EMERGENZA CORONAVIRUS CIRCOLARE COVID19 DEL 16 APRILE 2021 Aggiornamento Protocollo condiviso prevenzione Covid luoghi di lavoro

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 16 APRILE 2021
Aggiornamento Protocollo condiviso prevenzione Covid luoghi di lavoro

 

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il 6 aprile 2021 le parti sociali hanno sottoscritto l’aggiornamento del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro adottato nel mese di aprile dello scorso anno.

Ricordiamo che il Protocollo Condiviso per il  contrasto e il contenimento della diffusione del Covid19 negli ambienti di lavoro insieme agli specifici protocolli per le strutture ricettive, la ristorazione, ecc. vigenti a partire dallo scorso anno contengono le norme fondamentali che le nostre imprese devono applicare per evitare al massimo il rischio di contagio per i lavoratori e per i clienti!

In sintesi le principali novità introdotte con l’Aggiornamento del 6 aprile rispetto al testo precedente del Protocollo sono:


Premessa al Protocollo
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In premessa, si conferma che il Covid19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione e che il protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e  attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Si evidenzia nelle considerazioni generali, il richiamo al massimo uso, ove possibile, del lavoro agile o da remoto .

Aggiornando le considerazioni connesse alla maggiore aggressività e diffusività delle varianti, è previsto l’uso della mascherina chirurgica all’interno delle strutture  in ogni situazione in cui ci sia condivisione di spazi. L’uso della mascherina resta, ovviamente, escluso nelle situazioni di isolamento delle persone, quindi ad es. nei luoghi occupati da un solo lavoratore ovvero quanto il distanziamento è tale da assicurare l’isolamento. Si conferma, infine, che la mascherina da utilizzare è quella chirurgica, salve le ipotesi in cui i rischi specifici comportino  l’uso di mascherine differenti (FFP2 o FFP3).


Modalità d’ingresso in azienda
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Il Protocollo, richiamando la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, aggiorna le disposizioni sulle modalità di rientro in azienda dei lavoratori positivi al Covid19 e regola espressamente le condizioni per il rientro in azienda del caso positivo a lungo termine.  In pratica si prevedono i seguenti casi:

  • positivi asintomatici, ossia i lavoratori asintomatici risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
  • positivi sintomatici, ossia i lavoratori sintomatici risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
  • positivi a lungo termine il Protocollo prevede che “i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario nazionale”.

Modalità di accesso dei fornitori esterni.

In tema di coordinamento tra committente e appaltatore, si precisa che le informazioni inerenti alla positività dei lavoratori devono essere scambiate tra le imprese per il tramite del medico competente, per ovviare alle questioni inerenti alla privacy.

Pulizia e sanificazione in azienda.

Per la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali si fa espresso riferimento alla Circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 che trovate in allegato.

Precauzioni igieniche personali.

Viene specificato che i mezzi detergenti delle mani messi a disposizione dei lavoratori oltre ad essere, ovviamente, idonei devono anche essere “sufficienti”.

Dispositivi di protezione individuale (DPI).

Si tratta di uno dei punti di maggior rilievo, visto il diffondersi di varianti caratterizzate da maggiore contagiosità e virulenza.

Il Protocollo attribuisce espressamente la qualifica di DPI alle mascherine chirurgiche ai fini della legislazione in materia di salute e sicurezza.

Superando sia il riferimento al distanziamento di un metro sia il riferimento agli spazi comuni, si conferma che l’uso della mascherina è previsto in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, siano essi al chiuso o all’aperto. Si tratta di un innalzamento della tutela rispetta a quanto prima previsto, in considerazione non solo della esplicita previsione del DPCM in vigore, ma anche dall’incremento di contagiosità del virus nelle sue varianti. Resta sempre esclusa l’ipotesi del lavoro in situazioni di isolamento.

Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi)

Il Protocollo è stato modificato per quanto riguarda il lavoro agile:  ne viene riaffermata espressamente la valenza di “utile e modulabile strumento di prevenzione”, quale elemento emergenziale a disposizione dell’azienda, la cui caratteristica di modulabilità è strettamente funzionale alla logica precauzionale e si sostanzia anche nella natura unilaterale e non contrattuale dello strumento.

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Resta confermato il divieto di riunioni in presenza, peraltro derogabile in presenza di situazioni di necessità ed urgenza e rispettando le consuete disposizioni su distanziamento e mascherina.

Per quanto riguarda la formazione il nuovo testo del Protocollo prevede che “sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. E’ consentita in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del Dpcm 2 marzo 2021, la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di contagio. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto”.
La riapertura della possibilità di svolgere la formazione e l’aggiornamento sulla salute e sicurezza anche in presenza comporta il venir meno della previsione secondo la quale era consentito lo svolgimento di specifiche mansioni anche in caso di mancato  aggiornamento.


Attenzione!
Sorveglianza sanitaria/Medico competente/Rls

L’aggiornamento più importante introdotto riguarda la specifica procedura per  la riammissione al lavoro di lavoratori positivi al Covid19. Il Protocollo prevede espressamente  l’obbligo di visita medica per la riammissione al lavoro “per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero”. La disposizione prevede dunque la visita medica al rientro in caso di pregressa ospedalizzazione di un lavoratore positivo e sintomatico al Covid19. La nuova disposizione dovrebbe pertanto  sollevare l’azienda da un onere di accertamento (la visita medica) nelle ipotesi di rientro al lavoro “minori”: positivi asintomatici e positivi sintomatici senza ricovero ospedaliero; tuttavia non escludendo espressamente queste previsioni(necessità di visita medica al rientro per positivi asintomatici e positivi sintomatici senza ricovero ospedaliero) si ritiene, in attesa di specifico chiarimento sul tema da parte del Ministero della Salute, che continui comunque ad essere rimessa alla valutazione del medico competente l’opportunità o meno di effettuare le visite al rientro nelle ipotesi diverse da quelle indicate dal Protocollo.

Ovviamente a parte gli aggiornamenti sopra riportati continuano a valere tutte le disposizioni di cui al testo precedente del Protocollo(quello approvato nel mese di aprile del 2020).

 

Allegati: