EMERGENZA CORONAVIRUS CIRCOLARE COVID19 DEL 23 APRILE 2021 DAL 26 APRILE RIPARTENZA DEL MOVIMENTO TURISTICO E LIGURIA IN ZONA GIALLA

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 23 APRILE 2021

DAL 26 APRILE RIPARTENZA DEL MOVIMENTO TURISTICO E LIGURIA IN ZONA GIALLA

Il Governo con l’adozione il 22 aprile di un nuovo Decreto Legge (DL n°52/2021), detto Decreto Ripartenzeha profondamente modificato le attuali norme in materia di contenimento della diffusione del Covid19, contenute nel DPCM 2 marzo 2021 e nel Decreto Legge n°4/2021, introducendo importati  novità per le nostre imprese che in sintesi andiamo ad analizzare.

 

QUALI REGOLE SI APPLICANO A PARTIRE DA LUNEDI’ 26 APRILE

A partire da lunedì 26 aprile incluso tutta la Regione Liguria sarà classificata area gialla, pertanto da lunedì prossimo dobbiamo applicare le nuove regole previste dal Decreto Ripartenza per la zone gialle.

 

LE NUOVE REGOLE PER LE ZONE GIALLE

  • Attività Ricettiva.

L’attività delle imprese ricettive è sempre consentita nel rispetto delle vigenti norme, procedure e linee guida in materia di prevenzione e contenimento della diffusione della Pandemia. (non essendo in tal senso intervenute novità, fatti salvi i recenti aggiornamenti al protocollo condiviso per la gestione nei luoghi di lavoro della Pandemia di cui alla nostra specifica circolare che sia allega per conoscenza, si può continuare ad agire come si è fatto fino ad oggi!)

  • Possibilità di spostamento:

A.        Dal giorno 26 aprile incluso sono consentiti, senza restrizioni e necessità di alcun tipo di certificazione, gli spostamenti, anche per turismo, in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla. Dal 26 aprile, oltre alla Liguria, saranno collocate in zona gialla tutte le Regioni di nostre interesse (Piemonte e Lombardia in primis) con esclusione della Valle dì Aosta che sarà ancora zona rossa.  Pertanto in questi casi gli spostamenti per turismo sono sempre possibili liberamente senza  nessuna limitazione o necessità di certificazioni o autodichiarazioni.

B.         Dal giorno 26 aprile incluso gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, anche per turismo, ai soggetti muniti delle cosiddette  certificazioni verdiPertanto in questi casi, clienti che provengono da zone arancione o rosse (o nell’ipotesi in cui noi dovessimo ritornare in zona arancione o rossa), gli spostamenti per turismo verso le nostre strutture sono sempre possibili a condizione che il cliente in arrivo possegga un valido certificato verde.

C.         Dal 1° maggio al 15 giugno 2021, all’interno nella zona gialla è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Le restrizioni suddette cessano di aver valore nelle zone gialle a partire dal giorno 16 giugno.

  • Attenzione! Che cosa sono i certificati verdi

I cosiddetti certificati verdi sono dei documenti, cartacei o digitali, rilasciati dalle autorità competenti che consentono, a partire dal giorno 26 aprile, alle persone di entrare ed uscire dalle regioni o province classificate zone arancione o rossa ,  sono pertanto i documenti che dovranno aver con se i nostri clienti che arrivano da zone rosse o arancione o che a prescindere da dove arrivano dovranno aver con sé nel caso in cui dovessimo diventare zona arancione o rossa.

In pratica il cliente che dal 26 aprile arriva da una zona arancione o rossa dovrà aver con se uno dei seguenti certificati:

A.        Certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS – CoV – 2: ha una validità di sei mesi ed è rilasciato in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che ha effettuato  la vaccinazione.

