22/07/2026 - 10:36
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Decreto Turismo 2026, nuovo incentivo per la riqualificazione energetica delle strutture ricettive

La progressiva uscita di scena del Superbonus e le restrizioni operate sui bonus fiscali hanno profondamente modificato l’approccio alla programmazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare. Se fino a pochi anni fa gran parte delle valutazioni economiche ruotava attorno a un’unica misura incentivante, oggi la sostenibilità finanziaria di un intervento richiede una preventiva analisi delle diverse agevolazioni disponibili, da selezionare in funzione della tipologia di edificio, del soggetto beneficiario e degli obiettivi progettuali.

In questo nuovo contesto assume particolare rilievo il concetto di progettazione degli incentivi, intesa come la costruzione di una strategia che individui, caso per caso, lo strumento più efficace o la combinazione di misure applicabili.

Bonus fiscali e Conto Termico 3.0

I primi due livelli di analisi riguardano i bonus fiscali ancora vigenti e il Conto Termico 3.0. I bonus edilizi, pur profondamente modificati dalla legge di Bilancio 2025, restano una soluzione percorribile in numerose fattispecie, soprattutto quando il beneficiario dispone della necessaria capienza fiscale. Il Conto Termico 3.0 costituisce un’alternativa da valutare non solo per gli impianti ma anche per l’involucro degli edifici del terziario, spesso con tempi di ritorno inferiori a quelli delle detrazioni.

Accanto a questi due strumenti principali assumono un peso crescente gli incentivi settoriali, destinati a comparti specifici, che possono risultare determinanti per la fattibilità economica degli interventi.

Decreto direttoriale del Ministero del Turismo: 109 milioni per le strutture ricettive

Tra questi merita particolare attenzione il decreto direttoriale del Ministero del Turismo 18 giugno 2026, n. 96263, che rende operativo uno stanziamento di 109 milioni di euro a sostegno degli investimenti privati per lo sviluppo dell’offerta turistica nazionale, mediante contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Il provvedimento attua l’articolo 9, comma 1 del Decreto ministeriale 16 marzo 2026, nella cornice dell’articolo 1, commi 502-508 della Legge n. 207/2024, come modificato dalla Legge n. 199/2025.

Le risorse si dividono in 59 milioni di contributo a fondo perduto e 50 milioni di finanziamento agevolato, concessi in combinazione tra loro, con una quota del 60% riservata alle PMI. La gestione operativa è affidata a Invitalia, in qualità di Soggetto gestore. Le domande possono riguardare programmi o piani di investimento compresi tra 1 e 15 milioni di euro, riferiti a una o più strutture o unità locali, purché concepiti come un programma unitario e organico e non come singoli interventi scollegati.

A chi si rivolge il bando e come presentare domanda

Possono accedere le PMI e le imprese di grandi dimensioni operanti nei settori turistici individuati dai codici ATECO del decreto, in regola con i requisiti richiesti e con l’obbligo assicurativo contro le calamità naturali. Sono ammesse anche le imprese estere con sede e partita IVA italiane, quelle iscritte da almeno tre anni che pur senza il codice turistico ricavino oltre il 50% del fatturato da attività del comparto, e i proprietari delle strutture costituiti in forma d’impresa, oltre alla partecipazione congiunta tramite contratto di rete.

Le domande si presentano esclusivamente sulla piattaforma telematica di Invitalia, all’indirizzo www.invitalia.it, dalle ore 12.00 del 15 luglio 2026 alle ore 17.00 del 15 settembre 2026, previa identificazione tramite SPID, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi e con firma digitale. Non si tratta però di un click-day, perché tutte le istanze trasmesse nella finestra si considerano pervenute nello stesso istante. La selezione segue una procedura valutativa a sportello e l’ordine in graduatoria dipende dal punteggio, con prevalenza, a parità di valutazione, dell’iniziativa di minor costo. I programmi devono concludersi entro diciotto mesi dalla concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2028.

Interventi e spese ammissibili e il vincolo del 51% di efficienza energetica

L’articolo 6 stabilisce che gli investimenti siano finalizzati, in via prevalente, al miglioramento dell’efficienza energetica o alla produzione di energia da fonti rinnovabili, o a entrambe, attraverso una combinazione di interventi trainanti, aggiuntivi trainati, di digitalizzazione e accessori, definiti nell’Allegato 3. La distinzione tra interventi trainanti e trainati riprende, nel lessico prima ancora che nella logica, un format che i professionisti hanno conosciuto con il Superbonus, dove un nucleo di lavori principali traina quelli secondari. Il meccanismo, qui, è diverso, e si gioca tutto sul peso che i trainanti devono avere nel programma. La prevalenza non è un’indicazione di principio, perché gli interventi trainanti devono costituire almeno il 51% della spesa ammissibile e il rispetto della soglia vale come punteggio minimo obbligatorio in graduatoria, la cui mancanza preclude l’inserimento stesso dell’iniziativa.

