contributo già ottenuto a primavera per le imprese con ricavi nel 2019 inferiori a 5 milioni di euro.

200% per i Ristoranti e 150% per alberghi, RTA, CAV, affittacamere, ostelli, rifugi, bed & breakfast, campeggi, villaggi turistici  del valore del contributo che avrebbero potuto richiedere ai sensi del Decreto Rilancio per le imprese che a primavera non potevano presentare richiesta di contributo (imprese con ricavi nel 2019 superiori a 5 milioni di euro).

In ogni caso il contributo erogato per ogni impresa non può essere superiore a 150.000,00 € e non è soggetto ad alcuna forma di tassazione.

 

  • PROROGA TERMINI UTILIZZO DEL BONUS VACANZE – Art.5 comma 6 del Decreto.

Il Bonus Vacanze, di cui all’art.176 del DL Rilancio, è utilizzabile una sola volta nel periodo 1 luglio 2020 – 30 giugno 2021 (la scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 2020).

 

  • CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI E AFFITTO D’AZIENDA – Art. 8 del Decreto.

Alle imprese operanti nei settori economici di cui all’allegato 1 al Decreto (per quanto ci riguarda: ristoranti, alberghi, RTA, CAV, affittacamere, ostelli, rifugi, bed & breakfast, campeggi, villaggi turistici ), a prescindere dal valore dei ricavi dell’anno 2019, è riconosciuto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 un credito d’imposta del valore del 60% dei canoni di locazione (affitto d’immobile) o del 30% dei canoni di affitto d’azienda a condizione che i ricavi del mese di ottobre, novembre e dicembre 2020 siano inferiori al 50% dei ricavi per ciascun mese corrispondente (ottobre, novembre e dicembre) del 2019.

 

  • CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU – Art.9 del Decreto.

Per le imprese operanti nei settori economici di cui all’allegato 1 al Decreto (per quanto ci riguarda: ristoranti, alberghi, RTA, CAV, affittacamere, ostelli, rifugi, bed & breakfast, campeggi, villaggi turistici) è cancellata la seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui svolgono l’attività d’impresa a condizione che il proprietario dell’immobile sia anche il gestore dell’attività esercitata nell’immobile stesso.

 

  • PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE 770 – Art.10 del Decreto.

La scadenza per la presentazione del 770 relativo al 2019 è prorogata al 10 dicembre 2020.

 

  • AMMORTIZZATORI SOCIALI (Assegno Ordinario FIS; Cassa Integrazione in Deroga) – Art.12 commi da 1 a 8 del Decreto.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa causa Covid19 possono richiedere la concessione degli ammortizzatori sociali per una durata massima di 6 settimane collocate nel periodo 16 novembre 2020 – 31 gennaio 2021.

Le 6 settimane di assegno ordinario o di cassa in deroga possono essere richieste dai:

  • datori di lavoro che hanno già interamente utilizzato le 9 più 9 settimane di ammortizzatori sociali previste da cosiddetto Decreto Agosto (DL n°104 del 14 agosto 2020);
  • datori di lavoro interessati dai provvedimenti di chiusura totale o parziale delle proprie attività disposti dal recente DPCM del 24 ottobre 2020.

I datori di lavoro che utilizzano le 6 settimane, con esclusione di coloro che sono interessati dai provvedimenti di chiusura totale o parziale del DPCM del 24 ottobre 2020 o che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione dei ricavi di almeno il 20% rispetto al primo semestre 2019, devono versare all’INPS un contributo addizionale.

 

  • PROROGA DIVIETO DI LICENZIAMENTO – Art.12 commi da 9 a 11 del Decreto.

Il divieto di licenziamento, introdotto con i precedenti decreti emanati nella gestione dell’emergenza Covid19, è prorogato fino al 31 gennaio 2021.

 

  • ESONERO VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI – Art.12 commi da 14 a 17 del Decreto.

In alternativa agli ammortizzatori sociali, di cui ai commi da 1 a 8 dell’art.12 del Decreto, i datori di lavoro possono usufruire dell’esonero dei versamenti contributivi previdenziali (sono invece da pagare i premi e i contributi assicurativi dovuti all’INAIL) per un periodo ulteriore rispetto a quello previsto dall’art.3 del Decreto Legge Agosto (4 mesi) di 4 settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021.