B.        Certificato di avvenuta guarigione da Covid-19: ha una validità di sei mesi ed è rilasciato, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta; cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

C.         Certificato di effettuazione di tampone antigenico rapido o di tampone molecolare con esito negativo: ha una validità di 48 ore dal rilascio ed è rilasciato, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, o da quelle private autorizzate e accreditate, o dalle farmacie,  ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

 

  • Importante! Clienti Stranieri
  •        Le misure restrittive che prevedono la quarantena di cinque giorni scadono il 30 aprile, per entrare in ITALIA dal 1° maggio sarà necessario o un certificato di avvenuta vaccinazione o un certificato di guarigione dal Covid (validità 6 mesi) o un test molecolare o antigenico, condotto con tampone e risultato negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia.
    Ovviamente restano valide le eventuali misure restrittive agli spostamenti in uscita ed entrata adottati dagli Stati da cui i clienti provengono, vi consigliamo di verificare sempre sul sito della Farnesina http://www.viaggiaresicuri.it

·      Attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie).

A.        Dal 26 aprile al 1° giugno 2021 sono consentite, dalle ore 05.00 alle ore 22.00, le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto delle linee guida e degli specifici protocolli vigenti, con la possibilità di consumo al tavolo per un numero massimo di 4 persone per tavolo, a meno che non siano tutti conviventi.

B.        A partire dal 1° giugno le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 la consumazione al tavolo è consentita solo ed esclusivamente all’aperto, in ogni caso(consumazione al chiuso o all’aperto) sempre  nel rispetto delle linee guida e degli specifici protocolli vigenti, con la possibilità di consumo al tavolo per un numero massimo di 4 persone per tavolo, a meno che non siano tutti conviventi.

C.         E’ comunque consentita, dal 26 aprile,  la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asportoPer le imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO 56.3(bar e altri servizi simili senza cucina)  l’attività di asporto è consentita soltanto fino alle ore 18.00, dopodiché è vietata.

Le attività di somministrazione (ristorante e bar) nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari e di tipologia di servizio al tavolo all’aperto o al chiuso fatto salvo il rispetto delle linee guida e degli specifici protocolli vigenti, con la possibilità di consumo al tavolo per un numero massimo di 4 persone per tavolo, a meno che non siano tutti conviventi.

 

  • Attività commerciali: 

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi, fino al giorno 14 maggio, gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e strutture assimilabili con l’esclusione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli o florvivaistici, tabaccherie, edicole e librerie.

A partire dal 15 maggio 2021 le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili nei giorni festivi e prefestivi possono svolgersi nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

  • Spettacoli aperti al pubblico (teatri, cinema, sale concerto, ecc.).

 

A decorrere dal 26 aprile 2021 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

  • Musei  istituti e luoghi di cultura.

Dal 26 aprile sarà possibile l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura(incluse le mostre) tutti i giorni, fatto salvo che nei prefestivi e festivi l’ingresso sia preventivamente prenotato, a condizione che vengano rispettate le specifiche norme e protocolli per prevenire la diffusione del contagio da SARS-COV2.

  • Altre aperture di attività programmate.

  1. Dal 15 maggio 2021 sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida vigenti.
  2. Dal 1° giugno 2021 sono consentite le attività delle palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida vigenti.
  3. Dal 1° luglio 2021 è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti e dai protocolli e linee guida vigenti.
  4. Dal 1° luglio 2021 sono consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalle deliberazioni e dai protocolli e linee guida vigenti.
  5. Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti e dai protocolli e linee guida vigenti.
  • Altre misure restrittive valide per il momento fino al 31 luglio 2021.

o  Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  tra persone non conviventi.

o  Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.

 

o  Coprifuoco:

Tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo è vietato spostarsi  dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a: Comprovate esigenze lavorative; Situazioni di necessità; Motivi di salute.

o  Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti (come lo sono tutte le strutture ricettive!)

o  Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

o  Sono vietate Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose (ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)

ALLLEGATI

  1. Decreto Legge n.52 del 22 aprile 2021
  2. Circolare UPA Aggiornamento Protocollo Covid19 Luoghi di lavoro.