Ogni categoria trova fondamento in una diversa disposizione del Regolamento GBER, dall’articolo 38-bis per involucro e impianti, all’articolo 38 per gli ulteriori efficientamenti, all’articolo 41 per le fonti rinnovabili e lo stoccaggio, fino agli articoli sulle consulenze e al de minimis per gli accessori. La classificazione di ciascuna opera incide direttamente sull’intensità di aiuto applicabile. Restano in ogni caso escluse, fra le altre, le spese per beni usati, di funzionamento, notarili, per imposte e per l’acquisto di terreni e immobili, mentre l’IVA è ammissibile solo se non recuperabile.

L’Allegato 3 tra opere energetiche e interventi strutturali

È proprio l’Allegato 3 a contenere gli elementi di maggiore interesse per i professionisti del settore edilizio. L’elenco degli interventi agevolabili non si limita alle opere impiantistiche o all’efficientamento energetico in senso stretto, ma comprende anche opere sull’organismo edilizio che interessano la componente strutturale dell’immobile.

Il riferimento più netto è alla voce a.l), che ammette il ripristino, anche strutturale, di edifici o di parti di essi eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Si tratta di un’apertura significativa, perché consente di inserire l’intervento strutturale all’interno di un programma organico di riqualificazione energetica e funzionale della struttura ricettiva, superando la tradizionale separazione tra interventi edilizi ed energetici. La voce resta peraltro classificata tra i trainanti dell’articolo 38-bis, con la conseguenza che la ricostruzione è agevolata in quanto funzionale all’obiettivo energetico e nei limiti del relativo perimetro.

Accanto a questa, l’elenco contempla interventi più minuti ma ricorrenti, come la sostituzione di pavimenti e rivestimenti con materiali sostenibili e l’installazione di pergotende climatiche, ammesse come accessori in regime de minimis.

Legittimità edilizia e urbanistica, la condizione di accesso all’agevolazione

Per il tecnico incaricato, l’aspetto più delicato non si esaurisce nella scelta degli interventi. Tra la documentazione obbligatoria a corredo della domanda il decreto richiede una scheda tecnica che attesti la legittimità e la conformità edilizio-urbanistica e di destinazione d’uso delle strutture interessate, oltre alla loro cantierabilità sotto il profilo autorizzativo.

L’agevolazione presuppone quindi una struttura ricettiva il cui stato legittimo sia dimostrabile e i cui interventi siano autorizzabili nei tempi serrati del cronoprogramma. La verifica preventiva della regolarità edilizia e urbanistica diventa, in questa misura, non un adempimento formale ma la condizione che rende il programma effettivamente finanziabile, da affrontare prima ancora di costruire il piano economico dell’investimento.

In definitiva, il decreto del Ministero del Turismo si inserisce a pieno titolo in quella logica di progettazione degli incentivi che oggi governa la riqualificazione del patrimonio immobiliare. La sua convenienza non dipende solo dall’entità delle risorse, ma dalla capacità del professionista di comporre un programma in cui efficienza energetica, opere strutturali e regolarità edilizia si tengano insieme fin dalla prima impostazione.

Domande frequenti sul Decreto Turismo 2026

Chi può partecipare al bando del Decreto Turismo 2026?

Possono accedere le PMI e le imprese di grandi dimensioni operanti nei settori turistici individuati dai codici ATECO del decreto, comprese le imprese estere con sede e partita IVA in Italia e le aggregazioni tramite contratto di rete.

Quando si presentano le domande del bando turismo?

Le domande si inviano sulla piattaforma telematica di Invitalia dalle ore 12.00 del 15 luglio 2026 alle ore 17.00 del 15 settembre 2026. Non è un click-day, perché vale l’ordine in graduatoria per punteggio e non quello di arrivo.

Quali interventi sono agevolabili con il Decreto Turismo?

Sono agevolabili gli interventi di efficienza energetica e produzione da fonti rinnovabili, che come trainanti devono coprire almeno il 51% della spesa, insieme a interventi di digitalizzazione, accessori e, secondo l’Allegato 3, anche opere strutturali sull’immobile.

Fonte https://www.lavoripubblici.it/