 

  • SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PREMI ASSICURATIVI – Art.13 del Decreto.

Ai datori di lavoro appartenenti ai settori economici interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che svolgono in misura prevalente una delle attività economiche di cui ai codici ATECO dell’allegato 1 al Decreto sono sospesi i pagamenti dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.

I pagamenti sospesi saranno effettuati a partire dal 16 marzo 2021 o in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo.

 

  • NUOVA INDENNITA’ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO  – Art.15 del Decreto.

Ai lavoratori stagionali del turismo che hanno cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiamo svolto, nello stesso periodo, prestazioni lavorative per almeno 30 giorni e non siano titolari di pensione, o di rapporto di lavoro dipendente o di NASPI alla data del 29 ottobre 2020 è riconosciuta un’indennità omnicomprensiva pari a 1.000,00 euro.

Circolare Covid19 del10 novembre 2020. DL 9 novembre n149

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 10 NOVEMBRE 2020 sulla Nuova Ordinanza del Ministro della Salute  del 9 novembre 2020 – Liguria in zona Arancione

ALLEGATI: Decreto Legge del 9 novembre 2020 N. 149Autodichiarazione

Con la nuova Ordinanza del 09 novembre 2020 il Ministro della Salute ha individuato nuove Regioni classificate Zone Arancione ovvero Abruzzo, Umbria, Basilicata, Toscana e Liguria che si aggiungono a Puglia e Sicilia.

Pertanto a partire da mercoledì 11 novembre e (al momento) fino al 25 novembre compreso tutta la Liguria, nessun comune escluso, è classificata zona Arancione.


Quali sono, per quanto ci riguarda, le conseguenze di questa decisione
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  • MISURE PIU’ RESTRITTIVE RISPETTO A QUELLE VIGENTI NELLE ZONE GIALLE

Ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020 in tutta la Liguria, a partire dal 11 novembre incluso, si applicheranno delle misure più restrittive rispetto a quelle ad oggi applicate.
In pratica si devono rispettare tutte le misure ad oggi vigenti (quelle che abbiamo descritto con la nostra Circolare del 5 Novembre 2020 – GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 – Suppl. Ordinario n. 41 e GU Serie Generale n.276 del 05-11-2020 ) con in aggiunta le seguenti regole:

  1. Divieto di spostamento in entrata e in uscita dalle zone arancione salvo che gli spostamenti siano dovuti a:
  • Comprovate esigenze lavorative;
  • Situazioni di necessità;
    • Motivi di salute;
    • Assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.

E’ sempre consentito comunque il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza ed il solo transito attraverso le zone arancioni

Importante! Questo significa che a partire dal 11 novembre e fino al 25 novembre possono essere ospitati solo clienti italiani o stranieri che si spostino ESCLUSIVAMENTE per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di saluteNon possiamo ospitare, italiani e stranieri,  chi si spostano solo per vacanza!

I clienti che sono arrivati nelle nostre strutture prima del 11 novembre devono rispettare tutte le limitazioni interne alla zona arancione e a conclusione del loro soggiorno possono rientrare al proprio domicilio o residenza ovunque essi siano localizzati in Italia (a prescindere dalla classificazione in zone rosse, arancione e gialle) o all’estero.

  1. Divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che gli spostamenti siano dovuti a:
  • Comprovate esigenze lavorative o di studio;
  • Situazioni di necessità;
    • Motivi di salute;
    • Svolgere attività o fruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune da cui ci si sposta.

Il divieto vale per tutti coloro che si trovano in Liguria e pertanto, oltre che per noi, anche per i nostri eventuali clienti.

  1. Sono sospese le attività di ristorazione e bar (incluse gelaterie, pasticcerie e pub ).
    E’ consentita soltanto la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Questo significa che:

L’attività di ristorazione e bar riservata ai soli clienti alloggiati è consentita senza limiti di orario nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti (che non hanno subito modifiche!), e del numero massimo di clienti per tavolo, pari a 4, fatti salvi i casi di clienti tra di loro conviventi.

L’attività di ristorazione per i  clienti NON alloggiati non è consentita dal 11 novembre al 25 novembre compresi fatta salva la possibilità, per i clienti non alloggiati, della ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 della ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze della struttura.

  • MISURE DI RISTORO AGGIUNTIVE PER LE IMPRESE IN AREA ARANCIONE INTRODOTTE CON IL NUOVO DECRETO LEGGE “RISTORI BIS”.

Importante! Il nuovo Decreto Legge N°149 del 9 novembre 2020 (testo integrale in allegato), detto Ristori bis, ha introdotto alcune misure aggiuntive, rispetto a quelle di cui al Decreto Legge N.137 del 28 ottobre 2020 (descritte nella nostra Circolare del 30 Ottobre GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020 e  GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020) , a favore delle imprese localizzate nelle zone arancione che per, quanto ci riguarda, sono:

Contributo a fondo perso – Art. 1 del Decreto Legge.

Per le sole imprese ricettive con codice ATECO 55100 (Alberghi) ubicate nelle zone arancione il contributo a fondo perso introdotto dal Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 è aumentato del 50%. Questo significa che il contributo assegnato alle imprese con codice ATECO 55100 sarà pari al 200% del contributo loro assegnato nella primavera 2020 ai sensi del cosiddetto Decreto Rilancio.


Proroga dei termini di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP
– Art.6 del Decreto Legge.

Nei confronti dei soggetti esercenti l’attività di gestione di ristoranti ubicati nelle zone arancione, indipendentemente dalla eventuale riduzione dei loro ricavi, si applica la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP.


Sospensione dei versamenti tributari  che scadono a novembre 2020 – Art.7 del Decreto Legge
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Per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle zone arancione o nelle zone rosse sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre relativi ai:

  • versamenti relativi alle ritenute tributarie alla fonte e alle trattenute per l’addizionale regionale e comunale;
  • versamenti relativi all’IVA.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza alcun onere aggiuntivo, entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione o mediante quattro rate di pari importo pagate a partire dal 16 marzo 2021.

Link utili:
Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19   emanati dal Governo
https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13

 

Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  emanati dal Ministero della Salute

https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=17

Circolare Covid19 del 5 novembre. DPCM 3 novembre 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

Circolare Covid19 del 5 novembre 2020 sul Nuovo DPCM del 03 novembre 2020

Allegati: Ordinanza MdS –  Autocertificazione  – DPCM 3 novembre 2020

Nella notte del 3 novembre il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato un nuovo DPCM pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale N°275 del 4 novembre 2020 (Testo integrale in allegato) che modifica in parte, aggravandole, le disposizioni  restrittive ad oggi vigenti.

Importante! Le nuove norme valgono a partire dal 6 novembre fino al 03 dicembre incluso.

La principale novità introdotta dal DPCM consiste nella possibilità d’individuare sul territorio italiano aree con diverso pericolo di contagio in cui si applicano misure restrittive diverse. Il DPCM prevede la possibilità d’individuare 3 aree con rischio crescente e con provvedimenti restrittivi di grado progressivamente maggiore le cosiddette aree gialle, arancione e rossa.

Come vengono individuate le aree gialle, arancione e rossa.

Con Ordinanza del Ministro della Salute, aggiornata almeno una volta a settimana, ed adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sono individuate le zone arancione e rossa, tutto il resto d’Italia è per esclusione considerato zona gialla. Le zone arancione e rossa possono interessare un’intera regione o parti di essa. Le norme che si applicano solo nelle zone arancione e rosse sono valide a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza del Ministro e durano per un minimo di 15 giorni e comunque non oltre (ad oggi) il giorno 3 dicembre incluso.

Quali sono le aree gialle, arancione e rossa.

Con propria Ordinanza del 04 novembre 2020 (Testo Integrale in Allegato) a partire dal giorno 06 novembre l’Italia è stata suddivisa nelle seguenti aree:

­           Aree Rosse: L’intero territorio delle seguenti Regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Calabria;

­           Aree Arancione: L’intero territorio delle seguenti Regioni: Puglia e Sicilia;

­           Aree Gialle: tutto il resto d’Italia incluso tutto il territorio della Regione Liguria.

 

  • Le principali misure restrittive, di nostro interesse,  previste dal nuovo DPCM

Innanzitutto il DPCM prevede in tutt’Italia, indipendentemente dalla classificazione in aree gialle, arancione e rosse, la possibilità (per chi vuole e soprattutto può!) di continuare ad esercitare l’attività ricettiva; questo significa che tutte le strutture ricettive, nessuna esclusa, possono sempre continuare (qualunque sia il colore dell’area  in cui si trovano!)  ad essere aperte.

Norme Restrittive valide su tutto il territorio nazionale (aree gialle, arancioni e rosse) e pertanto anche in Liguria.

  • Il DPCM ribadisce l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale tra persone non conviventi di almeno un metro, e di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.
  • Dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo, viene introdotto il divieto di spostamento (cosiddetto coprifuoco) dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:

–           Comprovate esigenze lavorative;

–           Situazioni di necessità;

–           Motivi di salute.

  • Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti (come lo sono tutte le strutture ricettive!)
  • Sono sospese le attività di:

–           Parchi tematici e divertimento;

–           Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;

–           Centri culturali, ricreativi e sociali;

–           Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;

–           Teatri, cinema e sale concerto;

–           Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

–           Convegni, congressi e meeting non a distanza;

–           Musei e altri luoghi ed istituti di cultura;

–           Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate;

–           Impianti sciistici.

  • Sono vietate:

–           Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose (ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)

–           Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.

  • Nei giorni prefestivi e festivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati con l’esclusione di: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, tabacchi ed edicole.
  • A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
  • Norme Restrittive valide solo nelle aree gialle (Regione Liguria inclusa)

Attività (per quanto ci riguarda quella rivolta alle persone non alloggiate nelle strutture ricettive) di ristorazione e bar (incluse gelaterie, pasticcerie e pub ) consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00 con consumo al tavolo consentito per un massimo di 4 persone, salvo che non si tratti di conviventi.
E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

  • Norme Restrittive valide solo nelle aree arancioni (ad oggi la Liguria è esclusa da queste misure)

Nelle aree Arancioni (classificate ai sensi del DPCM come aree a scenario 3 e livello di rischio alto) oltre a quanto prima descritto si applicano le seguenti ulteriori misure restrittive:

  1. Divieto di spostamento in entrata e in uscita dalle zone arancione salvo che gli spostamenti siano dovuti a:
  • Comprovate esigenze lavorative;
  • Situazioni di necessità;
  • Motivi di salute;
  • Assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.

E’ sempre consentito comunque il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza ed il solo transito attraverso le zone arancioni

  1. Divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che gli spostamenti siano dovuti a:
  • Comprovate esigenze lavorative o di studio;
  • Situazioni di necessità;
  • Motivi di salute;
  • Svolgere attività o fruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune da cui ci si sposta.

 

  1. Sono sospese le attività di ristorazione e bar (incluse gelaterie, pasticcerie e pub ).  E’ consentita soltanto la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
  • Norme Restrittive valide solo nelle aree rosse (ad oggi la Liguria è esclusa da queste misure)

Nelle aree Rosse (classificate ai sensi del DPCM come aree a scenario 4 e livello di rischio alto) oltre a quanto prima descritto si applicano le seguenti ulteriori misure restrittive:

  1. Divieto di spostamento  in entrata e in uscita dalle zone arancione e all’interno delle stesse (che significa che non ci può spostare fuori dal proprio comune) salvo che gli spostamenti siano dovuti
  • Comprovate esigenze lavorative;
  • Situazioni di necessità;
  • Motivi di salute;
  • Assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.

E’ sempre consentito comunque il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza ed il solo transito attraverso le zone rosse.

  1. Sospensione delle attività commerciali al dettaglio  con esclusione della vendita dei generi alimentari e dei beni di prima necessità, delle farmacie, parafarmacie, delle edicole e dei tabaccai.
  2. Sospensione dei  mercati con esclusione dei banchi vendita dei generi alimentari.
  3. Sono sospese le attività di ristorazione e bar (incluse gelaterie, pasticcerie e pub ).  E’ consentita soltanto la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

 

  • Importante! Infine nello specifico (attività ricettive nel territorio della provincia di Savona classificata come area Gialla) gli aspetti ulteriori da considerare sono:
  1. L’attività ricettiva, di tutte le tipologie di strutture nessuna esclusa, è consentita nel rispetto dei protocolli e delle linee guida oda oggi vigenti (in pratica lavorando e comportandosi come si è fatto fino ad oggi senza nessuna novità in merito).

 

  1. Obbligo di esporre all’ingresso della sala ristorante un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

III.        Accoglienza dei clienti:

Clienti Italiani

A partire dal giorno 6 novembre,  tutti coloro che provengono da un’area arancione (Puglia e Sicilia) o da un’area rossa (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Calabria) possono arrivare in Liguria e soggiornare nelle nostre strutture ricettive esclusivamente se lo spostamento è dovuto a: comprovati motivi di lavoro; esigenze di salute; situazioni di necessità. Non è possibile da queste aree spostarsi per altri motivi e quindi, ad esempio, venire in Liguria per vacanza!

A partire dal giorno 6 novembre,  tutti coloro che provengono da un’area gialla (tutte le altre Regioni italiane Liguria inclusa) possono arrivare in Liguria e soggiornare nelle nostre strutture senza alcuna giustificazione!

Clienti Stranieri

Per i clienti stranieri il DPCM non prevede novità rispetto alle regole precedenti che restano valide.

  1. Attività di Ristorazione e Bar.

Attività di ristorazione e bar riservata ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive.

L’attività riservata ai soli clienti alloggiati è sempre consentita senza limiti di orario nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti(che non hanno subito modifiche!), e del numero massimo di clienti per tavolo, pari a 4, fatti salvi i casi di clienti tra di loro conviventi.

Attività di ristorazione e bar verso clienti NON alloggiati nelle strutture ricettive.

Attività consentite solo dalle ore 5.00 alle ore 18.00, nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti(che non hanno subito modifiche!), con consumo al tavolo consentito per un massimo di 4 persone, salvo che non si tratti di conviventi. E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze

  1. V.         Autodichiarazione.

L’Autodichiarazione, che trovate in allegato, per giustificare, in caso di controllo, i propri spostamenti deve esser utilizzata:

­           dai clienti che provengono dalle aree arancione o rosse (è un obbligo del cliente compilare l’autodichiarazione e quello che dichiarano e una loro esclusiva responsabilità);

 

­           da tutti coloro che si spostano dal proprio domicilio (incluse le strutture ricettive) nella fascia oraria compresa tra le ore 22,00 e le ore  5,00 del giorno successivo.

 

Circolare Covid19 del 14 ottobre. DPCM e Circolare del Ministro della Salute del 12 ottobre 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

Circolare Covid19 del 14 Ottobre 2020 DPCM e Circolare del Ministro della Salute del 12 Ottobre 2020

Allegati: Circolare Ministro della SaluteDPCM 13 ottobre 2020

Con la recente risalita dei contagi da SarsCov2 è ripresa (purtroppo) “la corsa” delle attività di regolamentazione in materia di misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid19, per inciso lo stato d’emergenza Covid19 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021.
In particolare in questi ultimi giorni sono stati adottati due provvedimenti che prevedono alcune misure che interessano anche le nostre imprese.
DPCM 13 OTTOBRE 2020 (testo in allegato) le cui norme sono valide dal 14 ottobre fino al 13 novembre compreso.
In sintesi per quanto ci riguarda il decreto prevede:

 

  • MISURE DI PREVENZIONE PER LE STRUTTURE RICETTIVE
    Restano valide, senza nessuna modifica o novità, tutte le regole già previste dagli specifici Protocolli e Linee Guida più volte illustrati con le nostre Circolari: in pratica si deve continuare ad applicare le regole e i comportamenti che abbiamo adottato fino ad oggi! Il DPCM ribadisce che si deve:
    mantenere, ove possibile, una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (con l’esclusione delle persone conviventi o che alloggiano nella stessa camera/unità abitativa);
    adottare misure che consentano un’igiene costante e accurata delle mani (ad es. gel igienizzanti, cartelli informativi, ecc.);
    indossare le mascherine (obbligo che vale per tutti: titolari, dipendenti, clienti, fornitori, visitatori; sono esentati dall’obbligo solo i minori di 6 anni e i soggetti con malattie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina) negli spazi ed aree comuni sia al chiuso che all’aperto quando non sia garantita la possibilità di distanziamento rispetto a persone non conviventi o alloggiate nella stessa camera/unità abitativa. L’uso della mascherina non è obbligatorio per i clienti che consumano cibi e bevande al bar o al ristorante.
    Importante! Il DPCM come novità rispetto a prima estende a partire dal 14 ottobre l’obbligo (valido in tutt’Italia) ad aver sempre con se la mascherina e ad indossarla nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata (le camere/unità abitative sono assimilabili per i nostri clienti all’abitazione privata) e in tutti i luoghi all’aperto quando non sia garantita la possibilità di distanziamento rispetto a persone non conviventi.
    In particolare, infine, il DPCM stabilisce che:
    Sono sospese le attività che abbiamo luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilabili, al chiuso o all’aperto (resta fino al 13/11 il divieto di ballo!)
    2.  Sono vietate a partire dal 14 ottobre le Feste di qualsiasi tipo (ad es. feste di compleanno, feste di laurea, festa di halloween, ecc.) organizzate nei luoghi all’aperto o al chiuso.
    Sono possibili esclusivamente le Feste (al chiuso o all’aperto) conseguenti a cerimonie civili o religiose (ad es. matrimoni, comunioni, cresime) con la partecipazione massima di 30 persone e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.
    3.  Sono consentiti i congressi, le manifestazioni fieristiche e le attività dei centri benessere e termali nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.
    4.  Sono sospese fino al 13/11 le gite scolastiche e i viaggi d’istruzione.
  • MISURE DI PREVENZIONE PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.
    Le norme del DPCM valgono sia per le attività di bar e ristorante riservate ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive sia per quelle aperte anche a persone non alloggiate (bar e ristoranti anche per gli “esterni”).
    Importante! Il DPCM stabilisce che le attività di Bar e Ristorante, effettuate nel rispetto di tutte le regole e i comportamenti previsti negli specifici protocolli e linee guida vigenti (in pratica si deve continuare a fare quello che si è fatto fino ad oggi senza novità), sono consentite fino alle ore 24,00 con consumo al tavolo e fino alle ore 21,00 in assenza di consumo al tavolo.
    E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto con divieto, per quest’ultima, di consumazione sul posto o nelle adiacenze del ristorante dopo le ore 21,00.
  • CLIENTI PROVENIENTI DA PAESI ESTERI
    Tutti coloro (qualunque sia la loro nazionalità!) che provengono (ovvero che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti al loro arrivo in Italia nei paesi elencati) da Belgio, Francia, Olanda, Repubblica Ceca, Spagna, Gran Bretagna e Irlanda del Nord devono (che significa che gli obblighi sono a loro carico e non dell’albergatore che tuttavia deve informarli su quanto previsto dalla normativa italiana):
    comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia all’ASL
    esser forniti di un referto attestante l’effettuazione nelle 72 ore antecedenti l’arrivo in Italia di un tampone con esito negativo o in alternativa (se non hanno il referto) devono sottoporsi entro 48 ore dall’arrivo in Italia ad un tampone, da effettuarsi presso l’ASL o laboratorio convenzionato, rimanendo fino alla comunicazione da parte dell’ASL dell’esito del tampone in isolamento fiduciario presso la propria dimora (in quarto caso la camera/unità abitativa della struttura ricettiva).
    Sono esentati dagli obblighi suddetti coloro che:
    Fanno ingresso in Italia per motivi di lavoro, salute o di assoluta urgenza per un periodo di tempo non superiore a 120 ore
    2.  Transitano in Italia con mezzi privati per un periodo di tempo non superiore a 36 ore.
    Vi invitiamo a guardare periodicamente il sito della Farnesina, http://www.viaggiaresicuri.it/home, sezione “Focus coronavirus” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, costantemente aggiornato in merito alle procedure da adottare con i clienti stranieri.
  • CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 12 OTTOBRE 2020. (testo allegato).
    La Circolare stabilisce i nuovi tempi di isolamento/quarantena distinguendo:
    Casi positivi asintomatici: le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni, dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test negativo).
    Casi positivi sintomatici: le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test negativo).
    Casi positivi a lungo termine: le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate. Contatti stretti asintomatici I contatti stretti asintomatici di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso con un test negativo effettuato il decimo giorno.